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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 25120/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 129-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di adesione ad un programma di giustizia riparativa non è consentito in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale (vedi Sez. 2, Sentenza n. 6595 del 12/12/2023, Baldo, Rv. 285930 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] 'idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 129-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di adesione ad un programma di giustizia riparativa non è consentito in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale (vedi Sez. 2, Sentenza n. 6595 del 12/12/2023, Baldo, Rv. 285930 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] 'idente
Sentenza Cassazione n. 25120/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris