CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22101/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoVALENTINA [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’EMILIA-ROMAGNA n. 594/2020 depositata il 24/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27667/2020Numero sezionale 5178/2026Numero di raccolta generale 22101/2026Data pubblicazione 27/06/2026L’odierna controricorrente formulò istanza di rimborso della ICI e IMUversata per le annate 2009-2013 al Comune di [OSCURATO:PERSONA](BO) in relazione a due fabbricati ex rurali (stalla e fienile, forno e ricoveroper animali) classificati in categoria C/2 come pertinenziali a fabbricatorurale, trasformato poi in abitazione a seguito di denunce presentatel’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’ente locale respinse le istanze contestando che fosse statadichiarata la pertinenzialità dei fabbricati e fornita la prova a supportodell’istanza.La stessa contribuente formulò ricorso alla Commissione TributariaProvinciale di Bologna che, con sentenza n. 618/9/2016, lo accolseaccertando il diritto al rimborso.Su appello dell’ente locale, nel contraddittorio con la contribuente emediante la sentenza 594/2020 indicata in epigrafe, la CommissioneTributaria Regionale dell’Emilia-Romagna ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello doveva ritenersi dirimente, in base al principiodella “ragione più liquida prevalente”, la manifesta fondatezza dellaprospettazione della contribuente in merito al fatto che l’attribuzionecatastale degli immobili in categoria C/2 (magazzini e locali di deposito)doveva costituire un dato vincolante per il Comune al fine delriconoscimento del trattamento fiscale di favore riservato alle pertinenzedell’abitazione principale. Non sarebbe rilevante il non avereprecedentemente dichiarato la pertinenzialità dei fabbricati, essendoconsentito emendare l’errore di fatto in una precedente dichiarazioneeffettuata a fini fiscali, tenuto conto che il classamento catastale, unavolta definitivo, è cogente anche per l’ente impositore. La determinazioneoperata dall’Agenzia del Territorio esplicherebbe i suoi effetti anche neiconfronti dell’ICI, stante il collegamento funzionale delle scritture catastalicon gli uffici dei tributi del Comune, determinando la base imponibile sia atal fine che a fini di imposte di registro e ipocatastali. Sarebbe oneredell’ente locale, ove ravvisi la presenza d’immobili non denunciati o iscrittiNumero registro generale 27667/2020Numero sezionale 5178/2026Numero di raccolta generale 22101/2026Data pubblicazione 27/06/2026in catasto con classamento incoerente, richiedere agli interessati lapresentazione di denuncia d’iscrizione in catasto facendone altresìcomunicazione all’Ufficio del territorio, spettando a quest’ultimo, in casod’inerzia degli interessati, a provvedere d’ufficio ai necessariaggiornamenti.Ricorre per cassazione il Comune sulla base di tre motivi integrati dasuccessiva memoria.Resiste la contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Comune prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 59, comma 1, lett. d) del d.lgs. 446/97, 13,comma 1, primo periodo, del Regolamento comunale dell’ICI, 13, comma2, d.l. 201/2011 conv. nella legge n. 214/2011, 817 e 2697 c.c. inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.Evidenzia come l’art. 59 citato, nella versione applicabile ratione temporisvigente, consentiva ai Comuni di considerare le pertinenze dell’abitazioneprincipale come tali benché distintamente iscritte in catasto, previsioneaccolta nel regolamento ICI comunale all’art. 13, che indicava talebeneficio, a fini d’agevolazione per l’abitazione principale, purchéclassificate o classificabili C/2, C/6 e C/7, mutuando in tal punto dall’art.13, comma 2, del d.l. 201/11, con il limite d’una pertinenza per ogniabitazione. Sostiene pertanto che, al fine di beneficiare dell’agevolazionequale pertinenza dell’abitazione principale, l’unità immobiliare deve esseredestinata a servizio o ornamento di quest’ultima (art. 817 cc). Avrebbepertanto errato la Corte territoriale nel ritenere che la classificazione inC/2 degli immobili in oggetto sia di per sé sufficiente a consentire ilbeneficio così come che irrilevante sia la mancata precedentedichiarazione da parte della contribuente. Richiama sul puntogiurisprudenza di questa Corte (13017/12) che ha ritenuto essenziale laprevia dichiarazione e che (18470/16) ha escluso che le risultanzeNumero registro generale 27667/2020Numero sezionale 5178/2026Numero di raccolta generale 22101/2026Data pubblicazione 27/06/2026catastali possano autonomamente determinare il rapporto d’asservimentodell’unità immobiliare all’abitazione, non ritenendo sufficienti le allegazionidel contribuente sul punto (15668/17). Evidenzia altresì l’ente locale,come per le unità immobiliari in oggetto non sussista neppure quel vincolodi “contiguità spaziale” o di “contestuale destinazione al serviziodell’abitazione” che è stato valutato in talune occasioni. Se, pertanto, leunità accatastate in C/2 possono astrattamente godere del beneficio, ciòpotrà avvenire solo dietro prova della loro pertinenzialità alle abitazioniprincipali.2. Con il secondo motivo l’ente locale rileva la violazione e falsaapplicazione dell’art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostiene abbia errato la Corte di merito nelritenere irrilevante la previa dichiarazione prevista dalla summenzionatadisposizione, pacificamente non effettuata nel caso specifico. I casi in cui èstata ammessa l’emenda per errore di fatto o di diritto nelle dichiarazionifiscali riguarderebbero situazioni ben diverse da quella in esame, chepresuppongono sempre l’invio della dichiarazione (Cass. 13017/12 e18470/16), non essendo consentito dedurre il vincolo di pertinenzialitàsolamente instaurando il giudizio.3.1 I due motivi, che esaminano i due profili dell’unica questione posta abase della sentenza impugnata e possono pertanto essere esaminaticongiuntamente, sono fondati3.2 Deve innanzi tutto escludersi l’eccepita inammissibilità formulata nelcontroricorso, atteso che le censure prospettate sono del tutto specifiche evolte a criticare l’unica motivazione posta dalla Corte di merito a sostegnodella propria decisione, invocando essa il principio della “ragione piùliquida prevalente”, ossia che la classificazione catastale in C/2 sarebbe diper sé vincolante per l’ente locale “al fine del riconoscimento deltrattamento fiscale di favore riservato alle pertinenze dell’abitazioneprincipale” argomentando poi sull’irrilevanza della mancata precedenteNumero registro generale 27667/2020Numero sezionale 5178/2026Numero di raccolta generale 22101/2026Data pubblicazione 27/06/2026dichiarazione da parte della contribuente in ordine alla pertinenzialità deifabbricati.In tal senso e nelle censure del ricorrente, non vi è per nulla un tentativodi sollecitare una modifica del costante orientamento di questa Corte intema di emendabilità delle dichiarazioni fiscali, che riveste un profilodiverso e ulteriore della motivazione addotta.3.3 Da una parte, deve evidenziarsi come il presupposto per l’attività diemenda è la presenza di una dichiarazione errata, che nel caso specificonon risulterebbe essere mai stata presentata. Lo stesso controricorso, asostegno dell’asserita pertinenzialità, non si riferisce a una precedentedichiarazione ma a una consulenza di parte scendendo, pertanto e inoltre,a valutazioni probatorie che saranno al più riservate al giudice del merito.3.4 Dall’altra, deve richiamarsi il costante orientamento di questa Cortesecondo cui (vv. da ultimo Sez. 5 ord. 10828/2026 dove è ricostruitol’istituto delle pertinenze ex 817 cc nel diritto tributario), una voltaverificata l'esistenza della dichiarazione e dei requisiti ex art. 817 cod.civ., "le risultanze catastali" possono meramente "ratifica[re] tale rapportod'asservimento", senza però essere idonee ad autonomamente provarlo(v. ad es. Cass. Sez. 5, n. 6501/2005 cit. e, specificamente, Cass. Sez. 5,n. 22128/2010 che ritiene rilevanti i dati catastali se "rafforzativi"dell'"asservimento").3.5 Ha pertanto errato la Corte di merito nel ritenere la classificazionecatastale di per sé esaustiva al fine di provare la pertinenzialità, dovendoinvece valutare il materiale probatorio offerto dalle parti al fine d’accertarel’esistenza dei requisiti di cui al citato art. 817 c.c. Va pertanto ribadito ilprincipio secondo cui, in tema di ICI/IMU, ai fini dell'operatività dell'art. 2del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonomo assoggettamentoall'imposta delle pertinenze, il contribuente è tenuto a dimostrare lasussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all'art. 817 c.c.,trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione (Cass. Sez. 5,Numero registro generale 27667/2020Numero sezionale 5178/2026Numero di raccolta generale 22101/2026Data pubblicazione 27/06/202630/05/2018, n. 13606, Rv. 648674 – 01) non essendo sufficiente il merodato catastale. Occorre pertanto che l’attribuzione della qualità dipertinenza sia fondata su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulladestinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento diun'altra in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistentenella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza cherilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale,sicché, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere diprovare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti (Cass. Sez. 5,21/09/2016, n. 18470, Rv. 640976 - 01).4. Con il terzo motivo il Comune ricorrente evidenzia l’omesso esame circail fatto decisivo e controverso rappresentato dall’insussistenza delladestinazione in modo durevole dei beni assoggettati ad ICI/IMU a servizioo a ornamento dell’abitazione principale, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 5 c.p.c. Sostiene di avere indicato nell’atto d’appello comesussistano molteplici elementi che escluderebbero la pertinenzialità, qualila dimensione delle unità immobiliari (di cui una di 282 mq) e la possibilitàpratica che siano destinate ad altre finalità, trattandosi di immobilioriginariamente strumentali all’attività agricola. Anche in questo caso laCorte di merito non si sarebbe pronunciata valorizzando invece la “scelta”pertinenziale operata dalla contribuente, ciò che non potrebbe esserevalorizzato alla luce degli insegnamenti citati (8367/2016), secondo cuinemmeno un mero collegamento materiale, rimovibile ad libitum,potrebbe giustificare il vincolo di pertinenzialità. Tale sarebbe l’utilizzorilevato dal consulente della contribuente geom. Fantini nella sua relazionedel novembre 2014, potendo le unità immobiliari in questione essere inqualsiasi momento cedute a terzi, locale al colono che coltiva i terreniadiacenti o riconvertiti in unità abitative ove intervenissero modifiche allenorme urbanistiche.4.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti.Numero registro generale 27667/2020Numero sezionale 5178/2026Numero di raccolta generale 22101/2026Data pubblicazione 27/06/20265. Vanno pertanto accolti i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, ela causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per le proprie valutazioni in merito eper la liquidazione delle spese della fase di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvederealtresì sulle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]