CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 — 2 e 223, comma 2, n. 1 R.D. 267/42, riducendo le sanzioni accessorie in misura pari alla pena principale e confermando nel resto; - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è generico è consentito in questa sede, giacché articola doglianze prive di confronto con le ragioni della decisione e interamente versate in fatto, in quanto dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; lo stesso è, oltretutto manifestamente infondato, atteso che per la giurisprudenza di legittimità «Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione>> (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540); «La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento delriter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.» (Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Rv. 234254), come nel caso che occupa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha desunto l'esistenza in capo all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della società fallita dalle attività da lui svolte, che necessariamente implicavano un ruolo attivo nella gestione del patrimonio e nella tenuta delle scritture contabili); - che il secondo motivo, che eccepisce il difetto di prove circa l'effettiva distrazione delle somme di pertinenza aziendale, è inammissibile in ragione della conclamata sua indeterminatezza ed aspecificità, essendo le deduzioni prive di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda e di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata; - che il terzo motivo, proteso a contestare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2023