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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41471/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di inammissibilità.

1.1. Il primo non è consentito perché sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito.

La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche, oltre alla personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, l'assenza di elementi favorevoli.

Ha, altrettanto giustificatamente escluso che fosse valutabile positivamente la spontanea consegna della seconda arma perché sintomatica, alla luce della pregressa acquisizione di evidenti elementi di responsabilità a carico dell'imputato, non di resipiscenza ma di intenti utilitaristici.

1.2. Il secondo motivo, oltre a critiche generiche sulla dosimetria della pena, lamenta l'applicazione dell'aumento per la recidiva, che però non è stato oggetto di doglianza con l'atto di appello.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di inammissibilità. 1.1. Il primo non è consentito perché sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche, oltre alla personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, l'assenza di elementi favorevoli. Ha, altrettanto giustificatamente escluso che fosse valutabile positivamente la spontanea consegna della seconda arma perché sintomatica, alla luce della pregressa acquisizione di evidenti elementi di responsabilità a carico dell'imputato, non di resipiscenza ma di intenti utilitaristici. 1.2. Il secondo motivo, oltre a critiche generiche sulla dosimetria della pena, lamenta l'applicazione dell'aumento per la recidiva, che però non è stato oggetto di doglianza con l'atto di appello. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 20