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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05754/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia confermava parzialmente la sentenza del 19 gennaio 2011 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

In particolare, la Corte di appello dichiarava non doversi procedere in ordine al capo G) (art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990), perché estinto per prescrizione, e rideterminava per l'effetto la pena per le restanti condotte di cui ai capi D) (detenzione ed offerta in vendita a [OSCURATO:PERSONA] in concorso tra loro di grammi 50 di cocaina, commesse il 4 ottobre 2005), E) e F), ritenuta l'unicità delle condotte (detenzione in concorso tra loro di 30 grammi di cocaina, della quale cedevano grammi 15 di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi il 12 ottobre 2005) in anni quattro, mesi sei di reclusione e 24.000 euro di multa ciascuno, confermando per il resto.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunciando, a mezzo del comune difensore e con un unico atto, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti ai capi D), E) e F), in quanto gli elementi di indagine agli atti non appaiono sufficienti ed idonei a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, le ipotizzate cessioni di stupefacenti.

Quanto al capo D) la Corte di appello ha genericamente rinviato alla "prova" della detenzione e della cessione, costituita da captazioni e da accertamenti di p.g. a riscontro.

La telefonata riguardava solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non l'altro coimputato, sul cui coinvolgimento e ruolo nella vicenda la Corte di appello non ha motivato.

Con riferimento poi alla ipotizzata contrattazione-cessione, la Corte di appello ha avanzato solo delle mere presunzioni, posto che era stata rinvenuta soltanto della sostanza da taglio ed era insufficiente la telefonata con la quale i predetti si erano accordati per incontrarsi (non è provato che l'incontro vi sia stato e dove e cosa sia successo).

Quanto ai restanti due capi di imputazione, la motivazione è stringatissima e limitata alla prova fornita da telefonate, finendo per basarsi su dati presunti e non riscontrati.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione errata, posto che si trattava di spaccio limitato a due soli episodi, riferiti a quantitativi presunti di sostanza e dei quali non è dato sapere la qualità (vi sarebbero piuttosto elementi a riprova della scarsa qualità della droga).

Non vi sono elementi dai quali desumere una perpetrazione protratta nel tempo ed organizzata.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.La Corte di appello non ha considerato aspetti positivi, quali il corretto comportamento processuale per la scelta del rito, la giovane età degli imputati, le precarie e disagiate condizioni di vita, la necessità di adeguare la pena all'effettivo disvalore del fatto.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal

I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

2. Le censure declinate nel primo motivo sono manifestamente infondate e generiche.

2.1. In ordine al capo D) e alla dedotta mancanza di motivazione sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], va rammentato il consolidato principio di diritto, secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Letta pertanto/ la sentenza impugnata in questa prospettiva, si evince chiaramente l'errore materiale in cui è incorsa la Corte di appello nell'indicare a pag. 11 il nome di colui che aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a far provare la cocaina all'acquirente [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, a pag. 2 la stessa sentenza, nel richiamare i passaggi salienti della sentenza di primo grado, ha ricostruito il medesimo episodio indicando correttamente il nome di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 71 della sentenza di primo grado).

E' appena il caso di evidenziare che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] con l'appello non aveva posto in discussione quanto accertato in primo grado in ordine alla partecipazione del predetto all'episodio sopra indicato.

2.2. Quanto alle critiche sulla ricostruzione dei fatti di cui al capo D), la motivazione della sentenza impugnata non si fonda su mere presunzioni, ma su un ragionamento giustificativo lineare, adeguato e privo di salti logici, che ha dato atto dei convergenti elementi probatori della detenzione e della offerta in vendita di cocaina, costituiti da quanto emerso dalle captazioni e dal servizio di p.g.

In particolare, venivano poste in evidenza la telefonata con cui [OSCURATO:PERSONA] offriva in vendita a [OSCURATO:PERSONA], con linguaggio convenzionale, 50 grammi di cocaina, che quest'ultimo si dichiarava intenzionato ad acquistare "se buona"; la telefonata del giorno successivo all'incontro monitorato dalla p.g., con la quale [OSCURATO:PERSONA] confermava ad [OSCURATO:PERSONA] la sua intenzione di procedere all'acquisto e di incontrarsi a tal fine.

Proprio il tenore di queste captazioni dava all'incontro fatto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] il significato di quella "prova" sulla bontà della droga richiesta da costui e che i due imputati avevano fornito all'acquirente, tanto da essere trovati dagli operanti, all'uscita, in possesso di sostanza da taglio.

Quanto al Kachack, va evidenziato che la Corte di appello ha basato il suo coinvolgimento nella vicenda, oltre che sulla sua partecipazione alla operazione di "assaggio" da parte dell'acquirente, anche su quanto era emerso dalla captazione della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel commentare il controllo subito dopo l'incontro presso l'abitazione di quest'ultimo.

2.3. Generiche e aspecifiche sono le critiche avanzate dai ricorrenti con riferimenti agli altri due episodi illeciti.

La Corte di appello ha infatti, dato atto che la difesa non aveva contestato specificatamente con il gravame le risultanze probatorie costituite dalle captazioni, che descrivevano lo snodarsi dell'operazione.

Il che consentiva alla Corte di appello una motivazione più coincisa sul significato delle conversazioni captate (quanto in particolare all'oggetto delle conversazioni), che veniva a saldarsi con quella di primo grado.

La censura che si tratti di mere presunzioni ricostruttive appare meramente oppositiva e generica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

3. Il secondo motivo articola censure non consentite.

Va rilevato che i ricorrenti non avevano avanzato nell'appello censure con riferimento al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, presentando soltanto una richiesta in tal senso in sede di conclusioni.

Trattandosi di punto non devoluto dai ricorrenti con l'impugnazione, in questa sede i ricorrenti non possono proporre motivi volti a contestare la tenuta logica della motivazione.

Le critiche difensive si appuntano infatti essenzialmente sulla motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva, ovvero sulla ritenuta sussistenza di un rilevante traffico di stupefacenti, anche di varie tipologie, gestito dagli imputati con una frenetica e diuturna attività illecita.

4. Immune da censure è infine la decisione sulle circostanze attenuanti generiche che ha fatto leva sulla personalità negativa degli imputati, desunta dai precedenti specifici riportati.

Tale valutazione veniva ad assorbire, per il carattere dirimente, i fattori indicati dalla difesa (tra tante, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244).

5. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia confermava parzialmente la sentenza del 19 gennaio 2011 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, la Corte di appello dichiarava non doversi procedere in ordine al capo G) (art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990), perché estinto per prescrizione, e rideterminava per l'effetto la pena per le restanti condotte di cui ai capi D) (detenzione ed offerta in vendita a [OSCURATO:PERSONA] in concorso tra loro di grammi 50 di cocaina, commesse il 4 ottobre 2005), E) e F), ritenuta l'unicità delle condotte (detenzione in concorso tra loro di 30 grammi di cocaina, della quale cedevano grammi 15 di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi il 12 ottobre 2005) in anni quattro, mesi sei di reclusione e 24.000 euro di multa ciascuno, confermando per il resto. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunciando, a mezzo del comune difensore e con un unico atto, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti ai capi D), E) e F), in quanto gli elementi di indagine agli atti non appaiono sufficienti ed idonei a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, le ipotizzate cessioni di stupefacenti. Quanto al capo D) la Corte di appello ha genericamente rinviato alla "prova" della detenzione e della cessione, costituita da captazioni e da accertamenti di p.g. a riscontro. La telefonata riguardava solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non l'altro coimputato, sul cui coinvolgimento e ruolo nella vicenda la Corte di appello non ha motivato. Con riferimento poi alla ipotizzata contrattazione-cessione, la Corte di appello ha avanzato solo delle mere presunzioni, posto che era stata rinvenuta soltanto della sostanza da taglio ed era insufficiente la telefonata con la quale i predetti si erano accordati per incontrarsi (non è provato che l'incontro vi sia stato e dove e cosa sia successo). Quanto ai restanti due capi di imputazione, la motivazione è stringatissima e limitata alla prova fornita da telefonate, finendo per basarsi su dati presunti e non riscontrati. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione errata, posto che si trattava di spaccio limitato a due soli episodi, riferiti a quantitativi presunti di sostanza e dei quali non è dato sapere la qualità (vi sarebbero piuttosto elementi a riprova della scarsa qualità della droga). Non vi sono elementi dai quali desumere una perpetrazione protratta nel tempo ed organizzata. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.La Corte di appello non ha considerato aspetti positivi, quali il corretto comportamento processuale per la scelta del rito, la giovane età degli imputati, le precarie e disagiate condizioni di vita, la necessità di adeguare la pena all'effettivo disvalore del fatto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2. Le censure declinate nel primo motivo sono manifestamente infondate e generiche. 2.1. In ordine al capo D) e alla dedotta mancanza di motivazione sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], va rammentato il consolidato principio di diritto, secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Letta pertanto/ la sentenza impugnata in questa prospettiva, si evince chiaramente l'errore materiale in cui è incorsa la Corte di appello nell'indicare a pag. 11 il nome di colui che aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a far provare la cocaina all'acquirente [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a pag. 2 la stessa sentenza, nel richiamare i passaggi salienti della sentenza di primo grado, ha ricostruito il medesimo episodio indicando correttamente il nome di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 71 della sentenza di primo grado). E' appena il caso di evidenziare che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] con l'appello non aveva posto in discussione quanto accertato in primo grado in ordine alla partecipazione del predetto all'episodio sopra indicato. 2.2. Quanto alle critiche sulla ricostruzione dei fatti di cui al capo D), la motivazione della sentenza impugnata non si fonda su mere presunzioni, ma su un ragionamento giustificativo lineare, adeguato e privo di salti logici, che ha dato atto dei convergenti elementi probatori della detenzione e della offerta in vendita di cocaina, costituiti da quanto emerso dalle captazioni e dal servizio di p.g. In particolare, venivano poste in evidenza la telefonata con cui [OSCURATO:PERSONA] offriva in vendita a [OSCURATO:PERSONA], con linguaggio convenzionale, 50 grammi di cocaina, che quest'ultimo si dichiarava intenzionato ad acquistare "se buona"; la telefonata del giorno successivo all'incontro monitorato dalla p.g., con la quale [OSCURATO:PERSONA] confermava ad [OSCURATO:PERSONA] la sua intenzione di procedere all'acquisto e di incontrarsi a tal fine. Proprio il tenore di queste captazioni dava all'incontro fatto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] il significato di quella "prova" sulla bontà della droga richiesta da costui e che i due imputati avevano fornito all'acquirente, tanto da essere trovati dagli operanti, all'uscita, in possesso di sostanza da taglio. Quanto al Kachack, va evidenziato che la Corte di appello ha basato il suo coinvolgimento nella vicenda, oltre che sulla sua partecipazione alla operazione di "assaggio" da parte dell'acquirente, anche su quanto era emerso dalla captazione della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel commentare il controllo subito dopo l'incontro presso l'abitazione di quest'ultimo. 2.3. Generiche e aspecifiche sono le critiche avanzate dai ricorrenti con riferimenti agli altri due episodi illeciti. La Corte di appello ha infatti, dato atto che la difesa non aveva contestato specificatamente con il gravame le risultanze probatorie costituite dalle captazioni, che descrivevano lo snodarsi dell'operazione. Il che consentiva alla Corte di appello una motivazione più coincisa sul significato delle conversazioni captate (quanto in particolare all'oggetto delle conversazioni), che veniva a saldarsi con quella di primo grado. La censura che si tratti di mere presunzioni ricostruttive appare meramente oppositiva e generica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo articola censure non consentite. Va rilevato che i ricorrenti non avevano avanzato nell'appello censure con riferimento al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, presentando soltanto una richiesta in tal senso in sede di conclusioni. Trattandosi di punto non devoluto dai ricorrenti con l'impugnazione, in questa sede i ricorrenti non possono proporre motivi volti a contestare la tenuta logica della motivazione. Le critiche difensive si appuntano infatti essenzialmente sulla motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva, ovvero sulla ritenuta sussistenza di un rilevante traffico di stupefacenti, anche di varie tipologie, gestito dagli imputati con una frenetica e diuturna attività illecita. 4. Immune da censure è infine la decisione sulle circostanze attenuanti generiche che ha fatto leva sulla personalità negativa degli imputati, desunta dai precedenti specifici riportati. Tale valutazione veniva ad assorbire, per il carattere dirimente, i fattori indicati dalla difesa (tra tante, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244). 5. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così decis
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