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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00934/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5767 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Cogne n. 22; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 368/02/2020, depositata in data 10 luglio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con avviso di accertamento n.

TQ5010101062/12 l'Agenzia delle entrate, per quanto ancora di interesse, recuperava a tassazione nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di "agente di commercio per forniture di beni e servizi di biancheria piana e confezionata e la gestione del guardaroba", costi per euro 52.500,00 ritenuti indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti, ai fini Iva, per l'anno 2007, riguardanti spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche; -avverso il suddetto avviso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli-Piceno che, con sentenza n. 284/1/2013, accoglieva il ricorso, ritenendo inerenti all'attività di impresa le spese contestate; -avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche deducendo la violazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per difetto del requisito di inerenza dei contestati costi; controdeduceva il contribuente chiedendo il rigetto del gravame insistendo per 2 I l'applicazione della presunzione legale di cui art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 di cui sussistevano tutte le condizioni previste; - nel corso del giudizio di secondo grado, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. subentrava, a seguito di fusione per incorporazione, alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]; -con sentenza n. 368/02/2020, la CTR delle Marche accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione in quanto - premesso che l'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 "non aveva nulla a che vedere con il principio di inerenza" e atteneva esclusivamente alla natura delle spese di sponsorizzazione sportiva stabilendo una presunzione assoluta in favore della qualificazione delle stesse come spese di pubblicità (a deducibilità piena) qualora fossero di valore non superiore ad euro 200.000,00 - la società contribuente non aveva fornito dimostrazione alcuna della inerenza delle spese pubblicitarie ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR, non avendo né giustificato la congruità delle stesse né tantomeno avendo allegato quali potenziali benefici economici, in termini di incremento di clientela e di fatturato, avrebbe potuto trarre dalle suddette sponsorizzazioni operanti, in un contesto di società sportive di scarso rilievo e di ristretto ambito territoriale, ben distanti dal settore operativo della medesima; - avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/86 e 2728 c.c. per avere la CTR ritenuto che l'art. 90, comma 8, cit. non afferisse al principio di inerenza, lì dove tale norma stabilisce una presunzione legale (iuris et de iure) di inerenza in relazione ai costi di sponsorizzazione versati, come nella specie, in favore di associazioni sportive dilettantistiche nell'importo non superiore a euro 200.000,00. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, per avere la CTR ritenuto indeducibili le spese per prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione sostenute dal contribuente per asserito difetto del requisito dell'inerenza in base ad una valutazione di proporzionalità tra la spesa effettuata e il ricavo atteso non richiesta dalla norma. 3.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso sollevata dall'Agenzia per avere la società contribuente incentrato la censura sulla assunta violazione dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, non eccepita nel ricorso introduttivo nel quale avrebbe dedotto soltanto l'inerenza dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, così delimitando il thema decidendum; invero, la eccepita novità della questione- peraltro neanche rilevata dall'Amministrazione nei gradi di merito- non trova riscontro nella sentenza impugnata nella quale la CTR in risposta alla "invocata (dalla difesa dell'appellato) presunzione legale di cui all'art. 90, comma 8 della legge 289/2002" ha affermato non avere quest'ultima "nulla a che vedere con il principio di inerenza sancito dal testo unico delle imposte sui redditi all'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986". 4.In disparte il richiamo nella rubrica del primo motivo sia del n. 3 che del n. 5 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., essendo chiaramente sviluppato esclusivamente in termini di denuncia di violazione di legge, lo stesso è fondato con assorbimento del secondo motivo. 5.L'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, prevede che "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio intende dare continuità, la citata disposizione ha introdotto, a favore del "soggetto erogante" il corrispettivo (nella specie, la società controricorrente), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) delle spese di sponsorizzazione, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. 7.06.2017, n.5 14232), senza che rilevino requisiti ulteriori (ex plurimis, Cass.1.02.2022, n. 2985).

Pertanto, in presenza di dette condizioni - che, nella specie, non risultano oggetto di specifica contestazione - appare superflua e irrilevante ogni considerazione circa la "antieconomicità" della spesa in esame, in relazione all'asseríta irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato o utile di esercizio della società contribuente, atteso che l'art. 90, comma 8, della legge n. 389 del 2002 ha introdotto una presunzione assoluta, oltre che della natura di "spesa pubblicitaria", anche di inerenza di detta spesa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di C 200.000,00 (Cass.6.04.2017, n. 8981; Cass. sez. 6-5, n. 18510/2022). 5.1.Nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che - a fronte di spese per sponsorizzazioni di euro 108.611,08 sostenute dal contribuente in favore di associazioni sportive dilettantistiche - l'art. 90, comma 8, cit.

"non [avesse] nulla a che vedere con il principio di inerenza" e attenesse esclusivamente alla natura delle suddette spese ai fini della presuntiva qualificazione delle stesse come di pubblicità (a deducibilità piena) e non di rappresentanza (a deducibilità limitata) se di valore non superiore a 200.000,00 euro. 6.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con accoglimento del ricorso originario avverso l'atto di accertamento limitatamente al rilievo relativo alle spese di sponsorizzazione ("avendo la parte contribuente prestato acquiescenza all'altro rilievo relativo al recupero di canoni di leasing", pag. 2 della sentenza impugnata).7.Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente limitatamente al rilievo relativo alle spese di sponsorizzazione; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle sp se del giudizio di es.4,v, legittimità che si li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5767 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Cogne n. 22; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 368/02/2020, depositata in data 10 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con avviso di accertamento n. TQ5010101062/12 l'Agenzia delle entrate, per quanto ancora di interesse, recuperava a tassazione nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di "agente di commercio per forniture di beni e servizi di biancheria piana e confezionata e la gestione del guardaroba", costi per euro 52.500,00 ritenuti indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti, ai fini Iva, per l'anno 2007, riguardanti spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche; -avverso il suddetto avviso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli-Piceno che, con sentenza n. 284/1/2013, accoglieva il ricorso, ritenendo inerenti all'attività di impresa le spese contestate; -avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche deducendo la violazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per difetto del requisito di inerenza dei contestati costi; controdeduceva il contribuente chiedendo il rigetto del gravame insistendo per 2 I l'applicazione della presunzione legale di cui art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 di cui sussistevano tutte le condizioni previste; - nel corso del giudizio di secondo grado, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. subentrava, a seguito di fusione per incorporazione, alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]; -con sentenza n. 368/02/2020, la CTR delle Marche accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione in quanto - premesso che l'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 "non aveva nulla a che vedere con il principio di inerenza" e atteneva esclusivamente alla natura delle spese di sponsorizzazione sportiva stabilendo una presunzione assoluta in favore della qualificazione delle stesse come spese di pubblicità (a deducibilità piena) qualora fossero di valore non superiore ad euro 200.000,00 - la società contribuente non aveva fornito dimostrazione alcuna della inerenza delle spese pubblicitarie ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR, non avendo né giustificato la congruità delle stesse né tantomeno avendo allegato quali potenziali benefici economici, in termini di incremento di clientela e di fatturato, avrebbe potuto trarre dalle suddette sponsorizzazioni operanti, in un contesto di società sportive di scarso rilievo e di ristretto ambito territoriale, ben distanti dal settore operativo della medesima; - avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/86 e 2728 c.c. per avere la CTR ritenuto che l'art. 90, comma 8, cit. non afferisse al principio di inerenza, lì dove tale norma stabilisce una presunzione legale (iuris et de iure) di inerenza in relazione ai costi di sponsorizzazione versati, come nella specie, in favore di associazioni sportive dilettantistiche nell'importo non superiore a euro 200.000,00. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, per avere la CTR ritenuto indeducibili le spese per prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione sostenute dal contribuente per asserito difetto del requisito dell'inerenza in base ad una valutazione di proporzionalità tra la spesa effettuata e il ricavo atteso non richiesta dalla norma. 3.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso sollevata dall'Agenzia per avere la società contribuente incentrato la censura sulla assunta violazione dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, non eccepita nel ricorso introduttivo nel quale avrebbe dedotto soltanto l'inerenza dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, così delimitando il thema decidendum; invero, la eccepita novità della questione- peraltro neanche rilevata dall'Amministrazione nei gradi di merito- non trova riscontro nella sentenza impugnata nella quale la CTR in risposta alla "invocata (dalla difesa dell'appellato) presunzione legale di cui all'art. 90, comma 8 della legge 289/2002" ha affermato non avere quest'ultima "nulla a che vedere con il principio di inerenza sancito dal testo unico delle imposte sui redditi all'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986". 4.In disparte il richiamo nella rubrica del primo motivo sia del n. 3 che del n. 5 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., essendo chiaramente sviluppato esclusivamente in termini di denuncia di violazione di legge, lo stesso è fondato con assorbimento del secondo motivo. 5.L'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, prevede che "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio intende dare continuità, la citata disposizione ha introdotto, a favore del "soggetto erogante" il corrispettivo (nella specie, la società controricorrente), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) delle spese di sponsorizzazione, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. 7.06.2017, n.5 14232), senza che rilevino requisiti ulteriori (ex plurimis, Cass.1.02.2022, n. 2985). Pertanto, in presenza di dette condizioni - che, nella specie, non risultano oggetto di specifica contestazione - appare superflua e irrilevante ogni considerazione circa la "antieconomicità" della spesa in esame, in relazione all'asseríta irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato o utile di esercizio della società contribuente, atteso che l'art. 90, comma 8, della legge n. 389 del 2002 ha introdotto una presunzione assoluta, oltre che della natura di "spesa pubblicitaria", anche di inerenza di detta spesa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di C 200.000,00 (Cass.6.04.2017, n. 8981; Cass. sez. 6-5, n. 18510/2022). 5.1.Nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che - a fronte di spese per sponsorizzazioni di euro 108.611,08 sostenute dal contribuente in favore di associazioni sportive dilettantistiche - l'art. 90, comma 8, cit. "non [avesse] nulla a che vedere con il principio di inerenza" e attenesse esclusivamente alla natura delle suddette spese ai fini della presuntiva qualificazione delle stesse come di pubblicità (a deducibilità piena) e non di rappresentanza (a deducibilità limitata) se di valore non superiore a 200.000,00 euro. 6.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con accoglimento del ricorso originario avverso l'atto di accertamento limitatamente al rilievo relativo alle spese di sponsorizzazione ("avendo la parte contribuente prestato acquiescenza all'altro rilievo relativo al recupero di canoni di leasing", pag. 2 della sentenza impugnata).7.Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente limitatamente al rilievo relativo alle spese di sponsorizzazione; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle sp se del giudizio di es.4,v, legittimità che si li
Sentenza Cassazione n. 00934/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris