CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIletti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trani in data 21 novembre 2018, rideterminava il trattamento sanzionatorio degli imputati a fronte della concessione delle circostanze attenuanti. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bari, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, r primo comma, lett. e), nonché inosservanza o errata applicazione della legge penale, rispetto all'art. 69, terzo comma, c.p., avendo riguardo alla lett. b) del medesimo primo comma dell'art. 606 c.p.p. atteso che la Corte territoriale, pur riconoscendo le circostanze attenuanti equivalenti a tutte le aggravanti contestate, aveva determinato la pena base avendo riguardo al reato più grave di lesioni non in base alla pena contemplata per il reato di lesioni "semplici" dall'art. 582 c.p. bensì alla pena prevista per quello di lesioni aggravate dall'art.583 c.p. 2. Contro la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo omessa motivazione sulla specifica doglianza, veicolata con l'atto di appello, della mancata concessione da parte della sentenza di primo grado del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Occorre premettere che, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice (Sez. U, n. 42414 del 29 settembre 2021, Rv. 282096- 01), in virtù del precetto espresso dall'art. 69, comma terzo, cod. pen., il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario, dovendo riguardare tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime concerne solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti. Nella fattispecie in esame dalla sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha valutato equivalenti alle riconosciute circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. tutte le aggravanti che erano state contestate e ritenute integrate dal giudice di primo grado, compresa quella della recidiva. A fronte di ciò, la pena base doveva essere individuata in quella contemplata dall'art. 582, primo comma, c.p. per le lesioni personali semplici, ossia nella reclusione da sei mesi a tre anni. Diversamente, la Corte d'Appello ha individuato la pena base per il reato più grave di lesioni personali in quella di tre anni e undici mesi di reclusione, tenendo conto così, evidentemente, di una delle circostanze aggravanti che pure erano state ritenute equivalenti alle attenuanti generiche. Detta situazione finisce peraltro per il concretare l'irrogazione nei confronti del ricorrente di una pena "illegale" in quanto superiore, per eccesso, ai limiti edittali astratti (cfr. Sez. U, n. 47182 del 31 marzo 2022 in relazione alla distinzione con la pena "illegittima"), così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (Sez. U, n. 33040 del 26 febbraio 2015). 2. Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La Corte d'appello, pur a fronte dell'irrogazione di un trattamento sanzionatorio al predetto imputato inferiore agli anni due e dell'incensuratezza dello stesso attestata dal certificato del casellario giudiziario, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena. Ne segue l'annullamento con rinvio della sentenza, mancando nella stessa un giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non essendovi elementi utili per una valutazione diretta sulla possibilità di concedere il beneficio da parte di questa Corte (ex multis, Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022 Rv. 283842 - 01), che non può disporre invero accertamenti in fatto (da ultimo, Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020, dep. 12/01/2021, Rv. 280400 - 01). 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere rinviata, in accoglimento di entrambi i ricorsi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al trattamento sanzionatorio e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al diniego della sospensione condizionale della pena, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio. Resta fermo il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità degli imputati, con la definitività della decisione su tali parti, che impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26 marzo 1997, Rv. 207640 - 01), sicché nel giudizio di rinvio non decorreranno ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19 settembre 2019, Rv. 278050 - 01). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al trattamento sanzionatorio e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di Appello