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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02201/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano il vizio motivazionale e l'inosservanza dell'art. 420 ter cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di norme processuali, palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, oltre che meramente reiterativo di questioni già dedotte e puntualmente disattese dai giudici di merito a pag. 4 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto motivazionale in relazione agli artt. 640, 628 e 61 n. 5, cod. pen., è del pari fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica della rapina e sull'aggravante contestata); tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è generico perché non si confronta con la motivazione sul punto della corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano il vizio motivazionale e l'inosservanza dell'art. 420 ter cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di norme processuali, palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, oltre che meramente reiterativo di questioni già dedotte e puntualmente disattese dai giudici di merito a pag. 4 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto motivazionale in relazione agli artt. 640, 628 e 61 n. 5, cod. pen., è del pari fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica della rapina e sull'aggravante contestata); tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è generico perché non si confronta con la motivazione sul punto della corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02201/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris