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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1988

Cassazione n. 14610/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1988 avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 18.11.2013, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 455, in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo la corte territoriale rilevato il decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede, perento prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.

Con memoria del 4.11.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputata, chiede che il ricorso venga discusso in pubblica udienza, stante la fondatezza dei motivi proposti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perc:hé sorretto da motivi manifestamente infondati.

Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spendita e messa in circolazione di monete false, senza concerto, di cui all'art. 455, c.p., il trattamento sanzionatorio si individua avendo riguardo alla pena prevista dall'art. 453, c.p., operando la diminuzione massima„ pari alla metà, per determinare il minimo e la diminuzione minima, pari ad un terzo, per determinare il massimo, con la conseguenza che il termine di prescrizione di cui all'art. 157, comma 1, c.p., è pari ad otto anni. (cfr., Cass., Sez. 5, n. 11712 del 22/11/2019, R.v. 278927; Cass. n. 7765/1983, Rv. 16036801).

Ne consegue che, trattandosi di fatto commesso il 27-29 gennaio del 2007, il relativo termine di prescrizione, pari, nella sua estensione massima, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi del relativo decorso intervenuti in costanza di procedimento, a dieci anni, non risultava perento alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado (1.7.2016)

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1988 avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 18.11.2013, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 455, in rubrica ascrittole. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo la corte territoriale rilevato il decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede, perento prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Con memoria del 4.11.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputata, chiede che il ricorso venga discusso in pubblica udienza, stante la fondatezza dei motivi proposti. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perc:hé sorretto da motivi manifestamente infondati. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spendita e messa in circolazione di monete false, senza concerto, di cui all'art. 455, c.p., il trattamento sanzionatorio si individua avendo riguardo alla pena prevista dall'art. 453, c.p., operando la diminuzione massima„ pari alla metà, per determinare il minimo e la diminuzione minima, pari ad un terzo, per determinare il massimo, con la conseguenza che il termine di prescrizione di cui all'art. 157, comma 1, c.p., è pari ad otto anni. (cfr., Cass., Sez. 5, n. 11712 del 22/11/2019, R.v. 278927; Cass. n. 7765/1983, Rv. 16036801). Ne consegue che, trattandosi di fatto commesso il 27-29 gennaio del 2007, il relativo termine di prescrizione, pari, nella sua estensione massima, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi del relativo decorso intervenuti in costanza di procedimento, a dieci anni, non risultava perento alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado (1.7.2016) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14610/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris