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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 22715/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22253/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] nn. 44/46, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Persiani, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman. 1324/2019 depositata il20/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Roma , per quello che in questa sede ancora rileva, ha respinto il gravame proposto da alcuni lavoratori – fra cui gli odierni ricorrenti - e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda intesa al pagamento dei compensi che sarebbero maturati per il periodo dal 13giugno 2015 al 31 dicembre 2015 in base ai contratti di collaborazione stipulati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle esigenze della Struttura tecnica di missionedi cui all’art. 163 del d.lgs. n. 163del 2006, contratti scaduti il 31 dicembre 2014 e prorogati ex lege dall’art. 1, comma 257 della legge n. 190 del 2014 secondo la prospettazione dei lavoratori, disposizione invece ritenuta inapplicabile dal Ministero con nota del 10 giugno 2015, con cui, a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato,aveva disposto la cessazione deirapporti nel mentre prose guiti .

2. La Corte territoriale, premesso che il Tribunale aveva distinto i periodi in quanto, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2015 al 12 giugno 2015, l’amministrazione aveva usufruito della prestazione benché in assenza di contratto valido – con conseguente diritto alla retribuzione maturata ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. – , mentre per il periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2015 non era stata prestata alcuna attività lavorativa, ha condiviso l’impostazione del primo giudice in ordine all’interpretazione dell’art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 2014,n. 190 ( secondo cui «Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge»), reputando inapplicabile la proroga ivi prevista in quanto alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015) i contratti di collaborazione non eranopiù in essere perché cessati il 31 dicembre 2014 .

D i conseguenza, era legittima l’azione amministrativa, che si era limitata a prendere atto della cessazione del rapporto, risultando indimostratala circostanza dedotta dai lavoratori a sostegno dell’opposta interpretazione della norma, vale a direche le attività di cui la stessa intendeva assicurare la continuità fossero esclusivamente quelle svolte dai collaboratori icui contratti erano scaduti il 31 dicembre 2014, a fronte della deduzione del Ministero sulla finalizzazione della proroga ad altri e diversi contratti per l’anno2015.

3. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando cinque motivi (almeno per come rubricati), cui resiste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con controricorso.

4. Iricorrenti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del secondo comma dell’art. 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 416 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello ha valorizzato una circostanza di fatto – cioè, l’esistenza di altri contratti interessati alla proroga – dedotta dall’amministrazione, peraltro genericamente, solo in grado di appello.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. nonché, all’occorrenza, dell’art. 437 cod. proc. civ.,perché – si sostiene – l’interpretazione della legge di proroga era stata fondata sulla circostanza indicata nel primo motivobenché non rilevante e dedotta genericamente solo in grado di appello, tra l’altro anche in violazione del principio di non contestazione,atteso che nel giudizio di primo grado non era stata contestata la contraria affermazione contenuta nell’atto introduttivo.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., perché la medesima circostanza oggetto dei precedenti mezzi avrebbe dovuto, in caso, essere oggetto di prova da parte del Ministero che aveva, peraltro tardivamente, sollevato la relativa eccezione, eventualmente anche per il principio di prossimità o vicinanza della prova.

4. I primi tre motivi, in disparte ogni altra considerazione, sono inammissibili perché censurano un mero passaggio argomentativo, svolto ad abundantiam, e non l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, che è invece fondata sul rilievo essenziale del tenore letterale della legge, che aveva circoscritto la proroga ai soli rapporti in essere al momento dell’entrata in vigoredella stessa ( sul punto, fra molte, Cass. Sez. 1, 08/06/2022, n. 18429, secondo cui è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendidella decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse).

5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del comma 257 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 , in relazione all’art. 12 disp. prel. cod. civ. nonché dell’art. 2112 cod. civ., sul rilievo che la norma dovesseessere diversamente interpretata, perché la finalità perseguita dal legislatore era evidentemente quella di garantire la prosecuzione dell’attività della Struttura e, quindi, non si poteva fare leva solo sulla data di entrata in vigore della legge per escluderne l’applicabilità ai contratti di collaborazione in questione.

6. Con il quinto mezzo (almeno per come rubricato), si prospetta in via subordinata l’illegittimità costituzionale del comma 257 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 97, 24 Cost.

7. Il quarto motivo è fondato, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez.

L, 03/10/2023, n. 27851), dal quale non vi sono motivi per discostarsi, cui va data continuità , richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., rimanendo superata la necessità di esaminare la prospettata questione di costituzionalità.

7.1. Occorre, infatti, partire dal dato testuale della norma (invero relativa ai “rapporti” e non già ai contratti in essere) per approdare ad un’opzione ermeneutica che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità dell’attività della struttura, valorizzando per l’appunto, rispetto all’apparente aporia derivante dall’espressione utilizzata (“in essere”), il complessivo periodo («Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione») che rende palese l’esigenza sottesa alla prevista proroga, consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legis rispetto al mero impiego del criterio letterale, che non consente di per sé di superare l’ambiguità insita nella disposizione in esame(in tal senso, arg. ex Cass. Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465).

8. Va accolto, pertanto, il quarto motivo, nei termini sopra indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamentodelle spese del giudiziodi cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto.

Dichiara inammissibili gli ulteriori motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolament o delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22253/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] nn. 44/46, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Persiani, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman. 1324/2019 depositata il20/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Roma , per quello che in questa sede ancora rileva, ha respinto il gravame proposto da alcuni lavoratori – fra cui gli odierni ricorrenti - e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda intesa al pagamento dei compensi che sarebbero maturati per il periodo dal 13giugno 2015 al 31 dicembre 2015 in base ai contratti di collaborazione stipulati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle esigenze della Struttura tecnica di missionedi cui all’art. 163 del d.lgs. n. 163del 2006, contratti scaduti il 31 dicembre 2014 e prorogati ex lege dall’art. 1, comma 257 della legge n. 190 del 2014 secondo la prospettazione dei lavoratori, disposizione invece ritenuta inapplicabile dal Ministero con nota del 10 giugno 2015, con cui, a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato,aveva disposto la cessazione deirapporti nel mentre prose guiti . 2. La Corte territoriale, premesso che il Tribunale aveva distinto i periodi in quanto, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2015 al 12 giugno 2015, l’amministrazione aveva usufruito della prestazione benché in assenza di contratto valido – con conseguente diritto alla retribuzione maturata ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. – , mentre per il periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2015 non era stata prestata alcuna attività lavorativa, ha condiviso l’impostazione del primo giudice in ordine all’interpretazione dell’art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 2014,n. 190 ( secondo cui «Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge»), reputando inapplicabile la proroga ivi prevista in quanto alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015) i contratti di collaborazione non eranopiù in essere perché cessati il 31 dicembre 2014 . D i conseguenza, era legittima l’azione amministrativa, che si era limitata a prendere atto della cessazione del rapporto, risultando indimostratala circostanza dedotta dai lavoratori a sostegno dell’opposta interpretazione della norma, vale a direche le attività di cui la stessa intendeva assicurare la continuità fossero esclusivamente quelle svolte dai collaboratori icui contratti erano scaduti il 31 dicembre 2014, a fronte della deduzione del Ministero sulla finalizzazione della proroga ad altri e diversi contratti per l’anno2015. 3. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando cinque motivi (almeno per come rubricati), cui resiste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con controricorso. 4. Iricorrenti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del secondo comma dell’art. 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 416 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello ha valorizzato una circostanza di fatto – cioè, l’esistenza di altri contratti interessati alla proroga – dedotta dall’amministrazione, peraltro genericamente, solo in grado di appello. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. nonché, all’occorrenza, dell’art. 437 cod. proc. civ.,perché – si sostiene – l’interpretazione della legge di proroga era stata fondata sulla circostanza indicata nel primo motivobenché non rilevante e dedotta genericamente solo in grado di appello, tra l’altro anche in violazione del principio di non contestazione,atteso che nel giudizio di primo grado non era stata contestata la contraria affermazione contenuta nell’atto introduttivo. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., perché la medesima circostanza oggetto dei precedenti mezzi avrebbe dovuto, in caso, essere oggetto di prova da parte del Ministero che aveva, peraltro tardivamente, sollevato la relativa eccezione, eventualmente anche per il principio di prossimità o vicinanza della prova. 4. I primi tre motivi, in disparte ogni altra considerazione, sono inammissibili perché censurano un mero passaggio argomentativo, svolto ad abundantiam, e non l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, che è invece fondata sul rilievo essenziale del tenore letterale della legge, che aveva circoscritto la proroga ai soli rapporti in essere al momento dell’entrata in vigoredella stessa ( sul punto, fra molte, Cass. Sez. 1, 08/06/2022, n. 18429, secondo cui è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendidella decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse). 5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del comma 257 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 , in relazione all’art. 12 disp. prel. cod. civ. nonché dell’art. 2112 cod. civ., sul rilievo che la norma dovesseessere diversamente interpretata, perché la finalità perseguita dal legislatore era evidentemente quella di garantire la prosecuzione dell’attività della Struttura e, quindi, non si poteva fare leva solo sulla data di entrata in vigore della legge per escluderne l’applicabilità ai contratti di collaborazione in questione. 6. Con il quinto mezzo (almeno per come rubricato), si prospetta in via subordinata l’illegittimità costituzionale del comma 257 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 97, 24 Cost. 7. Il quarto motivo è fondato, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 03/10/2023, n. 27851), dal quale non vi sono motivi per discostarsi, cui va data continuità , richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., rimanendo superata la necessità di esaminare la prospettata questione di costituzionalità. 7.1. Occorre, infatti, partire dal dato testuale della norma (invero relativa ai “rapporti” e non già ai contratti in essere) per approdare ad un’opzione ermeneutica che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità dell’attività della struttura, valorizzando per l’appunto, rispetto all’apparente aporia derivante dall’espressione utilizzata (“in essere”), il complessivo periodo («Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione») che rende palese l’esigenza sottesa alla prevista proroga, consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legis rispetto al mero impiego del criterio letterale, che non consente di per sé di superare l’ambiguità insita nella disposizione in esame(in tal senso, arg. ex Cass. Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465). 8. Va accolto, pertanto, il quarto motivo, nei termini sopra indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamentodelle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto. Dichiara inammissibili gli ulteriori motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolament o delle
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