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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11562/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] MarinoIvano [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui all’art. 495 cod.pen. peravere attestato falsamente, agli ufficiali in servizio presso il Commissariato dipolizia, la propria data di nascita, in particolare indicando, in sede di dichiarazionirese a seguito di sua convocazione per una denuncia, di essere nato nel 1987anziché nell'anno 1986.La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado respingendo latesi difensiva sulla presunta inidoneità della condotta a trarre in inganno erigettando la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità delfatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. oltre che la richiesta di sostituzione dellapena detentiva con pena pecuniaria.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma delsuo difensore affidato a tre motivi.2.1.

Con primo motivo denuncia travisamento del fatto e illogicità dellamotivazione deducendo che la Corte d'appello avrebbe travisato il contenuto deimotivi di impugnazione ritenendo non contestata la falsa dichiarazione rilasciatadall'imputato.2.2.

Con secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penaleper avere la Corte territoriale ritenuto perfezionato il reato di false dichiarazionial pubblico ufficiale nonostante l'inidoneità delle medesime dichiarazioni a trarrein inganno le forze dell'ordine.

Deduce, in particolare, che l’imputato era statoconvocato in caserma e che nel biglietto di invito risultavano indicate le sue esattegeneralità.2.3.

Con terzo motivo denuncia illogicità e mancanza di motivazione rispettoal diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva dellapena pecuniaria.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, rispetto alla richiesta disostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.1.Il primo motivo è manifestamente infondato.

La difesa si duole che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto incontestata la falsità della dichiarazione rilasciatadall'imputato mentre tale falsità era stata prospettata su un piano meramenteipotetico e ricollegata comunque alla inidoneità della condotta, così comecontestata, a trarre in inganno.

Dalla lettura dell’atto di appello risulta che la difesaaveva dedotto che “anche a volere ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia volutamentedichiarato un anno di nascita diverso da quello reale, in ogni caso il suo falso erainidoneo a trarre in inganno le forze dell’ordine”.

A fronte di tale sviluppoargomentativo, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il fulcro delladeduzione difensiva fosse diretto a essenzialmente a censurare la ritenuta idoneitàdella dichiarazione resa dall'imputato a trarre in inganno e deve escludersi ognipossibilità di errore o fraintendimento da parte dei giudici di appello nellaindividuazione della effettiva consistenza delle doglianze difensive.2.Il secondo motivo è manifestamente infondato.Le doglianze difensive, con cui si ripropone il tema della inidoneità dellacondotta a trarre in inganno, tendono ad ottenere una rilettura delle risultanzeistruttorie ed una rivalutazione delle stesse, inibite a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha evidenziato che l'accertamento della falsità delladichiarazione resa dall'imputato è conseguito esclusivamente al rilievo di ungeneralità, dopo che lo stesso aveva dichiarato un anno di nascita diverso da quelloeffettivo, tanto da indurre gli operatori di p.g. a compiere accertamenti specificisul punto; tale considerazione si pone in contrapposizione rispetto alla censuradifensiva che rimane prospettata in termini generici e senza indicazione di alcunelemento da cui desumere concretamente l'inidoneità della dichiarazione resadall'imputato sulle proprie generalità a trarre in inganno.

Occorre, inoltre,ricordare che il reato di cui all'art 495 cod. pen. sanziona la condotta di chi dichiarao attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità personali.La previsione normativa non è funzionale ad un successivo accertamento: siconsuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese e si collegaesclusivamente al contenuto di tali dichiarazioni che, una volta rese, in ragionedella funzione attestativa delle stesse, integrano di per sé il reato e ledono il benegiuridico della fede pubblica, a prescindere dalla consapevolezza del pubblicoufficiale in ordine alla falsità delle stesse (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, dep.2013, Rv. 257828), e dalla possibilità o meno di quest'ultimo di accertare la realeidentità dell'agente (Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv. 135990).L'assenza di un collegamento concreto con la motivazione della sentenzaimpugnata impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimivoluti per il ricorso di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non puòinvocare una mera rilettura dei fatti.

Sono, invero, inammissibili tutte le doglianzeche criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza conla valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.262965-01)3.Il terzo motivo è fondato solo rispetto alla richiesta di sostituzione della penadetentiva con quella pecuniaria.È inammissibile la richiesta di declaratoria di non punibilità del fatto ai sensidell’art. 131-bis cod.pen.

La sentenza di appello ha fornito una risposta esaurientee del tutto immune da vizi considerando l'insussistenza dei presupposti perritenere occasionale la condotta in quanto realizzata in occasione di accertamentieffettuati dalla p.g. valorizzando il contesto in cui il reato è stato commesso- insede di identificazione da parte della polizia giudiziaria- e dando rilievo, al fine diescludere la riconducibilità nella condotta nell'alveo dell'art. 131 bis cod.pen.,anche ai precedenti penali che hanno fatto desumere una spiccata tendenzadell'imputato alla inosservanza della legge penale.

Nella sentenza di primo gradorisulta, inoltre, sottolineato che il teste di p.g. ha riferito che, a seguito diaccertamento sullo SDI, è emerso che, anche in altre precedenti occasioni,l'imputato ha reso generalità false o incomplete (pag. 2 della sentenza di primogrado).È fondata, invece, anche la doglianza espressa sul vizio di motivazione rispettoalla mancata applicazione della sanzione sostitutiva.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte - che va ribadito anche aseguito delle modifiche apportate all'istituto dalla c.d. riforma Cartabia - larichiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone algiudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del23/04/2012, Testi, Rv. 253102).

Quando motiva sull'applicazione (o mancataapplicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenereconto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nellaprospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nellaprospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarlapiù idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez.4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381).

Il giudice, per giustificare la propriaprognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, può trarreargomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissionedegli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348); tuttavia, èimprescindibile, come imposto dal primo comma dell’art. 58 legge n. 689/82, unavalutazione sull’idoneità delle pene sostitutive invocate ad assicurare una“rieducazione del condannato” oltre che “la prevenzione del pericolo dicommissione di altri reati”.Nella fattispecie in esame, la motivazione espressa dalla sentenza impugnatasi è limitata ad un generico richiamo ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. senzaalcun riferimento ad una prognosi negativa legata alla rieducazione e allarecidivanza, e alla indicazione delle ragioni per le quali sia stato escluso che lapena pecuniaria, determinata tenendo conto delle possibilità economiche del reo,possa comunque risolversi in un valido strumento rieducativo e preventivo.Ne consegue la fondatezza della doglianza sul punto.4.

La sentenza impugnata deve essere annullata, relativamente al diniego diapplicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria, con rinvio per nuovo esame sulpunto ad altra sezione della Corte di Corte di appello di Catania.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11562/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del popolo italianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSSELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1542/2025ANDREINA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] MarinoIvano [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui all’art. 495 cod.pen. peravere attestato falsamente, agli ufficiali in servizio presso il Commissariato dipolizia, la propria data di nascita, in particolare indicando, in sede di dichiarazionirese a seguito di sua convocazione per una denuncia, di essere nato nel 1987anziché nell'anno 1986.La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado respingendo latesi difensiva sulla presunta inidoneità della condotta a trarre in inganno erigettando la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità delfatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. oltre che la richiesta di sostituzione dellapena detentiva con pena pecuniaria.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma delsuo difensore affidato a tre motivi.2.1.

Con primo motivo denuncia travisamento del fatto e illogicità dellamotivazione deducendo che la Corte d'appello avrebbe travisato il contenuto deimotivi di impugnazione ritenendo non contestata la falsa dichiarazione rilasciatadall'imputato.2.2.

Con secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penaleper avere la Corte territoriale ritenuto perfezionato il reato di false dichiarazionial pubblico ufficiale nonostante l'inidoneità delle medesime dichiarazioni a trarrein inganno le forze dell'ordine.

Deduce, in particolare, che l’imputato era statoconvocato in caserma e che nel biglietto di invito risultavano indicate le sue esattegeneralità.2.3.

Con terzo motivo denuncia illogicità e mancanza di motivazione rispettoal diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva dellapena pecuniaria.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, rispetto alla richiesta disostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.1.Il primo motivo è manifestamente infondato.

La difesa si duole che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto incontestata la falsità della dichiarazione rilasciatadall'imputato mentre tale falsità era stata prospettata su un piano meramenteipotetico e ricollegata comunque alla inidoneità della condotta, così comecontestata, a trarre in inganno.

Dalla lettura dell’atto di appello risulta che la difesaaveva dedotto che “anche a volere ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia volutamentedichiarato un anno di nascita diverso da quello reale, in ogni caso il suo falso erainidoneo a trarre in inganno le forze dell’ordine”.

A fronte di tale sviluppoargomentativo, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il fulcro delladeduzione difensiva fosse diretto a essenzialmente a censurare la ritenuta idoneitàdella dichiarazione resa dall'imputato a trarre in inganno e deve escludersi ognipossibilità di errore o fraintendimento da parte dei giudici di appello nellaindividuazione della effettiva consistenza delle doglianze difensive.2.Il secondo motivo è manifestamente infondato.Le doglianze difensive, con cui si ripropone il tema della inidoneità dellacondotta a trarre in inganno, tendono ad ottenere una rilettura delle risultanzeistruttorie ed una rivalutazione delle stesse, inibite a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha evidenziato che l'accertamento della falsità delladichiarazione resa dall'imputato è conseguito esclusivamente al rilievo di ungeneralità, dopo che lo stesso aveva dichiarato un anno di nascita diverso da quelloeffettivo, tanto da indurre gli operatori di p.g. a compiere accertamenti specificisul punto; tale considerazione si pone in contrapposizione rispetto alla censuradifensiva che rimane prospettata in termini generici e senza indicazione di alcunelemento da cui desumere concretamente l'inidoneità della dichiarazione resadall'imputato sulle proprie generalità a trarre in inganno.

Occorre, inoltre,ricordare che il reato di cui all'art 495 cod. pen. sanziona la condotta di chi dichiarao attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità personali.La previsione normativa non è funzionale ad un successivo accertamento: siconsuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese e si collegaesclusivamente al contenuto di tali dichiarazioni che, una volta rese, in ragionedella funzione attestativa delle stesse, integrano di per sé il reato e ledono il benegiuridico della fede pubblica, a prescindere dalla consapevolezza del pubblicoufficiale in ordine alla falsità delle stesse (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, dep.2013, Rv. 257828), e dalla possibilità o meno di quest'ultimo di accertare la realeidentità dell'agente (Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv. 135990).L'assenza di un collegamento concreto con la motivazione della sentenzaimpugnata impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimivoluti per il ricorso di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non puòinvocare una mera rilettura dei fatti.

Sono, invero, inammissibili tutte le doglianzeche criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza conla valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.262965-01)3.Il terzo motivo è fondato solo rispetto alla richiesta di sostituzione della penadetentiva con quella pecuniaria.È inammissibile la richiesta di declaratoria di non punibilità del fatto ai sensidell’art. 131-bis cod.pen.

La sentenza di appello ha fornito una risposta esaurientee del tutto immune da vizi considerando l'insussistenza dei presupposti perritenere occasionale la condotta in quanto realizzata in occasione di accertamentieffettuati dalla p.g. valorizzando il contesto in cui il reato è stato commesso- insede di identificazione da parte della polizia giudiziaria- e dando rilievo, al fine diescludere la riconducibilità nella condotta nell'alveo dell'art. 131 bis cod.pen.,anche ai precedenti penali che hanno fatto desumere una spiccata tendenzadell'imputato alla inosservanza della legge penale.

Nella sentenza di primo gradorisulta, inoltre, sottolineato che il teste di p.g. ha riferito che, a seguito diaccertamento sullo SDI, è emerso che, anche in altre precedenti occasioni,l'imputato ha reso generalità false o incomplete (pag. 2 della sentenza di primogrado).È fondata, invece, anche la doglianza espressa sul vizio di motivazione rispettoalla mancata applicazione della sanzione sostitutiva.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte - che va ribadito anche aseguito delle modifiche apportate all'istituto dalla c.d. riforma Cartabia - larichiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone algiudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del23/04/2012, Testi, Rv. 253102).

Quando motiva sull'applicazione (o mancataapplicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenereconto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nellaprospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nellaprospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarlapiù idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez.4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381).

Il giudice, per giustificare la propriaprognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, può trarreargomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissionedegli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348); tuttavia, èimprescindibile, come imposto dal primo comma dell’art. 58 legge n. 689/82, unavalutazione sull’idoneità delle pene sostitutive invocate ad assicurare una“rieducazione del condannato” oltre che “la prevenzione del pericolo dicommissione di altri reati”.Nella fattispecie in esame, la motivazione espressa dalla sentenza impugnatasi è limitata ad un generico richiamo ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. senzaalcun riferimento ad una prognosi negativa legata alla rieducazione e allarecidivanza, e alla indicazione delle ragioni per le quali sia stato escluso che lapena pecuniaria, determinata tenendo conto delle possibilità economiche del reo,possa comunque risolversi in un valido strumento rieducativo e preventivo.Ne consegue la fondatezza della doglianza sul punto.4.

La sentenza impugnata deve essere annullata, relativamente al diniego diapplicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria, con rinvio per nuovo esame sulpunto ad altra sezione della Corte di Corte di appello di Catania.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego di applicazione dellasanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte diappello di Catania.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego di applicazione dellasanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte diappello di Catania.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] MarinoIvano [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui all’art. 495 cod.pen. peravere attestato falsamente, agli ufficiali in servizio presso il Commissariato dipolizia, la propria data di nascita, in particolare indicando, in sede di dichiarazionirese a seguito di sua convocazione per una denuncia, di essere nato nel 1987anziché nell'anno 1986.La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado respingendo latesi difensiva sulla presunta inidoneità della condotta a trarre in inganno erigettando la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità delfatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. oltre che la richiesta di sostituzione dellapena detentiva con pena pecuniaria.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma delsuo difensore affidato a tre motivi.2.1. Con primo motivo denuncia travisamento del fatto e illogicità dellamotivazione deducendo che la Corte d'appello avrebbe travisato il contenuto deimotivi di impugnazione ritenendo non contestata la falsa dichiarazione rilasciatadall'imputato.2.2. Con secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penaleper avere la Corte territoriale ritenuto perfezionato il reato di false dichiarazionial pubblico ufficiale nonostante l'inidoneità delle medesime dichiarazioni a trarrein inganno le forze dell'ordine. Deduce, in particolare, che l’imputato era statoconvocato in caserma e che nel biglietto di invito risultavano indicate le sue esattegeneralità.2.3. Con terzo motivo denuncia illogicità e mancanza di motivazione rispettoal diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva dellapena pecuniaria.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, rispetto alla richiesta disostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.1.Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa si duole che  la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto incontestata la falsità della dichiarazione rilasciatadall'imputato mentre tale falsità era stata prospettata su un piano meramenteipotetico e ricollegata comunque alla inidoneità della condotta, così comecontestata, a trarre in inganno. Dalla lettura dell’atto di appello risulta che la difesaaveva dedotto che “anche a volere ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia volutamentedichiarato un anno di nascita diverso da quello reale, in ogni caso il suo falso erainidoneo a trarre in inganno le forze dell’ordine”. A fronte di tale sviluppoargomentativo, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il fulcro delladeduzione difensiva fosse diretto a essenzialmente a censurare la ritenuta idoneitàdella dichiarazione resa dall'imputato a trarre in inganno e deve escludersi ognipossibilità di errore o fraintendimento da parte dei giudici di appello nellaindividuazione della effettiva consistenza delle doglianze difensive.2.Il secondo motivo è manifestamente infondato.Le doglianze difensive, con cui si ripropone il tema della inidoneità dellacondotta a trarre in inganno, tendono ad ottenere una rilettura delle risultanzeistruttorie ed una rivalutazione delle stesse, inibite a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha evidenziato che l'accertamento della falsità delladichiarazione resa dall'imputato è conseguito esclusivamente  al rilievo di ungeneralità, dopo che lo stesso aveva dichiarato un anno di nascita diverso da quelloeffettivo, tanto da indurre gli operatori di p.g. a compiere accertamenti specificisul punto; tale considerazione si pone in contrapposizione rispetto alla censuradifensiva che rimane prospettata in termini generici e senza indicazione di alcunelemento da cui desumere concretamente l'inidoneità della dichiarazione resadall'imputato sulle proprie generalità a trarre in inganno. Occorre, inoltre,ricordare che il reato di cui all'art 495 cod. pen. sanziona la condotta di chi dichiarao attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità personali.La previsione normativa non è funzionale ad un successivo accertamento: siconsuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese e si collegaesclusivamente al contenuto di tali dichiarazioni che, una volta rese, in ragionedella funzione attestativa delle stesse, integrano di per sé il reato e ledono il benegiuridico della fede pubblica, a prescindere dalla consapevolezza del pubblicoufficiale in ordine alla falsità delle stesse (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, dep.2013, Rv. 257828), e dalla possibilità o meno di quest'ultimo di accertare la realeidentità dell'agente (Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv. 135990).L'assenza di un collegamento concreto con la motivazione della sentenzaimpugnata impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimivoluti per il ricorso di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non puòinvocare una mera rilettura dei fatti. Sono, invero, inammissibili tutte le doglianzeche criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza conla valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.262965-01)3.Il terzo motivo è fondato solo rispetto alla richiesta di sostituzione della penadetentiva con quella pecuniaria.È inammissibile la richiesta di declaratoria di non punibilità del fatto ai sensidell’art. 131-bis cod.pen. La sentenza di appello ha fornito una risposta esaurientee del tutto immune da vizi considerando l'insussistenza dei presupposti perritenere occasionale la condotta in quanto realizzata in occasione di accertamentieffettuati dalla p.g. valorizzando il contesto in cui il reato è stato commesso- insede di identificazione da parte della polizia giudiziaria- e dando rilievo, al fine diescludere la riconducibilità nella condotta nell'alveo dell'art. 131 bis cod.pen.,anche ai precedenti penali che hanno fatto desumere una spiccata tendenzadell'imputato alla inosservanza della legge penale. Nella sentenza di primo gradorisulta, inoltre, sottolineato che il teste di p.g. ha riferito che, a seguito diaccertamento sullo SDI, è emerso che, anche in  altre precedenti occasioni,l'imputato ha reso generalità false o incomplete (pag. 2 della sentenza di primogrado).È fondata, invece, anche la doglianza espressa sul vizio di motivazione rispettoalla mancata applicazione della sanzione sostitutiva.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte - che va ribadito anche aseguito delle modifiche apportate all'istituto dalla c.d. riforma Cartabia - larichiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone algiudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del23/04/2012, Testi, Rv. 253102). Quando motiva sull'applicazione (o mancataapplicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenereconto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nellaprospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nellaprospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarlapiù idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez.4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381). Il giudice, per giustificare la propriaprognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, può trarreargomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissionedegli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348); tuttavia, èimprescindibile, come imposto dal primo comma dell’art. 58 legge n. 689/82, unavalutazione sull’idoneità delle pene sostitutive invocate ad assicurare una“rieducazione del condannato” oltre che “la prevenzione del pericolo dicommissione di altri reati”.Nella fattispecie in esame, la motivazione espressa dalla sentenza impugnatasi è limitata ad un generico richiamo ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. senzaalcun riferimento ad una prognosi negativa legata alla rieducazione e allarecidivanza, e alla indicazione delle ragioni per le quali sia stato escluso che lapena pecuniaria, determinata tenendo conto delle possibilità economiche del reo,possa comunque risolversi in un valido strumento rieducativo e preventivo.Ne consegue la fondatezza della doglianza sul punto.4. La sentenza impugnata deve essere annullata, relativamente al diniego diapplicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria, con rinvio per nuovo esame sulpunto ad altra sezione della Corte di Corte di appello di Catania.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11562/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del popolo italianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSSELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1542/2025ANDREINA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] MarinoIvano [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui all’art. 495 cod.pen. peravere attestato falsamente, agli ufficiali in servizio presso il Commissariato dipolizia, la propria data di nascita, in particolare indicando, in sede di dichiarazionirese a seguito di sua convocazione per una denuncia, di essere nato nel 1987anziché nell'anno 1986.La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado respingendo latesi difensiva sulla presunta inidoneità della condotta a trarre in inganno erigettando la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità delfatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. oltre che la richiesta di sostituzione dellapena detentiva con pena pecuniaria.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma delsuo difensore affidato a tre motivi.2.1. Con primo motivo denuncia travisamento del fatto e illogicità dellamotivazione deducendo che la Corte d'appello avrebbe travisato il contenuto deimotivi di impugnazione ritenendo non contestata la falsa dichiarazione rilasciatadall'imputato.2.2. Con secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penaleper avere la Corte territoriale ritenuto perfezionato il reato di false dichiarazionial pubblico ufficiale nonostante l'inidoneità delle medesime dichiarazioni a trarrein inganno le forze dell'ordine. Deduce, in particolare, che l’imputato era statoconvocato in caserma e che nel biglietto di invito risultavano indicate le sue esattegeneralità.2.3. Con terzo motivo denuncia illogicità e mancanza di motivazione rispettoal diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva dellapena pecuniaria.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, rispetto alla richiesta disostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.1.Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa si duole che  la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto incontestata la falsità della dichiarazione rilasciatadall'imputato mentre tale falsità era stata prospettata su un piano meramenteipotetico e ricollegata comunque alla inidoneità della condotta, così comecontestata, a trarre in inganno. Dalla lettura dell’atto di appello risulta che la difesaaveva dedotto che “anche a volere ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia volutamentedichiarato un anno di nascita diverso da quello reale, in ogni caso il suo falso erainidoneo a trarre in inganno le forze dell’ordine”. A fronte di tale sviluppoargomentativo, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il fulcro delladeduzione difensiva fosse diretto a essenzialmente a censurare la ritenuta idoneitàdella dichiarazione resa dall'imputato a trarre in inganno e deve escludersi ognipossibilità di errore o fraintendimento da parte dei giudici di appello nellaindividuazione della effettiva consistenza delle doglianze difensive.2.Il secondo motivo è manifestamente infondato.Le doglianze difensive, con cui si ripropone il tema della inidoneità dellacondotta a trarre in inganno, tendono ad ottenere una rilettura delle risultanzeistruttorie ed una rivalutazione delle stesse, inibite a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha evidenziato che l'accertamento della falsità delladichiarazione resa dall'imputato è conseguito esclusivamente  al rilievo di ungeneralità, dopo che lo stesso aveva dichiarato un anno di nascita diverso da quelloeffettivo, tanto da indurre gli operatori di p.g. a compiere accertamenti specificisul punto; tale considerazione si pone in contrapposizione rispetto alla censuradifensiva che rimane prospettata in termini generici e senza indicazione di alcunelemento da cui desumere concretamente l'inidoneità della dichiarazione resadall'imputato sulle proprie generalità a trarre in inganno. Occorre, inoltre,ricordare che il reato di cui all'art 495 cod. pen. sanziona la condotta di chi dichiarao attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità personali.La previsione normativa non è funzionale ad un successivo accertamento: siconsuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese e si collegaesclusivamente al contenuto di tali dichiarazioni che, una volta rese, in ragionedella funzione attestativa delle stesse, integrano di per sé il reato e ledono il benegiuridico della fede pubblica, a prescindere dalla consapevolezza del pubblicoufficiale in ordine alla falsità delle stesse (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, dep.2013, Rv. 257828), e dalla possibilità o meno di quest'ultimo di accertare la realeidentità dell'agente (Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv. 135990).L'assenza di un collegamento concreto con la motivazione della sentenzaimpugnata impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimivoluti per il ricorso di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non puòinvocare una mera rilettura dei fatti. Sono, invero, inammissibili tutte le doglianzeche criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza conla valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.262965-01)3.Il terzo motivo è fondato solo rispetto alla richiesta di sostituzione della penadetentiva con quella pecuniaria.È inammissibile la richiesta di declaratoria di non punibilità del fatto ai sensidell’art. 131-bis cod.pen. La sentenza di appello ha fornito una risposta esaurientee del tutto immune da vizi considerando l'insussistenza dei presupposti perritenere occasionale la condotta in quanto realizzata in occasione di accertamentieffettuati dalla p.g. valorizzando il contesto in cui il reato è stato commesso- insede di identificazione da parte della polizia giudiziaria- e dando rilievo, al fine diescludere la riconducibilità nella condotta nell'alveo dell'art. 131 bis cod.pen.,anche ai precedenti penali che hanno fatto desumere una spiccata tendenzadell'imputato alla inosservanza della legge penale. Nella sentenza di primo gradorisulta, inoltre, sottolineato che il teste di p.g. ha riferito che, a seguito diaccertamento sullo SDI, è emerso che, anche in  altre precedenti occasioni,l'imputato ha reso generalità false o incomplete (pag. 2 della sentenza di primogrado).È fondata, invece, anche la doglianza espressa sul vizio di motivazione rispettoalla mancata applicazione della sanzione sostitutiva.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte - che va ribadito anche aseguito delle modifiche apportate all'istituto dalla c.d. riforma Cartabia - larichiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone algiudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del23/04/2012, Testi, Rv. 253102). Quando motiva sull'applicazione (o mancataapplicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenereconto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nellaprospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nellaprospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarlapiù idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez.4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381). Il giudice, per giustificare la propriaprognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, può trarreargomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissionedegli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348); tuttavia, èimprescindibile, come imposto dal primo comma dell’art. 58 legge n. 689/82, unavalutazione sull’idoneità delle pene sostitutive invocate ad assicurare una“rieducazione del condannato” oltre che “la prevenzione del pericolo dicommissione di altri reati”.Nella fattispecie in esame, la motivazione espressa dalla sentenza impugnatasi è limitata ad un generico richiamo ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. senzaalcun riferimento ad una prognosi negativa legata alla rieducazione e allarecidivanza, e alla indicazione delle ragioni per le quali sia stato escluso che lapena pecuniaria, determinata tenendo conto delle possibilità economiche del reo,possa comunque risolversi in un valido strumento rieducativo e preventivo.Ne consegue la fondatezza della doglianza sul punto.4. La sentenza impugnata deve essere annullata, relativamente al diniego diapplicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria, con rinvio per nuovo esame sulpunto ad altra sezione della Corte di Corte di appello di Catania. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego di applicazione dellasanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte diappello di Catania.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego di applicazione dellasanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte diappello di Catania.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]