CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 14231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 18462-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SCHITTONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; t avverso l'ordinanza n. 17346/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con ordinanza numero 17346/2021 questa Corte ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei Bacini del [OSCURATO:PERSONA]; con ricorso ai sensi dell'articolo 391 bis cod.proc.civ. il Consorzio ha chiesto che l'ordinanza suddetta sia corretta nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione del pagamento delle spese processuali in favore del suo procuratore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto espressa dichiarazione ai sensi dell'art. 93 del cod.proc.civ.; il ricorso non risulta notificato alla controparte [OSCURATO:PERSONA] aro; dispone che il ricorso per correzione di errore materiale sia notificato, a cura del Consorzio ricorrente, a [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] ref"."3 ATA 11--g~ - 5 MAG 2022 L CAN