CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12925/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SOCIALE,1879 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -Numero registro generale 26143/2022avverso la sentenza n. 96/2022 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 12925/2026TORINO, depositata il 27/04/2022 R.G.N. 544/2021;Data pubblicazione 06/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 26143/22Rilevato che:Con sentenza del giorno 27.4.2022 n. 96, la Corte d’appello diTorino respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] societàcooperativa sociale avverso la sentenza del tribunale di Ivrea,che aveva respinto l’opposizione a precetto presentata daquest’ultima società e con il quale l’Inps le aveva chiesto ilpagamento dell’importo di € 630.140,00 a titolo di contributi(riferiti al periodo novembre 2011/dicembre 2014) e sanzionicivili, oltre accessori, avendo la ricorrente eccepito la mancatanotifica del titolo indicato nell’atto (cioè, il decreto ingiuntivo n.85/2016).Il tribunale respingeva l’opposizione, rilevando l’infondatezzadell’eccezione del difetto di notifica del decreto ingiuntivo,sottostante al precetto, perché, in tesi, nell’atto erano stateindicate solo le generalità del legale rappresentante e non ancheil suo indirizzo di residenza.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] sociale ricorrein cassazione sulla base di tre motivi, mentre Inps resiste concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce sia ilvizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 140 e 145c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sia ilNumero registro generale 26143/2022Numero sezionale 1879/2026vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudNiuzmieoro, dii nra ccolta generale 12925/2026Data pubblicazione 06/05/2026relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perchéerroneamente la Corte del merito aveva ritenuto validamenteeseguita la notifica del decreto ingiuntivo n. 85/16 (sottostanteal precetto) alla legale rappresentante della società ricorrente,ai sensi dell’art. 145 c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., relativo allaprescrizione delle pretese dell’Inps, oggetto di causa.Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il viziodi omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., relativoall’intervenuta decadenza dell’Istituto, ex art. 25 del d.lgs. n.46/99.Il primo motivo di ricorso è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema dinotificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'attoda notificare sia indicata la qualità della persona fisica cherappresenta l'ente e ne risultino specificati residenza, domicilioe dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazioneal rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sededella persona giuridica o della società non avente personalitàgiuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, aisensi dei primi due commi dell'art. 145 c.p.c., mentre nonriguarda l'ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli artt. 140e 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo dinotificazione a norma dei predetti commi, atteso che, conriguardo a tale ipotesi, l'ultimo comma del citato art. 145 c.p.c.si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l'entesia indicata nell'atto, senza precisare dove debbano essereNumero registro generale 26143/2022Numero sezionale 1879/2026specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano Neusmseeror dei r;a ccolta generale 12925/2026Data pubblicazione 06/05/2026pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia risultatainfruttuosa e l'atto sia stato restituito al notificante, questi puòriaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legalerappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne legeneralità e la residenza»(Cass. n. 24061/21).Nella presente vicenda, la notifica del decreto ingiuntivo allasocietà avente personalità giuridica non andò a buon fine e funuovamente tentata presso la residenza del legalerappresentante, ai sensi dell’art. 145 u.c. c.p.c., norma che silimita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l’entesia indicata nell’atto, senza precisare dove debbano esserespecificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere;pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia risultatainfruttuosa e l’atto sia stato restituito al notificante, questi puòriaffidarlo all’ufficiale giudiziario per la notifica al legalerappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne legeneralità e la residenza (cfr. Cass. n. 19047/14, inmotivazione, richiamata da Cass. n. 24061/21 cit., inmotivazione).Il rigetto del primo motivo determina l’inammissibilità percarenza di interesse all’esame del secondo e terzo motivo,dell’invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, sottostante alprecetto impugnato.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di litesecondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussisto i presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo dicontributo unificato. P.Q.MNumero registro generale 26143/2022LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 12925/2026Rigetta il ricorso.Data pubblicazione 06/05/2026Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite cheliquida nell’importo di € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi,oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]