CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 13665/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12429-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 97149560589; - intimato - avverso la sentenza n. 1334/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 29/10/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12429/2021 Numero sezionale 3744/2022 Numero di raccolta generale 13665/2022Data pubblicazione 29/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 1334 del 29. 10 2020 del Tribunale di Ancona, che, accogliendo l’appello dell’Amministrazione, aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza del Prefetto che gli aveva revocato la patente di guida ai sensi degli artt. 186 e 224, comma 3, codice della strada, affermando che il giudice di pace aveva erroneamente annullato, in violazione del principio della domanda, il provvedimento per difetto di motivazione in ordine alle cause per cui veniva applicata la predetta sanzione, senza che tale motivo di censura fosse stato dedotto dal ricorrente in sede di opposizione; con un unico motivo il ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere riformato la pronuncia di primo grado di accoglimento dell’opposizione sulla base della erronea considerazione che il ricorrente non avesse dedotto la nullità del provvedimento per omessa motivazione in ordine ai presupposti della sanzione applicata, censura che invece aveva ritualmente sollevato; il ricorso appare fondato, in quanto dalla lettura dell’atto di opposizione, consentita in ragione della natura processuale del vizio denunziato, emerge che l’opponente aveva denunziato la nullità dell’ordinanza opposta per difetto di motivazione e dei suoi presupposti, vizi che trovavano diretta rilevanza nel caso di specie, tenuto conto che il provvedimento prefettizio era stato emesso, ai sensi dell’art. 224, comma 3, codice della strada, a seguito di pronuncia del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione e che, a mente della citata disposizione, nella suddetta ipotesi il prefetto è tenuto, al fine dell’adozione della sanzione della revoca della patente di guida, a procedere F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12429/2021 Numero sezionale 3744/2022 Numero di raccolta generale 13665/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge richieste per la sua applicazione >>. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell’8 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3