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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 18983/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1839/2019 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso, del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale conferita per atto del dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Roma, in data 18 aprile 2018, Rep. 43657, Racc. 24904, e Banco BPM s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]Cassa di risparmio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale a lui conferita per atto del dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Verona, in data 19 novembre 2018, rep. 62511, racc. 24706, entrambe rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti e controricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura conferitale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i poteri a lui conferiti dal legale rappresentante pro tempore della società, in qualità di Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con procura per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, in data 11 giugno 2014, rep. 49621, racc. 12554, ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 175, come da procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2694/2017 del 29 novembre 2017, della Corte d’appello di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.5.2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 10 gennaio 2012, n. 48, respinse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volta all’accertamento del diritto ad applicare la commissione e dell’entità della commissione stessa, con riguardo a ciascun versamento effettuato dai contribuenti con bollettino postale ICI sui conti correnti postali intestati alla Cassa di Risparmio di Lucca s.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quindi S.R.T.

Lucca e Cremona s.p.a., quali agenti della riscossione succedutisi nel servizio riscossione dell’ICI, e di condanna al pagamento della predetta commissione in proprio favore, oltre interessi; respinse, altresì, la domanda subordinata ai sensi dell’art. 2041 c.c.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2017, n. 2694, ha accolto l’impugnazione proposta dalla soccombente, dichiarando il diritto della medesima all’applicazione di una commissione per ciascun versamento effettuato con bollettino postale ICI sui conti correnti intestati al Banco BPM s.p.a. e ad [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a., quali concessionari del servizio per la provincia di Lucca, ed accertando l’entità della stessa nella misura, per ogni bollettino, di € 0,05 dal 1.4.1997 e di 0,23 dal 1.6.2001, nonché per i periodi successivi in base ai contratti in essere.

La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) sussiste l’interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con riguardo alle domande di mero accertamento del diritto ad applicare la commissione e della entità della stessa, in quanto autonome rispetto alla domanda di condanna al pagamento della commissione medesima; peraltro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. richiese una condanna generica, volta al pagamento di una commissione unitaria per ciascun bollettino, e non con riguardo all’intero importo, avendo peraltro domandato, nell’esercizio legittimo di una propria facoltà, l’accertamento mero dell’ane del quantum dovuto per ogni singola commissione, domanda di accertamento per la quale dunque sussiste l’interesse ad esso limitato; b) il servizio reso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è oneroso, come risulta dal sistema normativo, così comericostruito anche da Cass., sez. un., n. 7169/2014, dovendo dunque procedersi all’accertamento richiesto sulla debenza di una commissione unitaria; c) è assorbito il motivo concernente l’azione residuale ex art.2041 c.c.

Avverso questa decisione ricorrono per cassazione l’Agenzia delle Entrate–Riscossione s.p.a. ed il Banco BPM s.p.a., sulla base di sei motivi, mentre resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che propone ricorso incidentale per un motivo, cui resiste con controricorso parte ricorrente.

Le parti hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. – L ’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi, sollevata nella memoria dalla controricorrente, è infondata, per le ragioni già esplicitate da questa Corte, la quale ha enunciato il principio di diritto –cui si intende ora dare continuità – massimato come segue «In tema di ricorso per cassazione, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], essa, ai sensi del Protocollo d’intesa tra AdER e Avvocatura generale dello Stato del 22 giugno 2017, può legittimamente avvalersi di libero professionista abilitato ove, tra l’altro, l’Avvocatura dello Stato (in epoca precedente alla notifica del ricorso, non trovando applicazione nel giudizio di legittimità l’art. 182 c.p.c.), abbia manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio (nella specie, espressa mediante scambio di mail depositato telematicamente entro il termine per le memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.)» (cfr. Cass. 22 dicembre 2021, n. 41205; v. pure Cass. 10 giugno 2021, n. 16314).

Ciò dopo avere ricostruito il sistema normativo e regolamentare in materia, alla luce dei chiarimenti forniti sin da Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 30008.

Da tale sistema risulta, invero, sussistente la facoltà dell’Agenzia di affidare il proprio patrocinio ad un libero professionista abilitato, laddove – per quanto ora rileva – sia allegata e provata la circostanza che l’Avvocatura dello Stato, in epoca precedente alla notificazione del ricorso per cassazione, abbia manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio.

Nella specie, l’Agenzia ha depositato tempestivamente in via telematica, nel rispetto del termine per il deposito delle memorie ex art. 380--bis.1 c.p.c., la copia in formato digitale «. pdf » di uno scambio di mail intervenuto in data 12-13 dicembre 2018 — anteriormente, dunque, alla notifica del ricorso, avvenuta il 31 dicembre 2018 — dal quale è possibile desumere che l’Avvocatura dello Stato, resa edotta della «proposta di ricorso in cassazione da parte di AdER contro la sentenza della CdA di Firenze n. 2694/2017», con riferimento altresì all’essere la controversia ricompresa «nel noto filone dei plurimi contenziosi in essere tra [OSCURATO:PERSONA] e gli Agenti della Riscossione in ordine alle commissioni rivendicate da Poste sui pagamenti dell’ICI effettuati dai contribuenti a mezzo bollettini postali»; ad essa, l’Avvocato dello Stato rispose, con lo stesso mezzo, osservando che «Come già deciso per fattispecie analoghe, si ritiene opportuno anche nel caso in esame derogare al patrocinio dell’Avvocatura, tenuto conto altresì del fatto che gli oneri della difesa sono a carico della ex Concessionaria».

Attesa la prova piena in tal modo fornita della univoca indisponibilità ad assumere il patrocinio, l’eccezione della controricorrente va respinta.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di considerare l’eccezione, sollevata dall’agente della riscossione, relativa alla gratuità del rapporto instaurato tra le parti per il periodo compreso tra il 1997 e il 2001, in quanto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con comunicazione del 26 marzo 1997, successiva all’entrata in vigore della l. 23 dicembre 1996, n. 662, aveva comunicato di rinunciare all’applicazione della commissione in esame e, negli anni predetti, non ha applicato commissioni, con ciò ponendo in essere quell’accordo che, secondo Cass., sez. un., n. 7169/2014, permette la gratuità, perché ha accettato di svolgere il servizio applicando solo le commissioni a carico del contribuente e non anche quelle a carico dei concessionari della riscossione titolari dei conti correnti.

Sia nella comparsa di risposta in secondo grado, sia nella memoria di replica in appello e sia nella comparsa di risposta in primo grado era stata dedotta la circostanza, che la sentenza non ha esaminato.

Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Invero, da un lato esso è aspecifico, in violazione dell’art. 366 c.p.c., neppure riportando il contenuto del negozio su cui fonda la tesi della pretesa rinuncia al corrispettivo.

Dall’altro lato, esso è inammissibile anche per le ragioni enunciate, in termini, da questa Corte (Cass. 27 dicembre 2021, n. 41517), dal momento che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (e multis, Cass. n. 22397/2019; Cass., sez. un., n. 33017/2018; Cass., sez. un., n. 8053/2014 e n. 8054/2014).

Nel caso di specie la censura, come si evince dal tenore letterale della stessa, oltre a non riportare, come già rilevato, l’effettivo contenuto della nota, non indica un fatto storico, costitutivo, estintivo o modificativo, decisivo di cui sia stato omesso l’esame (Cass., sez. un., n. 33017/2018; Cass., sez. un., n. 8053/2014 e n. 8054/2014), ma prospetta la mancata disamina di una questione giuridica, segnatamente, afferente alla possibilità di accertare la ricorrenza di una rinuncia alla percezione delle commissioni di cui si discute da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che – a parere della ricorrente –avrebbe potuto desumersi da una lettera del 26 marzo 1997 inviata da un dirigente di Poste in risposta ad Ascotributi, nonostante queste non fossero le parti del rapporto contrattuale di cui si discute.

Risulta da ciò palese che la doglianza non deduce tanto l’omesso esame di un fatto storico, ma la mancata condivisione del percorso valutativo, attraverso il quale la ricorrente ha attribuito a tale lettera il valore di una rinuncia nei rapporti inter partes.

3. – Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha omesso la verifica della parità di trattamento, cui fa riferimento la predetta sentenza delle S.U., e che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve osservare in virtù del regime di monopolio legale in cui opera, conformemente a quanto stabilito dall’art. 2597 c.c., non considerando l’eccezione proposta dalle società appellate, riguardante la mancata prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di aver osservato tale parità di trattamento.

Infatti, le commissioni pretese sono state fissate senza fare alcun riferimento alle caratteristiche della controparte, dunque non a parità di condizioni, né nel rispetto del principio di parità di trattamento, in presenza di condizioni omogenee.

Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Esso deduce come omesso esame di un fatto decisivo, invero, una sostanziale censura di falsa applicazione di legge, non trattandosi di un accadimento storico-naturalistico, secondo il principio di diritto sopra già ricordato.

Inoltre, al riguardo neppure si deduce l’introduzione della questione sin dal primo grado, con violazione dell’art. 366 c.p.c.; né che essaavesse, in ipotesi di teorico inquadramento nel vizio di omesso esame del fatto, formato oggetto di discussione tra le parti dall’inizio della causa.

Infine, la contestazione viene formulata in modo assolutamente generico, neppure illustrando i necessari indici di confronto, sia in senso soggettivo che in senso oggettivo, su cui dovrebbe fondarsi il giudizio di disparità di trattamento (cfr., in termini, Cass. 13 dicembre 2022, n. 36405); in particolare, manca del tutto la concreta indicazione dei fatti e delle emergenze processuali che, in relazione al caso in esame, avrebbero potuto condurre ad opposte conclusioni, onde lo scrutinio del motivo comporterebbe pertanto un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità (in termini, Cass. 27 dicembre 2021, n.41517).

Si aggiunga, ancora, sull’invocato criterio della parità di trattamento, che le Sezioni unite n. 7169/2014, dalle ricorrenti richiamate, hanno fatto riferimento semplicemente al criterio cui è tenuto il “Iegalmonopolista” nel quadro dell’ampio richiamo, all’uopo operato, al principio codicistico (così, condivisibilmente, Cass. 22 giugno 2022, n.20148).

4. – Con il terzo motivo, s i deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 13 d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, 118 t.u.b., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata, nel dichiarare il diritto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’applicazione delle commissioni di cui è causa e nell’accertarne l’entità, non ha considerato le eccezioni sollevate dalle società appellate, relative alla non applicabilità dello ius variandi ex art. 3, comma 2, d.P.R. n. 144 del 2001 – che consente le unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli ai correntisti – al rapporto tra l’agente della riscossione e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., perché si fanno ivi salvi gli atti già posti in essere alla data della sua entrata in vigore; inoltre, la disposizione riguarda le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, mentre, nel caso di specie, si tratta dell’introduzione ex novo di una commissione pacificamente esclusa in precedenza nei rapporti tra le parti; infine, in base all’art. 118 t.u.b., l’esercizio dello ius variandi è ammesso solo laddove vi sia, corrispettivamente, la facoltà per il cliente di esercitare il diritto di recedere dal contratto, l’assenza di tale facoltà impedendo dunque di ritenere sussistente il diritto alla variazione unilaterale delle commissioni.

Il terzo motivo è inammissibile.

Invero, il ragionamento ad esso sotteso muove dalla premessa che, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 1° giugno 2001, in ragione di una comunicazione del 26 marzo 1997 di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concernente una pretesa esenzione, non fosse dovuta dal concessionario nessuna commissione: tuttavia, tale presupposto di fatto non è provato, alla luce della inammissibilità del primo motivo che lo aveva ad oggetto, onde la deduzione diviene priva di rilevanza.

Merita poi aggiungere che, sul piano generale, nella facoltà di variazione della misura della commissione, concessa a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dall’art. 2, d.P.R. n. 144 del 2001 mediante il richiamo all’applicazione delle norme sul testo unico bancario, non potrebbe comunque non ritenersi inclusa anche la facoltà di introdurre la commissione ex novo (Cass. 13 dicembre 2022, n. 36405; Cass. 12 aprile 2018, n. 9076).

Ed è stato già chiarito (Cass. 12 aprile 2018, n. 9076) che neppure risulta sancito dall’ordinamento il principio secondo cui la facoltà di variazione unilaterale delle condizioni di contratto debba essere necessariamente accompagnata dalla previsione del diritto di recesso.

Infine, la questione della mancata pubblicità della variazione e comunicazione è stata introdotta solo nella memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c. e come tale è inammissibile.

5. – Con il quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, comma 3, n. 4, c.p.c., 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse formulato una domanda di condanna generica al pagamento delle commissioni di cui è causa, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha chiesto la condanna al pagamento di un importo determinato per ogni singolo bollettino, dato incompatibile con una richiesta di condanna generica.

La sentenza impugnata avrebbe dovuto, dunque, riconoscere che quella formulata era una domanda di condanna specifica, rimasta tuttavia indeterminata e indimostrata, non essendo state provate in giudizio le operazioni concrete rispetto alle quali applicare le commissioni, e, perciò, avrebbe dovuto respingerla, in quanto viziata per indeterminatezza dell’oggetto e per mancanza di prova.

Il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi essenziale della pronuncia impugnata, la quale consiste nell’avere essa riconosciuto l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., con una domanda di mero accertamento della debenza e della entità della commissione per ciascun bollettino ICI.

Proprio tale domanda, quindi, ha accolto la Corte territoriale, ritenuta la medesima fondata.

Ne deriva che l’avere la sentenza impugnata anche qualificato la domanda di condanna come generica non ha avuto, al riguardo, nessun effetto nell’economia della decisione di accoglimento della domanda di accertamento mero: che, invero, la Corte territoriale argomenta essere pienamente ammissibile, in tal modo slegandola da una domanda di condanna (sia essa generica o specifica), con conseguente inammissibilità del motivo in esame, che tale ratio non coglie e non censura.

A ciò si aggiunga che, sulla base della stessa formulazione della domanda originaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come riportata nel motivo dalle ricorrenti, risulta che la corte territoriale non ha errato nel reputare la stessa come volta, in parte qua, alla condanna di controparte ad un importo unitario, senza formulazione di una quantificazione globale sulla base della indicazione anche del numero di operazioni di pagamento effettuate; e la corte territoriale non ha pronunciato in accoglimento di tale domanda c.d. generica, limitandosi ad una pronuncia di accertamento, statuizione di cui si duole la controricorrente nel suo ricorso incidentale.

6. – Con il quinto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione, formulate da [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) e dal Banco BPM s.p.a. in comparsa di risposta in appello, come già inquella di primo grado.

Il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza quanto alla invocata decadenza, non contenendo elementi idonei a renderlo specifico ex art. 366 c.p.c. con riguardo al fondamento normativo dell’eccezione, che sarebbe stata dagli appellati sollevata, ed ai suoi presupposti di fatto, come l’invio degli estratti conto.

Con riguardo alla eccepita prescrizione – che viene invocata a norma dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche – esso denuncia l’omessa p ronuncia su un’eccezione avanzata in appello, che i ricorrenti deducono ivi riproposta, ma che non provano che non fosse nuova in quella sede, sebbene formulata solo con la comparsa di risposta in grado di appello, e, dunque, inammissibilmente ex art. 345 c.p.c., trattandosi di eccezionenon rilevabile di ufficio.

7. – Con il sesto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 4, 102, 106-108 TFUE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non si è pronunciata sulle questioni relative al contrasto della normativa italiana con quella europea: le odierne ricorrenti, nella comparsa di risposta in appello, avevano evidenziato come la normativa che obbliga il concessionario della riscossione ad aprire i conti correnti postali, in combinato disposto con le norme citate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (l. n. 662 del 1996 e d.P.R. n. 144 del 2001), sia contraria al TFUE.

Ripropongono, quindi, le ragioni di tale contrasto.

È opportunopremettere che, affinché possa utilmente dedursi, in sede di legittimità, un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. è necessario che al giudice del merito siano rivolte una domanda o un’eccezione ritualmente ed inequivocamente formulate, per le quali detta pronunzia sia necessaria, situazione che non ricorre in presenza di una questione di legittimità costituzionale o di compatibilità comunitaria di talune disposizioni.

Mentre, giova ricordare, la mancata valutazione di una o più disposizioni di legge o di regolamento, ritenute applicabili alla vicenda controversa, non comporta la violazione dell’art. 112 c.p.c., configurabile esclusivamente nel caso in cui sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, in particolare quando sia mancata qualsiasi statuizione, sia pure implicita, in ordine ad uno o più capi della domanda autonomamente apprezzabili, ovvero ad un’eccezione o a un motivo di gravame (cfr. Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass. 25 giugno 2020, n. 12652; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730), e non anche a fronte della pretermissione di una o più argomentazioni, il cui omesso esame può tradursi al più in una violazione delle norme invocate, soprattutto quando, come nella specie, le stesse attengano alla qualificazione della fattispecie, cui il giudice deve procedere d’ufficio, in conformità del principio iura novit curia (cfr. Cass. 3 marzo 2021, n. 5832; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27542; Cass. 9 aprile 2018, n. 8645).

Inoltre, il motivo è inammissibile, in quanto verte su questioni già decise conformemente dai precedenti di questa Corte, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Invero, la questione (che aveva costituito oggetto di decisioni delle sezioni semplici: Cass. 7 febbraio 2013, nn. 2956 e 2957; Cass. 20 giugno 2013, n. 15605) è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, le quali l’hanno risolta mediante l’enunciazione del principio di diritto, secondo cui il concessionario della riscossione dell’ICI è tenuto a pagare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un corrispettivo per l’accensione e la tenuta del conto corrente, sul quale i contribuenti possono versare l’imposta, in quanto, pur essendo il concessionario obbligato ad aprire tale conto, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 504 del 1992, e pur operando quindi la [OSCURATO:PERSONA] in regime di monopolio legale, ai sensi dell’art. 2597 c.c., nessuna disposizione afferma la gratuità del servizio (Cass., sez. un., 26 marzo 2014, n. 7169).

La giurisprudenza successiva è pienamente conforme (fra le altre: Cass. 13 dicembre 2022, n.36405; Cass. 22 giugno 2022 , n. 20148; Cass. 16 giugno 2022, n. 19502; Cass. 16 febbraio 2022, n. 5157; Cass. 27 dicembre 2021, n. 41517 ; Cass. 23 novembre 2021, n. 36094; nonché Cass. n. 26611/2021; Cass. n. 26608/2021; Cass.n. 4408/2017).

In particolare, Cass., sez. un., n. 7169/2014, seguìta senza eccezioni dalla giurisprudenza di legittimità successiva, ha chiarito che la natura monopolistica del rapporto non implica affatto la gratuità delle relative prestazioni, e che, anzi, a sfavore di questa depongono plurimi dati, quali: la natura tradizionalmente onerosa dei servizi di bancoposta (art. 7 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130), l’equiparazione del conto corrente postale a quello bancario (art. 3 del d.P.R. n. 144 del 2001), la rifondazione in senso contrattuale dei servizi di tesoreria svolti a favore degli enti pubblici (art. 40 l. 23 dicembre 1998, n. 448) e la pluralità di mezzi di pagamento dell’ICI introdotti dalla normativa più recente (art. 52 e 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 7, comma secondo, lett. g-septies, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300), che ne demanda la disciplina all’autonomia regolamentare dei Comuni.

Come pure condivisibilmente ancora osservato da questa Corte (Cass. 16 giugno 2022, n. 19502), resta i ninfluente il regime di monopolio, dal momento che l’imposizione, a carico del concessionario della riscossione, dell’obbligo di aprire il conto corrente presso l’[OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non implica in alcun modo la gratuità del servizio, la quale si porrebbe anzi in contrasto sia con l’espressa esclusione di obblighi tariffari o sociali o agevolazioni tariffarie a carico del gestore, che ha accompagnato la previsione del predetto obbligo, sia con la successiva introduzione di altre modalità di pagamento dell’imposta, rimesse all’autodeterminazione regolamentare dei Comuni.

Quanto poi all’alterazione dell’equilibrio contrattuale, potenzialmente derivante dal riconoscimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della facoltà d’imporre unilateralmente il pagamento della commissione, senza che il correntista possa recedere dal rapporto, è sufficiente richiamare l’osservazione delle più volte citate Sezioni Unite, secondo cui l’eventuale aggravio di costi che può derivarne per il concessionario del servizio di riscossione può trovare rimedio nella rinegoziazione della concessione con il Comune, nell’ambito della quale deve tenersi conto anche delle spese sostenute o delle anticipazioni effettuate dal concessionario per l’esecuzione del mandato conferitogli.

In particolare, poi, con riguardo al tema, posto dal motivo, della compatibilità delle disposizioni della legge nazionale sopra richiamate disciplinanti il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed Equitalia con la normativa europea, la questione è stata sottoposta all’esame della Corte di Giustizia UE, la quale si è pronunciata con sentenza in data 3 marzo 2021.

La presunta incompatibilità del carattere oneroso del rapporto di conto corrente con il regime di monopolio legale, istituito in favore del gestore del relativo servizio, e con il mancato riconoscimento al cliente della facoltà di recedere dal rapporto, con la possibilità di ravvisare nella disciplina introdotta dall’art. 2, commi 18-20, della legge n. 662 del 1996 un “aiuto di Stato” in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o un abuso di posizione dominante da parte della stessa, è questione che era stata risolta in senso negativo da questa Sezione, in virtù dell’osservazione che le predette disposizioni non prevedono un’attribuzione di somme da parte dello Stato e del richiamo alla possibilità di attivare le procedure di rinegoziazione della concessione (cfr. Cass. 12 aprile 2018, n. 9076), ed è stata, invece, ritenuta non infondata dalla Terza Sezione civile, che, con due ordinanze interlocutorie emesse rispettivamente il 6 marzo 2018 ed il 23 maggio 2019, ha sollevato questione pregiudiziale d’interpretazione ai sensi dell’art. 267 del TFUE, chiedendo alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi in ordine a) alla compatibilità del regime di monopolio istituito in favore della [OSCURATO:PERSONA] con gli artt. 14 e 106, par. 2, del Trattato, b) alla compatibilità del potere di determinazione unilaterale dell’importo della commissione attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] con gli artt. 106, par. 2, e 107, par. 1, del Trattato, e c) alla compatibilità dell’assoggettamento del concessionario al pagamento della predetta commissione e dell’esclusione della facoltà di recedere dal contratto di conto corrente con l’art. 102, par. 1, del Trattato.

Con sentenza del 3 marzo 2021, nelle causeriunite C-434/19 e C-435/19, la Corte di Giustizia ha risolto le prime due questioni enunciando il principio secondo cui costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107 del TFUE, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione della imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso la [OSCURATO:PERSONA] per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo alla [OSCURATO:PERSONA] mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice di rinvio verificare.

Premesso che la qualificazione di una misura come aiuto di stato postula il concorso di quattro condizioni, costituite rispettivamente da a) un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, b) la potenziale incidenza dello stesso sugli scambi tra gli Stati membri, c) la concessione di un vantaggio selettivo al beneficiario e d) l’alterazione o la minaccia di alterazione della concorrenza, la Corte ha osservato che, ai fini della sussistenza della prima condizione, non risulta sufficiente, nella specie, l’istituzione della misura attraverso disposizioni di natura legislativa o regolamentare, in quanto, trattandosi dell’imposizione di un obbligo di acquisizione di servizi, a fronte della quale è previsto il pagamento di commissioni, occorre verificare se i concessionari incaricati della riscossione dell’ICI costituiscano imprese incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, come accadrebbe, in particolare, nel caso in cui esistesse un meccanismo di compensazione integrale dei costi aggiuntivi determinati dal predetto obbligo.

Ha ritenuto invece sussistente la seconda condizione, rilevando che il riconoscimento ad un’impresa della facoltà di percepire commissioni per la gestione di un servizio di cui detiene il monopolio si traduce a priori in un vantaggio selettivo a beneficio esclusivo di tale impresa, non configurabile, nella specie, come contropartita di prestazioni effettuate nell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, dal momento che, fatta eccezione per l’obbligo di contrarre con tutti i concessionari, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non è soggetta ad obblighi superiori a quelli previsti per il settore dei servizi bancari.

Quanto infine alla terza ed alla quarta condizione, pur affermando di non poter escludere l’idoneità della normativa in esame a rafforzare la posizione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle altre imprese operanti nel settore dei servizi bancari e finanziari e ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ha rimesso la relativa valutazione al giudice del rinvio.

La Corte di Giustizia ha ritenuto invece irricevibile la terza questione sollevata da questa Corte, rilevando che il giudice del rinvio non ha fornito informazioni precise in ordine alle caratteristiche del mercato rilevante, alla sua estensione geografica o all’eventuale esistenza di servizi equivalenti, indispensabili al fine di stabilire se la disciplina in esame abbia potuto condurre ad un abuso di posizione dominante.

Investita nuovamente della questione, questa Corte ha proceduto, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia, all’accertamento delle condizioni necessarie per la configurabilità della misura in questione come aiuto di stato incompatibile con l’art. 107 del TFUE, escludendone la sussistenza, in virtù della sottolineatura, avente carattere assorbente, dell’impossibilità di ravvisare nella disciplina introdotta dall’art. 2, commi 18-20, della legge n. 662 del 1996 un intervento finanziato mediante risorse statali: è stato infatti osservato che, in quanto prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell’imposta, e quindi anche per l’ipotesi di versamento diretto da parte del contribuente, la commissione che i Comuni impositori hanno l’obbligo di pagare ai concessionari per l’attività di riscossione dell’ICI non è destinata a compensare i costi aggiuntivi sopportati dai medesimi concessionari per effetto dell’obbligo di disporre di un conto corrente aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. 30 settembre 2021, n. 26611).

Dunque, numerosi precedenti di questa Corte, in applicazione dei principi posti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, hanno escluso che nel caso concreto il pagamento delle commissioni per le operazioni di pagamento dell’ICI effettuate dai contribuenti sui conti correnti postali intestati all’Agenzia delle Entrate Riscossione procuri un vantaggio selettivo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. mediante risorse statali e che sia tale da falsare la concorrenza tra gli Stati membri (si vedano, fra le altre, Cass. 13 dicembre 2022; Cass. n. 26608/2021; Cass. n. 26611/2021; Cass. n. 36094/2021).

La commissione, invero, non integra un aiuto di Stato in quanto non alimentata da risorse pubbliche, e tale considerazione consente di concludere per l’inammissibilità del motivo anche sotto tale profilo, exart. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Mentre non può radicalmente trovare ingresso, nella presente fase, la deduzione circa la configurabilità dell’abuso di una posizione dominante: per un verso, infatti, l’accertamento dell’abuso postula, in via preliminare, l’individuazione del mercato rilevante sulla base dei parametri elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria, la quale, richiedendo l’analisi della sostituibilità della domanda (ed eventualmente dell’offerta), in presenza di beni e servizi intercambiabili in ragione delle loro caratteristiche e dei loro prezzi e con riferimento ad una determinata area geografica in cui le condizioni di concorrenza risultano sufficientemente omogenee, implica un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito (cfr. Cass. 12 novembre 2019, n. 29327; 4 giugno 2015, n. 11564; 13 febbraio 2009, n. 3638); per altro verso, ai sensi dell’art. 33, comma secondo, l. 10 ottobre 1990, n. 287, il predetto accertamento dovrebbe risultare strumentale ad un’azione di nullità o di risarcimento del danno, nella specie mai proposte dalla ricorrente, la quale si è limitata a resistere alla domanda di pagamento avanzata nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

8. – Con il settimo motivo, si dedu ce la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 d.lgs. n. 504 del 1992, 2, commi 18-20, l. n. 662 del 1996, 3, comma 2, d.P.R. n. 144 del 2001, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e la questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni, con riferimento agli artt. 3, 11, 41 e 117, comma 1, Cost., con riguardo agli artt. 102, 106-108 Trattato TFUE, questione disattesa dal giudice di appello.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Debbono, al riguardo, richiamarsi le pronunce rese nel 2021 di questa Corte, già sopra menzionate.

Invero, quanto alla denunciata violazione degli artt. 11 e 117 Cost., la rilevata assenza dell’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE determina la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

Con riferimento alla dedotta violazione degli ulteriori parametri costituzionali degli artt. 3 e 41 Cost., l’eccezione non risulta supportata da argomenti specifici e concreti, non avendo la ricorrente indicato come la sua posizione sarebbe stata migliore se lo stesso servizio le fosse prestato anziché da Poste, da un istituto bancario.

Non accoglibile è poi il presupposto da cui la censura muove, che identifica la gravosità del servizio prestato da [OSCURATO:PERSONA] con la sua onerosità, dovendosi osservare che la posizione difensiva di Equitalia nei giudizi di merito è stata univocamente nel senso di negare il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ricevere un corrispettivo per le sue prestazioni, non avendo mai indicato concrete alternative consistenti nella richiesta di importi minori.

Va infine rimarcato che l’assenza di un vincolo gravoso è stata implicitamente ma univocamente esclusa dal già richiamato arresto delle Sezioni unite di questa Corte n. 7169 del 2014 con l’argomento della incomparabile capillarità del servizio postale, che non può certo dirsi superato, trattandosi di un tributo imposto da tutti i comuni italiani, nonché dal vantaggio che lo stesso concessionario consegue dalla predisposizionedi tale sistema.

9. – Con il proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamenta l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e la violazione degli artt. 111 Cost., 132, 278 c.p.c., con omesso esame di fatto decisivo, non avendo la sentenza impugnata pronunciato anche la condanna generica delle controparti.

Il ricorso incidentale è inefficace.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale segue, infatti, quella di inefficacia del ricorso incidentale, perché tardivamente proposto (cfr., e plurimis , Cass. 22 gennaio 2021, n. 1398; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22862; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3840; Cass. 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. 25 luglio 2017, n. 18348; Cass. 29 novembre 2016, n. 24291; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4074).

La sentenza gravata è stata pubblicata il 29 novembre 2017 ed il termine lungo, fissato in un anno dall’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alla modifica introdotta dall’art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69), è venuto pertanto a scadere, considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale, pari a 31 giorni, il 31 dicembre 2018.

Il ricorso incidentale è stato, invece, proposto con atto inviato per la notifica in data 8 febbraio 2019, e, quindi, oltre il termine lungo previsto dalla legge.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 334 comma 2, c.p.c., deve essere dichiarata la perdita di efficacia del ricorso incidentale.

10. –Le spese vanno poste a carico della ricorrente principale, per il principio della soccombenza.

Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo alla parte ricorrente principale e non anche a carico della ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto: con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non essete non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4074; conf.

Cass. 4 novembre 2014, n. 23469; Cass. 12 giugno 2018, n. 15220; Cass.26 settembre 2018, n. 22799; Cass. 28 settembre 2018, n. 23443; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1398).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo risultante dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo limitatamente alla ricorrente principale; il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass. 25 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1839/2019 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso, del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale conferita per atto del dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Roma, in data 18 aprile 2018, Rep. 43657, Racc. 24904, e Banco BPM s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]Cassa di risparmio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale a lui conferita per atto del dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Verona, in data 19 novembre 2018, rep. 62511, racc. 24706, entrambe rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti e controricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura conferitale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i poteri a lui conferiti dal legale rappresentante pro tempore della società, in qualità di Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con procura per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, in data 11 giugno 2014, rep. 49621, racc. 12554, ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 175, come da procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2694/2017 del 29 novembre 2017, della Corte d’appello di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.5.2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 10 gennaio 2012, n. 48, respinse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volta all’accertamento del diritto ad applicare la commissione e dell’entità della commissione stessa, con riguardo a ciascun versamento effettuato dai contribuenti con bollettino postale ICI sui conti correnti postali intestati alla Cassa di Risparmio di Lucca s.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quindi S.R.T. Lucca e Cremona s.p.a., quali agenti della riscossione succedutisi nel servizio riscossione dell’ICI, e di condanna al pagamento della predetta commissione in proprio favore, oltre interessi; respinse, altresì, la domanda subordinata ai sensi dell’art. 2041 c.c. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2017, n. 2694, ha accolto l’impugnazione proposta dalla soccombente, dichiarando il diritto della medesima all’applicazione di una commissione per ciascun versamento effettuato con bollettino postale ICI sui conti correnti intestati al Banco BPM s.p.a. e ad [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a., quali concessionari del servizio per la provincia di Lucca, ed accertando l’entità della stessa nella misura, per ogni bollettino, di € 0,05 dal 1.4.1997 e di 0,23 dal 1.6.2001, nonché per i periodi successivi in base ai contratti in essere. La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) sussiste l’interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con riguardo alle domande di mero accertamento del diritto ad applicare la commissione e della entità della stessa, in quanto autonome rispetto alla domanda di condanna al pagamento della commissione medesima; peraltro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. richiese una condanna generica, volta al pagamento di una commissione unitaria per ciascun bollettino, e non con riguardo all’intero importo, avendo peraltro domandato, nell’esercizio legittimo di una propria facoltà, l’accertamento mero dell’ane del quantum dovuto per ogni singola commissione, domanda di accertamento per la quale dunque sussiste l’interesse ad esso limitato; b) il servizio reso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è oneroso, come risulta dal sistema normativo, così comericostruito anche da Cass., sez. un., n. 7169/2014, dovendo dunque procedersi all’accertamento richiesto sulla debenza di una commissione unitaria; c) è assorbito il motivo concernente l’azione residuale ex art.2041 c.c. Avverso questa decisione ricorrono per cassazione l’Agenzia delle Entrate–Riscossione s.p.a. ed il Banco BPM s.p.a., sulla base di sei motivi, mentre resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che propone ricorso incidentale per un motivo, cui resiste con controricorso parte ricorrente. Le parti hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L ’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi, sollevata nella memoria dalla controricorrente, è infondata, per le ragioni già esplicitate da questa Corte, la quale ha enunciato il principio di diritto –cui si intende ora dare continuità – massimato come segue «In tema di ricorso per cassazione, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], essa, ai sensi del Protocollo d’intesa tra AdER e Avvocatura generale dello Stato del 22 giugno 2017, può legittimamente avvalersi di libero professionista abilitato ove, tra l’altro, l’Avvocatura dello Stato (in epoca precedente alla notifica del ricorso, non trovando applicazione nel giudizio di legittimità l’art. 182 c.p.c.), abbia manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio (nella specie, espressa mediante scambio di mail depositato telematicamente entro il termine per le memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.)» (cfr. Cass. 22 dicembre 2021, n. 41205; v. pure Cass. 10 giugno 2021, n. 16314). Ciò dopo avere ricostruito il sistema normativo e regolamentare in materia, alla luce dei chiarimenti forniti sin da Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 30008. Da tale sistema risulta, invero, sussistente la facoltà dell’Agenzia di affidare il proprio patrocinio ad un libero professionista abilitato, laddove – per quanto ora rileva – sia allegata e provata la circostanza che l’Avvocatura dello Stato, in epoca precedente alla notificazione del ricorso per cassazione, abbia manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio. Nella specie, l’Agenzia ha depositato tempestivamente in via telematica, nel rispetto del termine per il deposito delle memorie ex art. 380--bis.1 c.p.c., la copia in formato digitale «. pdf » di uno scambio di mail intervenuto in data 12-13 dicembre 2018 — anteriormente, dunque, alla notifica del ricorso, avvenuta il 31 dicembre 2018 — dal quale è possibile desumere che l’Avvocatura dello Stato, resa edotta della «proposta di ricorso in cassazione da parte di AdER contro la sentenza della CdA di Firenze n. 2694/2017», con riferimento altresì all’essere la controversia ricompresa «nel noto filone dei plurimi contenziosi in essere tra [OSCURATO:PERSONA] e gli Agenti della Riscossione in ordine alle commissioni rivendicate da Poste sui pagamenti dell’ICI effettuati dai contribuenti a mezzo bollettini postali»; ad essa, l’Avvocato dello Stato rispose, con lo stesso mezzo, osservando che «Come già deciso per fattispecie analoghe, si ritiene opportuno anche nel caso in esame derogare al patrocinio dell’Avvocatura, tenuto conto altresì del fatto che gli oneri della difesa sono a carico della ex Concessionaria». Attesa la prova piena in tal modo fornita della univoca indisponibilità ad assumere il patrocinio, l’eccezione della controricorrente va respinta. 2. – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di considerare l’eccezione, sollevata dall’agente della riscossione, relativa alla gratuità del rapporto instaurato tra le parti per il periodo compreso tra il 1997 e il 2001, in quanto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con comunicazione del 26 marzo 1997, successiva all’entrata in vigore della l. 23 dicembre 1996, n. 662, aveva comunicato di rinunciare all’applicazione della commissione in esame e, negli anni predetti, non ha applicato commissioni, con ciò ponendo in essere quell’accordo che, secondo Cass., sez. un., n. 7169/2014, permette la gratuità, perché ha accettato di svolgere il servizio applicando solo le commissioni a carico del contribuente e non anche quelle a carico dei concessionari della riscossione titolari dei conti correnti. Sia nella comparsa di risposta in secondo grado, sia nella memoria di replica in appello e sia nella comparsa di risposta in primo grado era stata dedotta la circostanza, che la sentenza non ha esaminato. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Invero, da un lato esso è aspecifico, in violazione dell’art. 366 c.p.c., neppure riportando il contenuto del negozio su cui fonda la tesi della pretesa rinuncia al corrispettivo. Dall’altro lato, esso è inammissibile anche per le ragioni enunciate, in termini, da questa Corte (Cass. 27 dicembre 2021, n. 41517), dal momento che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (e multis, Cass. n. 22397/2019; Cass., sez. un., n. 33017/2018; Cass., sez. un., n. 8053/2014 e n. 8054/2014). Nel caso di specie la censura, come si evince dal tenore letterale della stessa, oltre a non riportare, come già rilevato, l’effettivo contenuto della nota, non indica un fatto storico, costitutivo, estintivo o modificativo, decisivo di cui sia stato omesso l’esame (Cass., sez. un., n. 33017/2018; Cass., sez. un., n. 8053/2014 e n. 8054/2014), ma prospetta la mancata disamina di una questione giuridica, segnatamente, afferente alla possibilità di accertare la ricorrenza di una rinuncia alla percezione delle commissioni di cui si discute da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che – a parere della ricorrente –avrebbe potuto desumersi da una lettera del 26 marzo 1997 inviata da un dirigente di Poste in risposta ad Ascotributi, nonostante queste non fossero le parti del rapporto contrattuale di cui si discute. Risulta da ciò palese che la doglianza non deduce tanto l’omesso esame di un fatto storico, ma la mancata condivisione del percorso valutativo, attraverso il quale la ricorrente ha attribuito a tale lettera il valore di una rinuncia nei rapporti inter partes. 3. – Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha omesso la verifica della parità di trattamento, cui fa riferimento la predetta sentenza delle S.U., e che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve osservare in virtù del regime di monopolio legale in cui opera, conformemente a quanto stabilito dall’art. 2597 c.c., non considerando l’eccezione proposta dalle società appellate, riguardante la mancata prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di aver osservato tale parità di trattamento. Infatti, le commissioni pretese sono state fissate senza fare alcun riferimento alle caratteristiche della controparte, dunque non a parità di condizioni, né nel rispetto del principio di parità di trattamento, in presenza di condizioni omogenee. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. Esso deduce come omesso esame di un fatto decisivo, invero, una sostanziale censura di falsa applicazione di legge, non trattandosi di un accadimento storico-naturalistico, secondo il principio di diritto sopra già ricordato. Inoltre, al riguardo neppure si deduce l’introduzione della questione sin dal primo grado, con violazione dell’art. 366 c.p.c.; né che essaavesse, in ipotesi di teorico inquadramento nel vizio di omesso esame del fatto, formato oggetto di discussione tra le parti dall’inizio della causa. Infine, la contestazione viene formulata in modo assolutamente generico, neppure illustrando i necessari indici di confronto, sia in senso soggettivo che in senso oggettivo, su cui dovrebbe fondarsi il giudizio di disparità di trattamento (cfr., in termini, Cass. 13 dicembre 2022, n. 36405); in particolare, manca del tutto la concreta indicazione dei fatti e delle emergenze processuali che, in relazione al caso in esame, avrebbero potuto condurre ad opposte conclusioni, onde lo scrutinio del motivo comporterebbe pertanto un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità (in termini, Cass. 27 dicembre 2021, n.41517). Si aggiunga, ancora, sull’invocato criterio della parità di trattamento, che le Sezioni unite n. 7169/2014, dalle ricorrenti richiamate, hanno fatto riferimento semplicemente al criterio cui è tenuto il “Iegalmonopolista” nel quadro dell’ampio richiamo, all’uopo operato, al principio codicistico (così, condivisibilmente, Cass. 22 giugno 2022, n.20148). 4. – Con il terzo motivo, s i deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 13 d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, 118 t.u.b., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata, nel dichiarare il diritto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’applicazione delle commissioni di cui è causa e nell’accertarne l’entità, non ha considerato le eccezioni sollevate dalle società appellate, relative alla non applicabilità dello ius variandi ex art. 3, comma 2, d.P.R. n. 144 del 2001 – che consente le unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli ai correntisti – al rapporto tra l’agente della riscossione e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., perché si fanno ivi salvi gli atti già posti in essere alla data della sua entrata in vigore; inoltre, la disposizione riguarda le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, mentre, nel caso di specie, si tratta dell’introduzione ex novo di una commissione pacificamente esclusa in precedenza nei rapporti tra le parti; infine, in base all’art. 118 t.u.b., l’esercizio dello ius variandi è ammesso solo laddove vi sia, corrispettivamente, la facoltà per il cliente di esercitare il diritto di recedere dal contratto, l’assenza di tale facoltà impedendo dunque di ritenere sussistente il diritto alla variazione unilaterale delle commissioni. Il terzo motivo è inammissibile. Invero, il ragionamento ad esso sotteso muove dalla premessa che, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 1° giugno 2001, in ragione di una comunicazione del 26 marzo 1997 di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concernente una pretesa esenzione, non fosse dovuta dal concessionario nessuna commissione: tuttavia, tale presupposto di fatto non è provato, alla luce della inammissibilità del primo motivo che lo aveva ad oggetto, onde la deduzione diviene priva di rilevanza. Merita poi aggiungere che, sul piano generale, nella facoltà di variazione della misura della commissione, concessa a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dall’art. 2, d.P.R. n. 144 del 2001 mediante il richiamo all’applicazione delle norme sul testo unico bancario, non potrebbe comunque non ritenersi inclusa anche la facoltà di introdurre la commissione ex novo (Cass. 13 dicembre 2022, n. 36405; Cass. 12 aprile 2018, n. 9076). Ed è stato già chiarito (Cass. 12 aprile 2018, n. 9076) che neppure risulta sancito dall’ordinamento il principio secondo cui la facoltà di variazione unilaterale delle condizioni di contratto debba essere necessariamente accompagnata dalla previsione del diritto di recesso. Infine, la questione della mancata pubblicità della variazione e comunicazione è stata introdotta solo nella memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c. e come tale è inammissibile. 5. – Con il quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, comma 3, n. 4, c.p.c., 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse formulato una domanda di condanna generica al pagamento delle commissioni di cui è causa, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha chiesto la condanna al pagamento di un importo determinato per ogni singolo bollettino, dato incompatibile con una richiesta di condanna generica. La sentenza impugnata avrebbe dovuto, dunque, riconoscere che quella formulata era una domanda di condanna specifica, rimasta tuttavia indeterminata e indimostrata, non essendo state provate in giudizio le operazioni concrete rispetto alle quali applicare le commissioni, e, perciò, avrebbe dovuto respingerla, in quanto viziata per indeterminatezza dell’oggetto e per mancanza di prova. Il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi essenziale della pronuncia impugnata, la quale consiste nell’avere essa riconosciuto l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., con una domanda di mero accertamento della debenza e della entità della commissione per ciascun bollettino ICI. Proprio tale domanda, quindi, ha accolto la Corte territoriale, ritenuta la medesima fondata. Ne deriva che l’avere la sentenza impugnata anche qualificato la domanda di condanna come generica non ha avuto, al riguardo, nessun effetto nell’economia della decisione di accoglimento della domanda di accertamento mero: che, invero, la Corte territoriale argomenta essere pienamente ammissibile, in tal modo slegandola da una domanda di condanna (sia essa generica o specifica), con conseguente inammissibilità del motivo in esame, che tale ratio non coglie e non censura. A ciò si aggiunga che, sulla base della stessa formulazione della domanda originaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come riportata nel motivo dalle ricorrenti, risulta che la corte territoriale non ha errato nel reputare la stessa come volta, in parte qua, alla condanna di controparte ad un importo unitario, senza formulazione di una quantificazione globale sulla base della indicazione anche del numero di operazioni di pagamento effettuate; e la corte territoriale non ha pronunciato in accoglimento di tale domanda c.d. generica, limitandosi ad una pronuncia di accertamento, statuizione di cui si duole la controricorrente nel suo ricorso incidentale. 6. – Con il quinto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione, formulate da [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) e dal Banco BPM s.p.a. in comparsa di risposta in appello, come già inquella di primo grado. Il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza quanto alla invocata decadenza, non contenendo elementi idonei a renderlo specifico ex art. 366 c.p.c. con riguardo al fondamento normativo dell’eccezione, che sarebbe stata dagli appellati sollevata, ed ai suoi presupposti di fatto, come l’invio degli estratti conto. Con riguardo alla eccepita prescrizione – che viene invocata a norma dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche – esso denuncia l’omessa p ronuncia su un’eccezione avanzata in appello, che i ricorrenti deducono ivi riproposta, ma che non provano che non fosse nuova in quella sede, sebbene formulata solo con la comparsa di risposta in grado di appello, e, dunque, inammissibilmente ex art. 345 c.p.c., trattandosi di eccezionenon rilevabile di ufficio. 7. – Con il sesto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 4, 102, 106-108 TFUE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non si è pronunciata sulle questioni relative al contrasto della normativa italiana con quella europea: le odierne ricorrenti, nella comparsa di risposta in appello, avevano evidenziato come la normativa che obbliga il concessionario della riscossione ad aprire i conti correnti postali, in combinato disposto con le norme citate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (l. n. 662 del 1996 e d.P.R. n. 144 del 2001), sia contraria al TFUE. Ripropongono, quindi, le ragioni di tale contrasto. È opportunopremettere che, affinché possa utilmente dedursi, in sede di legittimità, un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. è necessario che al giudice del merito siano rivolte una domanda o un’eccezione ritualmente ed inequivocamente formulate, per le quali detta pronunzia sia necessaria, situazione che non ricorre in presenza di una questione di legittimità costituzionale o di compatibilità comunitaria di talune disposizioni. Mentre, giova ricordare, la mancata valutazione di una o più disposizioni di legge o di regolamento, ritenute applicabili alla vicenda controversa, non comporta la violazione dell’art. 112 c.p.c., configurabile esclusivamente nel caso in cui sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, in particolare quando sia mancata qualsiasi statuizione, sia pure implicita, in ordine ad uno o più capi della domanda autonomamente apprezzabili, ovvero ad un’eccezione o a un motivo di gravame (cfr. Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass. 25 giugno 2020, n. 12652; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730), e non anche a fronte della pretermissione di una o più argomentazioni, il cui omesso esame può tradursi al più in una violazione delle norme invocate, soprattutto quando, come nella specie, le stesse attengano alla qualificazione della fattispecie, cui il giudice deve procedere d’ufficio, in conformità del principio iura novit curia (cfr. Cass. 3 marzo 2021, n. 5832; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27542; Cass. 9 aprile 2018, n. 8645). Inoltre, il motivo è inammissibile, in quanto verte su questioni già decise conformemente dai precedenti di questa Corte, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Invero, la questione (che aveva costituito oggetto di decisioni delle sezioni semplici: Cass. 7 febbraio 2013, nn. 2956 e 2957; Cass. 20 giugno 2013, n. 15605) è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, le quali l’hanno risolta mediante l’enunciazione del principio di diritto, secondo cui il concessionario della riscossione dell’ICI è tenuto a pagare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un corrispettivo per l’accensione e la tenuta del conto corrente, sul quale i contribuenti possono versare l’imposta, in quanto, pur essendo il concessionario obbligato ad aprire tale conto, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 504 del 1992, e pur operando quindi la [OSCURATO:PERSONA] in regime di monopolio legale, ai sensi dell’art. 2597 c.c., nessuna disposizione afferma la gratuità del servizio (Cass., sez. un., 26 marzo 2014, n. 7169). La giurisprudenza successiva è pienamente conforme (fra le altre: Cass. 13 dicembre 2022, n.36405; Cass. 22 giugno 2022 , n. 20148; Cass. 16 giugno 2022, n. 19502; Cass. 16 febbraio 2022, n. 5157; Cass. 27 dicembre 2021, n. 41517 ; Cass. 23 novembre 2021, n. 36094; nonché Cass. n. 26611/2021; Cass. n. 26608/2021; Cass.n. 4408/2017). In particolare, Cass., sez. un., n. 7169/2014, seguìta senza eccezioni dalla giurisprudenza di legittimità successiva, ha chiarito che la natura monopolistica del rapporto non implica affatto la gratuità delle relative prestazioni, e che, anzi, a sfavore di questa depongono plurimi dati, quali: la natura tradizionalmente onerosa dei servizi di bancoposta (art. 7 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130), l’equiparazione del conto corrente postale a quello bancario (art. 3 del d.P.R. n. 144 del 2001), la rifondazione in senso contrattuale dei servizi di tesoreria svolti a favore degli enti pubblici (art. 40 l. 23 dicembre 1998, n. 448) e la pluralità di mezzi di pagamento dell’ICI introdotti dalla normativa più recente (art. 52 e 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 7, comma secondo, lett. g-septies, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300), che ne demanda la disciplina all’autonomia regolamentare dei Comuni. Come pure condivisibilmente ancora osservato da questa Corte (Cass. 16 giugno 2022, n. 19502), resta i ninfluente il regime di monopolio, dal momento che l’imposizione, a carico del concessionario della riscossione, dell’obbligo di aprire il conto corrente presso l’[OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non implica in alcun modo la gratuità del servizio, la quale si porrebbe anzi in contrasto sia con l’espressa esclusione di obblighi tariffari o sociali o agevolazioni tariffarie a carico del gestore, che ha accompagnato la previsione del predetto obbligo, sia con la successiva introduzione di altre modalità di pagamento dell’imposta, rimesse all’autodeterminazione regolamentare dei Comuni. Quanto poi all’alterazione dell’equilibrio contrattuale, potenzialmente derivante dal riconoscimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della facoltà d’imporre unilateralmente il pagamento della commissione, senza che il correntista possa recedere dal rapporto, è sufficiente richiamare l’osservazione delle più volte citate Sezioni Unite, secondo cui l’eventuale aggravio di costi che può derivarne per il concessionario del servizio di riscossione può trovare rimedio nella rinegoziazione della concessione con il Comune, nell’ambito della quale deve tenersi conto anche delle spese sostenute o delle anticipazioni effettuate dal concessionario per l’esecuzione del mandato conferitogli. In particolare, poi, con riguardo al tema, posto dal motivo, della compatibilità delle disposizioni della legge nazionale sopra richiamate disciplinanti il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed Equitalia con la normativa europea, la questione è stata sottoposta all’esame della Corte di Giustizia UE, la quale si è pronunciata con sentenza in data 3 marzo 2021. La presunta incompatibilità del carattere oneroso del rapporto di conto corrente con il regime di monopolio legale, istituito in favore del gestore del relativo servizio, e con il mancato riconoscimento al cliente della facoltà di recedere dal rapporto, con la possibilità di ravvisare nella disciplina introdotta dall’art. 2, commi 18-20, della legge n. 662 del 1996 un “aiuto di Stato” in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o un abuso di posizione dominante da parte della stessa, è questione che era stata risolta in senso negativo da questa Sezione, in virtù dell’osservazione che le predette disposizioni non prevedono un’attribuzione di somme da parte dello Stato e del richiamo alla possibilità di attivare le procedure di rinegoziazione della concessione (cfr. Cass. 12 aprile 2018, n. 9076), ed è stata, invece, ritenuta non infondata dalla Terza Sezione civile, che, con due ordinanze interlocutorie emesse rispettivamente il 6 marzo 2018 ed il 23 maggio 2019, ha sollevato questione pregiudiziale d’interpretazione ai sensi dell’art. 267 del TFUE, chiedendo alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi in ordine a) alla compatibilità del regime di monopolio istituito in favore della [OSCURATO:PERSONA] con gli artt. 14 e 106, par. 2, del Trattato, b) alla compatibilità del potere di determinazione unilaterale dell’importo della commissione attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] con gli artt. 106, par. 2, e 107, par. 1, del Trattato, e c) alla compatibilità dell’assoggettamento del concessionario al pagamento della predetta commissione e dell’esclusione della facoltà di recedere dal contratto di conto corrente con l’art. 102, par. 1, del Trattato. Con sentenza del 3 marzo 2021, nelle causeriunite C-434/19 e C-435/19, la Corte di Giustizia ha risolto le prime due questioni enunciando il principio secondo cui costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107 del TFUE, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione della imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso la [OSCURATO:PERSONA] per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo alla [OSCURATO:PERSONA] mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice di rinvio verificare. Premesso che la qualificazione di una misura come aiuto di stato postula il concorso di quattro condizioni, costituite rispettivamente da a) un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, b) la potenziale incidenza dello stesso sugli scambi tra gli Stati membri, c) la concessione di un vantaggio selettivo al beneficiario e d) l’alterazione o la minaccia di alterazione della concorrenza, la Corte ha osservato che, ai fini della sussistenza della prima condizione, non risulta sufficiente, nella specie, l’istituzione della misura attraverso disposizioni di natura legislativa o regolamentare, in quanto, trattandosi dell’imposizione di un obbligo di acquisizione di servizi, a fronte della quale è previsto il pagamento di commissioni, occorre verificare se i concessionari incaricati della riscossione dell’ICI costituiscano imprese incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, come accadrebbe, in particolare, nel caso in cui esistesse un meccanismo di compensazione integrale dei costi aggiuntivi determinati dal predetto obbligo. Ha ritenuto invece sussistente la seconda condizione, rilevando che il riconoscimento ad un’impresa della facoltà di percepire commissioni per la gestione di un servizio di cui detiene il monopolio si traduce a priori in un vantaggio selettivo a beneficio esclusivo di tale impresa, non configurabile, nella specie, come contropartita di prestazioni effettuate nell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, dal momento che, fatta eccezione per l’obbligo di contrarre con tutti i concessionari, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non è soggetta ad obblighi superiori a quelli previsti per il settore dei servizi bancari. Quanto infine alla terza ed alla quarta condizione, pur affermando di non poter escludere l’idoneità della normativa in esame a rafforzare la posizione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle altre imprese operanti nel settore dei servizi bancari e finanziari e ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ha rimesso la relativa valutazione al giudice del rinvio. La Corte di Giustizia ha ritenuto invece irricevibile la terza questione sollevata da questa Corte, rilevando che il giudice del rinvio non ha fornito informazioni precise in ordine alle caratteristiche del mercato rilevante, alla sua estensione geografica o all’eventuale esistenza di servizi equivalenti, indispensabili al fine di stabilire se la disciplina in esame abbia potuto condurre ad un abuso di posizione dominante. Investita nuovamente della questione, questa Corte ha proceduto, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia, all’accertamento delle condizioni necessarie per la configurabilità della misura in questione come aiuto di stato incompatibile con l’art. 107 del TFUE, escludendone la sussistenza, in virtù della sottolineatura, avente carattere assorbente, dell’impossibilità di ravvisare nella disciplina introdotta dall’art. 2, commi 18-20, della legge n. 662 del 1996 un intervento finanziato mediante risorse statali: è stato infatti osservato che, in quanto prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell’imposta, e quindi anche per l’ipotesi di versamento diretto da parte del contribuente, la commissione che i Comuni impositori hanno l’obbligo di pagare ai concessionari per l’attività di riscossione dell’ICI non è destinata a compensare i costi aggiuntivi sopportati dai medesimi concessionari per effetto dell’obbligo di disporre di un conto corrente aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. 30 settembre 2021, n. 26611). Dunque, numerosi precedenti di questa Corte, in applicazione dei principi posti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, hanno escluso che nel caso concreto il pagamento delle commissioni per le operazioni di pagamento dell’ICI effettuate dai contribuenti sui conti correnti postali intestati all’Agenzia delle Entrate Riscossione procuri un vantaggio selettivo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. mediante risorse statali e che sia tale da falsare la concorrenza tra gli Stati membri (si vedano, fra le altre, Cass. 13 dicembre 2022; Cass. n. 26608/2021; Cass. n. 26611/2021; Cass. n. 36094/2021). La commissione, invero, non integra un aiuto di Stato in quanto non alimentata da risorse pubbliche, e tale considerazione consente di concludere per l’inammissibilità del motivo anche sotto tale profilo, exart. 360-bis, n. 1, c.p.c. Mentre non può radicalmente trovare ingresso, nella presente fase, la deduzione circa la configurabilità dell’abuso di una posizione dominante: per un verso, infatti, l’accertamento dell’abuso postula, in via preliminare, l’individuazione del mercato rilevante sulla base dei parametri elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria, la quale, richiedendo l’analisi della sostituibilità della domanda (ed eventualmente dell’offerta), in presenza di beni e servizi intercambiabili in ragione delle loro caratteristiche e dei loro prezzi e con riferimento ad una determinata area geografica in cui le condizioni di concorrenza risultano sufficientemente omogenee, implica un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito (cfr. Cass. 12 novembre 2019, n. 29327; 4 giugno 2015, n. 11564; 13 febbraio 2009, n. 3638); per altro verso, ai sensi dell’art. 33, comma secondo, l. 10 ottobre 1990, n. 287, il predetto accertamento dovrebbe risultare strumentale ad un’azione di nullità o di risarcimento del danno, nella specie mai proposte dalla ricorrente, la quale si è limitata a resistere alla domanda di pagamento avanzata nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 8. – Con il settimo motivo, si dedu ce la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 d.lgs. n. 504 del 1992, 2, commi 18-20, l. n. 662 del 1996, 3, comma 2, d.P.R. n. 144 del 2001, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e la questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni, con riferimento agli artt. 3, 11, 41 e 117, comma 1, Cost., con riguardo agli artt. 102, 106-108 Trattato TFUE, questione disattesa dal giudice di appello. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Debbono, al riguardo, richiamarsi le pronunce rese nel 2021 di questa Corte, già sopra menzionate. Invero, quanto alla denunciata violazione degli artt. 11 e 117 Cost., la rilevata assenza dell’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE determina la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. Con riferimento alla dedotta violazione degli ulteriori parametri costituzionali degli artt. 3 e 41 Cost., l’eccezione non risulta supportata da argomenti specifici e concreti, non avendo la ricorrente indicato come la sua posizione sarebbe stata migliore se lo stesso servizio le fosse prestato anziché da Poste, da un istituto bancario. Non accoglibile è poi il presupposto da cui la censura muove, che identifica la gravosità del servizio prestato da [OSCURATO:PERSONA] con la sua onerosità, dovendosi osservare che la posizione difensiva di Equitalia nei giudizi di merito è stata univocamente nel senso di negare il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ricevere un corrispettivo per le sue prestazioni, non avendo mai indicato concrete alternative consistenti nella richiesta di importi minori. Va infine rimarcato che l’assenza di un vincolo gravoso è stata implicitamente ma univocamente esclusa dal già richiamato arresto delle Sezioni unite di questa Corte n. 7169 del 2014 con l’argomento della incomparabile capillarità del servizio postale, che non può certo dirsi superato, trattandosi di un tributo imposto da tutti i comuni italiani, nonché dal vantaggio che lo stesso concessionario consegue dalla predisposizionedi tale sistema. 9. – Con il proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamenta l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e la violazione degli artt. 111 Cost., 132, 278 c.p.c., con omesso esame di fatto decisivo, non avendo la sentenza impugnata pronunciato anche la condanna generica delle controparti. Il ricorso incidentale è inefficace. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale segue, infatti, quella di inefficacia del ricorso incidentale, perché tardivamente proposto (cfr., e plurimis , Cass. 22 gennaio 2021, n. 1398; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22862; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3840; Cass. 12 giugno 2018, n. 15220; Cass. 25 luglio 2017, n. 18348; Cass. 29 novembre 2016, n. 24291; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4074). La sentenza gravata è stata pubblicata il 29 novembre 2017 ed il termine lungo, fissato in un anno dall’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alla modifica introdotta dall’art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69), è venuto pertanto a scadere, considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale, pari a 31 giorni, il 31 dicembre 2018. Il ricorso incidentale è stato, invece, proposto con atto inviato per la notifica in data 8 febbraio 2019, e, quindi, oltre il termine lungo previsto dalla legge. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 334 comma 2, c.p.c., deve essere dichiarata la perdita di efficacia del ricorso incidentale. 10. –Le spese vanno poste a carico della ricorrente principale, per il principio della soccombenza. Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo alla parte ricorrente principale e non anche a carico della ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto: con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non essete non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4074; conf. Cass. 4 novembre 2014, n. 23469; Cass. 12 giugno 2018, n. 15220; Cass.26 settembre 2018, n. 22799; Cass. 28 settembre 2018, n. 23443; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1398). Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo risultante dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo limitatamente alla ricorrente principale; il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass. 25 luglio
Sentenza Cassazione n. 18983/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris