CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39339/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha accolto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'aumento di pena operato per il reato separatamente giudicato in sede di cognizione, determinato in anni due di reclusione ed C 6000 di multa, misura eccessiva rispetto alla pena individuata per reati analoghi; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo l'ordinanza giustificato la commisurazione della pena in ragione del dato qualitativo e quantitativo - trattandosi di quasi sei chili di cocaina - e della capacità a delinquere, desumibile dai "radicati rapporti con i fornitori napoletani"; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 202