CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 19145-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 286 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]', 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA] degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1326/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/05/2016 R.G.N. 1923/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.5.2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola a requisiti ridotti maturata nell'anno 2012 e richiesta in data 18.2.2013; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 7, commi 10 e 3°, d.l. n. 86/1988 (conv. con I. n. 160/1988), e violazione dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), I. n. 92/2012, per avere la Corte di merito ritenuto che, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'indennità di disoccupazione per periodi ridotti da parte della citata legge n. 92/2012, dovesse restare salva la possibilità di fruirne per fatti maturati (e dunque per giornate lavorative effettuate) nel corso dell'anno 2012, operando l'abrogazione solo con riguardo a fatti verificatisi dopo il 1°.1.2013; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che l'art. 2, comma 69, lett. b), I. n. 92/2012, che ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal 1°.1.2013, delle disposizioni riguardanti l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, deve essere inteso nel senso che la disciplina previgente cessa di operare per la disoccupazione riferita al 2013 e si applica, per contro, alla disoccupazione relativa al 2012, risultando altrimenti contraddittorio, rispetto al regime di favore che il legislatore ha riservato ai lavoratori agricoli, escluderli retroattivamente da ogni forma di tutela per la disoccupazione del 2012 che abbia dato titolo a richiedere l'indennità a requisiti contributivi ridotti (così Corte cost. n. 53 del 2017, che - nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), I. n. 92/2012 - ne ha delineato, in assenza di un diritto vivente già consolidatosi, una interpretazione costituzionalmente conforme cui questa Corte intende dare continuità); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore della parte controricorrente, antistatario; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 2.200,00, di cui C 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE -ertzimirio Giuctiziarte, [OSCURATO:PERSONA] itt Giovarmi IWELLO /00:90, 44 [OSCURATO:PERSONA] Sezione C,Iv