CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2021
Cassazione n. 30359/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18260/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già Minicava s.r.l.), quest’ultima in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro - tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 18260/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 138/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 18/1/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 17/10/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 18/1/2021, la Corte d’appello di Milano haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la condanna della Regione Lombardiaal risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori in conseguenza degli indebiti esborsi sostenuti dagli attori al fine di ottenere l’autorizzazione alla gestione della discarica di rifiuti solidi urbanisita in Uboldo; esborsi direttamente o indirettamente legati al delittodi concussione cui gli stessi attori erano stati sottoposti da parte di taluni esponenti regionali al fine di ottenere lo sblocco del procedimentoamministrativo avviato per il rilascio dell’autorizzazione allagestione della ridetta discarica; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevato come il primo giudice avesse correttamente escluso la fondatezzadella pretesa risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti della Regione, avendo gli attori agito per il risarcimento delle conseguenzeconnesse alle condotte penalmente rilevanti imputabili a talunifunzionari, laddove il comportamento inerte della Regione si era collocatoin epoca successiva ai ridetti fatti delittuosi e si era rivelato del tutto indipendente da questi e dalla condotta concussiva degli imputati;Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 18260/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inparticolare, mentre con riguardo al comportamento penalmente illecitodei concussori la responsabilità risarcitoria della Regione doveva ritenersiesclusa dal difetto di alcun nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento penalmente illecito di quelli e l'attività istituzionale dell'ente (attesa l'estraneità dei concussori alla giunta regionale, unico organo destinato a decidere sulla gestione delle pubblichediscariche, come rilevato dal primo giudice) – e tenuto altresì contoche, per effetto del pagamento del prezzo della concussione, gli attori avevano ottenuto financo dei vantaggi nella progressione procedimentale – , con riguardo alla paventata responsabilità della Regione ex art. 28 Cost. (contestata con riferimento alla persistente inerziadegli organi regionali pur dopo il parziale pagamento del prezzo dellaconcussione) la stessa doveva escludersi, essendosi gli originari attori sostanzialmente limitati all’invocazione di un generico comportamentoostruzionistico e inerte da parte degli organi regionali, nella specie fondato sul presupposto di una sorta di continuum di illiceitàche era rimasto, non solo insufficientemente concretizzato sul piano dell’allegazione argomentativa, ma altresì del tutto sfornito di adeguati riscontri probatori, tenuto altresì conto dell’insussistenza di alcuna certezza in ordine al carattere tecnicamente necessitato dell’adozione di un’eventuale delibera autorizzativa definitiva favorevoleagli attori; ciò posto, non avendo gli attori indicato alcuna condotta sussumibilenell’alveo dell’art. 28 Cost. riferibile a funzionari regionali (sia anteriore che posteriore agli avanzamenti procedimentali medio temporeottenuti dagli attori per effetto del pagamento del prezzo della concussione),né potendo sottoporsi ad esame una richiesta risarcitoria conseguente all’inerzia regionale successiva al pagamento del prezzo della corruzione – in quanto eventualmente scaturente da omissioni Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 18260/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’amministrazione, come tali riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo (così come desumibile dalle pronunce della Corte d’appello di Milano e della Corte di cassazione emesse a seguito dell’originariadichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile pronunciatadal Tribunale di Milano in relazione alla domanda avanzata neiconfronti della Regione Lombardia, riformata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza successivamente conferma ta in sede di legittimità) – , la domanda di risarcimento dei danni doveva ritenersi privadi fondamento; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Fusi s.r.l. propongono ricorso per cassazione sulla basedi tre motivi d’impugnazione; laRegione Lombardia resiste con controricorso; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente escluso dall’oggetto della domanda avanzata dagliattori (in tal modo omettendo di pronunciarsi su tutta la domanda proposta) la richiesta risarcitoria complessivamente legata alla mancata apertura e gestione della discarica di Uboldo quale effetto (anche)dei comportamenti successivi al giugno 1991 e, in particolare, del silenzio - inadempimento della Regione Lombardia a seguito della diffida ad adempiere inoltrata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 19 maggio 1992: comportamenti consistiti, non già (o non solo) in atti ed omissioni rilevanti sul piano genericamente amministrativo (e attratti dalla giurisdizione del giudice amministrativo), bensì in illeciti rilevanti ai sensi dell’art. 28 Cost. e causalmente ricollegabili alla mancata Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 18260/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri adozione, in favore degli attori, del provvedimento di autorizzazione allagestione della discarica: richiesta risarcitoria da ritenersi in nessun modo espunta dalle pronunce della Corte d’appello di Milano e della Cortedi cassazione emesse, nel corso del presente giudizio, ai fini del riconoscimentodella giurisdizione del giudice civile; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la C orte territoriale, lungi dall’ incorrere in alcuna omissione di pronuncia sulla domanda risarcitoria avanzata dagli attori, ha espressamente considerato l’intero arco temporale dedottoin giudizio dai pretesi danneggiati (ivi comprese le contestate inerzie successive al giugno del 1991) e ha ritenuto che, mentre i comportamenti concussivi anteriori a tale ultima data non fossero legatiin alcun modo, sul piano causale, al danno denunciato (avendo anzi oggettivamente assunto una funzione positiva sul piano endoprocedimentale,propiziando la dichiarazione di ammissibilità del progetto presentato dagli attori), i pretesi successivi comportamenti illeciti in ipotesi ascrivibili alla Regione non fossero stati, né adeguatamente circoscritti o determinati sul piano concreto, né tantomeno comprovati sul piano istruttorio, con la conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pretesa risarcitoriainvocata è appena il caso di rilevare come l’avvenuto riconoscimento, da parte della C orte territoriale, del difetto di giurisdizione del giudice ordinariosulle conseguenze dannose delle omissioni o degli atti della Regione temporalmente collocabili nel periodo successivo a giugno 1991(in conformità a quanto già sostenuto nei precedenti segmenti processualid’appello e di cassazione in tema di giurisdizione) non si sia affatto tradott o in un’omissione di pronuncia su quella parte di domanda che ai comportamenti regionali relativi a tale periodo Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 18260/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri temporale aveva fatto riferimento, essendo bensì consistito in una (corretta) interpretazione della domanda in conformità a quanto effettivamente richiesto dagli attori, ossia all’interpretazione di tale domanda come diretta a identificare (anche) quei comportamenti regionalisuccessivi al giugno 1991 che rilevassero sul piano dell’illiceità civile ai sensi dell’art. 28 Cost.: interpretazione che ha preluso all’accertamento, da parte del giudice a quo , dell’infondatezza di tale domanda per non avere gli attori adeguatamente determinato (né tampocoprovato) i comportamenti regionali successivi al giugno 1991 che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento di una responsabilitàrisarcitoria regionale ; dev’essere pertanto conclusivamente esclusa la sussistenza di alcuna omissione di pronuncia da parte del giudice d’appello , ravvisandosi, invece, una corretta interpretazione della domanda proposta dagli attori, anche alla luce dei principi sul riparto della giurisdizione così come riconosciuti dagli stessi giudici di merito e di legittimitàinvestiti sul punto nelle pregresse fasi del presente giudizio ; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132comma 2 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), nonché degliartt. 2043, 2056, 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamente ritenuto che la commissionea danno dei ricorrenti del reato di concussione e degli altri comportamenti illeciti accertati in sede penale avessero prodotto per essi un risultato positivo (di carattere endoprocedimentale), escludendo così il nesso di causalità con l’evento dannoso della mancata autorizzazione all’apertura della discarica, peraltro ipotizzando il ricorso di un arbitrario spartiacque temporale nel Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 18260/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri progressoprocedimentale ottenuto a seguito del pagamento (peraltro ancoraparziale) del prezzo della concussione; ilmotivo è complessivamente infondato ; dev’essere in primo luogo rilevata l’infondatezza della censura avanzata dai ricorrenti con riguardo al preteso carattere apparente dellamotivazione elaborata dal giudice d’appello; al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente,nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmentecomparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondentegiustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01);Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 18260/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla C orte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini linearie logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dairicorrenti; devono ritenersi , per converso, integralmente inammissibili le restanti censure articolate dai ricorrenti poiché, nel prospettare una diversa ricostruzione del decorso causale connesso al danno denunciato(e, in particolare, una diversa interpretazione del significato causale della circostanza costituita dal pagamento del prezzo della concussioneda parte degli attori), l a relativa argomentazione critica si risolvein un obiettivo diverso apprezzamento dei fatti di causa e degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, concludendosi nella prospettazionedi una rilettura di questi sulla base di un’impostazione valutativanon consentita in sede di legittimità ; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.) e omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio, oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360 Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 18260/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente imposto a carico dei ricorrenti l’onere della prova (nella specie erroneamente ritenutonon assolto) in ordine alla commissione, da parte della Regione Lombardiae dei suoi funzionari, di comportamenti penalmente rilevanti acarattere ostruzionistico successivi al giugno 1991; ilmotivo è complessivamente infondato ; dev’esserein primo luogo rilevata l’inammissibilità della deduzione , daparte dei ricorrenti, del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la corteterritoriale confermato la sentenza di primo grado sulla base del medesimoapprezzamento dei fatti di causa operato dal primo giudice, conla conseguente improponibilità di tale profilo di illegittimità secondo laprevisione de ll’art. 348 - ter c.p.c.; nel resto, osserva il Collegio come la C orte territoriale abbia del tutto correttamente ritenuto incombente, a carico degli attori ( che agirono al fine di conseguire il risarcimento di un danno aquiliano ), l’oneredi comprovare i fatti costitutivi della domanda nel pieno rispetto dell’art. 2697 c.c. : onere di seguito ritenuto non adeguatamente assolto, tanto sul piano dell’identificazione concreta dei fatti illeciti, quantodella loro effettiva dimostrazione ; quanto, infine, alla censura concernente l’erroneità della ritenuta infondatezza della domanda risarcitoria , varrà considerare come la stessasi risolv a , ancora una volta, nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di cause e delle prove, secondo un’impostazione criticanon consentita in questa sede ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 18260/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 10.000,00