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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27894/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 24 aprile 2026 con cui il Tribunale di Brescia ha rigettatoil riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Brescia, in data 24 giugno 2025, ha disposto nei suoi confronti lamisura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione al reato di estorsione.2.

La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 274, 292 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo allasussistenza ed attualità delle esigenze cautelari.Il Tribunale avrebbe omesso di verificare l’attualità del pericolo di reiterazione,fondando la decisione su una circostanza (il rapporto di conoscenza tra laricorrente e la persona offesa che avrebbe reso credibile la richiesta di denaro)che la difesa ritiene inidonea a giustificare una prognosi infausta rispetto allaritenuta recidivanza della [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi indiziari univocamentediretti a dimostrare un collegamento tra la ricorrente ed i coindagati.La motivazione sarebbe carente in quanto i giudici del riesame non avrebberovalutato e confutato le specifiche deduzioni difensive con le quali erano statirimarcati il ruolo marginale della ricorrente, il decorso di un significativo lasso ditempo tra la data di commissione dei reati e l’applicazione della misura, lamancata realizzazione di ulteriori condotte illecite, l’estraneità della Piovesanrispetto al contesto in cui è stata ideata l’azione criminale nonché il pienoinserimento della ricorrente nel mondo del lavoro.3.

Il difensore del ricorrente, in data 22 giugno 2026, ha depositato memoriaconclusiva con cui ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.4.

L’unico motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono.I giudici del riesame hanno ritenuto sussistenti l’attualità e la concretezza delpericolo di reiterazione del reato attraverso un percorso argomentativo coerentecon le risultanze investigative e immune da manifeste illogicità.In particolare, il Tribunale ha valorizzato la gravità delle condotte cui hapartecipato la ricorrente, il relativo modus operandi e la particolare intensità deldolo, desumibili dalla meticolosa organizzazione dell’azione delittuosa, dallapreventiva distribuzione dei ruoli tra i compartecipi, dalla protratta durata dellacondotta violenta, accompagnata dalla privazione della libertà personale dellavittima, dall’impiego di armi, dall’elevato importo della somma estorsiva richiestae, soprattutto, dal contributo determinante fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] allarealizzazione del programma criminoso.

Quest’ultima, infatti, aveva messo adisposizione del gruppo i propri risalenti rapporti di conoscenza con la personaoffesa, così da rendere credibile la richiesta di denaro, artificiosamenteprospettata quale recupero di un credito (v. pagg. da 13 a 19 dell’ordinanzaimpugnata).Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto dimostrata l’attualepericolosità sociale della ricorrente, reputando che gli stessi, per consistenza,gravità e univocità, prevalessero sugli elementi di segno contrario prospettatidalla difesa, quali l’assenza di ulteriori contatti con i coindagati, la distanza delluogo di dimora dalla provincia di Brescia, la disponibilità di una stabile retefamiliare e lavorativa e il tempo trascorso dalla commissione del reato.

Lavalutazione espressa sul punto risulta sorretta da una motivazione congrua,coerente e immune da vizi logici e giuridici con conseguente infondatezza dellacensura.Sulla base di tali valutazioni, i giudici del riesame hanno concluso -conargomentazioni esenti da aporie logiche e giuridiche- nel senso dell’agevoleprevedibilità di nuove occasioni di reato, alle quali la ricorrente non sarebbe ingrado di sottrarsi, dovendosi escludere una spontanea e definitiva interruzionedell’attività criminosa, alla luce della pervicace volontà della [OSCURATO:PERSONA] diperseverare nell’illegalità, emersa dalle indagini.La ricorrente non si è adeguatamente misurata con gli elementi dai quali ilTribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualitàdelle esigenze cautelari,sviluppando deduzioni assertive, che si traducono in unaalternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione dellerisultanze investigative.5.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 24 aprile 2026 con cui il Tribunale di Brescia ha rigettatoil riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Brescia, in data 24 giugno 2025, ha disposto nei suoi confronti lamisura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione al reato di estorsione.2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 274, 292 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo allasussistenza ed attualità delle esigenze cautelari.Il Tribunale avrebbe omesso di verificare l’attualità del pericolo di reiterazione,fondando la decisione su una circostanza (il rapporto di conoscenza tra laricorrente e la persona offesa che avrebbe reso credibile la richiesta di denaro)che la difesa ritiene inidonea a giustificare una prognosi infausta rispetto allaritenuta recidivanza della [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi indiziari univocamentediretti a dimostrare un collegamento tra la ricorrente ed i coindagati.La motivazione sarebbe carente in quanto i giudici del riesame non avrebberovalutato e confutato le specifiche deduzioni difensive con le quali erano statirimarcati il ruolo marginale della ricorrente, il decorso di un significativo lasso ditempo tra la data di commissione dei reati e l’applicazione della misura, lamancata realizzazione di ulteriori condotte illecite, l’estraneità della Piovesanrispetto al contesto in cui è stata ideata l’azione criminale nonché il pienoinserimento della ricorrente nel mondo del lavoro.3. Il difensore del ricorrente, in data 22 giugno 2026, ha depositato memoriaconclusiva con cui ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.4. L’unico motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono.I giudici del riesame hanno ritenuto sussistenti l’attualità e la concretezza delpericolo di reiterazione del reato attraverso un percorso argomentativo coerentecon le risultanze investigative e immune da manifeste illogicità.In particolare, il Tribunale ha valorizzato la gravità delle condotte cui hapartecipato la ricorrente, il relativo modus operandi e la particolare intensità deldolo, desumibili dalla meticolosa organizzazione dell’azione delittuosa, dallapreventiva distribuzione dei ruoli tra i compartecipi, dalla protratta durata dellacondotta violenta, accompagnata dalla privazione della libertà personale dellavittima, dall’impiego di armi, dall’elevato importo della somma estorsiva richiestae, soprattutto, dal contributo determinante fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] allarealizzazione del programma criminoso. Quest’ultima, infatti, aveva messo adisposizione del gruppo i propri risalenti rapporti di conoscenza con la personaoffesa, così da rendere credibile la richiesta di denaro, artificiosamenteprospettata quale recupero di un credito (v. pagg. da 13 a 19 dell’ordinanzaimpugnata).Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto dimostrata l’attualepericolosità sociale della ricorrente, reputando che gli stessi, per consistenza,gravità e univocità, prevalessero sugli elementi di segno contrario prospettatidalla difesa, quali l’assenza di ulteriori contatti con i coindagati, la distanza delluogo di dimora dalla provincia di Brescia, la disponibilità di una stabile retefamiliare e lavorativa e il tempo trascorso dalla commissione del reato. Lavalutazione espressa sul punto risulta sorretta da una motivazione congrua,coerente e immune da vizi logici e giuridici con conseguente infondatezza dellacensura.Sulla base di tali valutazioni, i giudici del riesame hanno concluso -conargomentazioni esenti da aporie logiche e giuridiche- nel senso dell’agevoleprevedibilità di nuove occasioni di reato, alle quali la ricorrente non sarebbe ingrado di sottrarsi, dovendosi escludere una spontanea e definitiva interruzionedell’attività criminosa, alla luce della pervicace volontà della [OSCURATO:PERSONA] diperseverare nell’illegalità, emersa dalle indagini.La ricorrente non si è adeguatamente misurata con gli elementi dai quali ilTribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualitàdelle esigenze cautelari,sviluppando deduzioni assertive, che si traducono in unaalternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione dellerisultanze investigative.5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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