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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34879/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Vicenza, che ha indicato recapito Pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 974, pronunciata dalla Commissione Tributaria del Veneto il 13.7.2021, e pubblicata il 28.7.2021; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Irpef 2009 - Atto di recupero sanzioni - Raddoppio dei termini -Art. 12, comma 2 ter , Dl 78/2009.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’atto di contestazione n.

T65COGF00001, relativo agli anni dal 2008 al 2012, contestando l’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi dei capitali detenuti all’estero, in Paese incluso nella c.d. black list ([OSCURATO:PERSONA]).

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto irrogativo di sanzioni, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, proponendo critiche procedimentali e di merito denunciando, tra l’altro, la decadenza/prescrizione a carico dell’Amministrazione finanziaria e l’infondatezza della pretesa perché, a seguito di Convenzione intervenuta con lo Stato italiano, [OSCURATO:PERSONA] non è più Paese dalla fiscalità privilegiata.

La CTP rigettava il suo ricorso.

3. Il contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, riproponendo i propri argomenti.

La CTR riformava la pronuncia della CTP, riteneva che non operasse il raddoppio dei termini di accertamento, ed era pertanto maturata la decadenza/prescrizione nei confronti dell’Ente impositore.

In conseguenza, annullava l’atto di irrogazione delle sanzioni.

4. Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un articolato strumento d’impugnazione.

Il contribuente resiste mediante controricorso, ed ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 12, commi 2 e 2 bis, del Dl n. 78 del 2009, e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che non operasse il raddoppio dei termini di notifica dell’atto irrogativo di sanzioni e perché in relazione agli anni in contestazione, [OSCURATO:PERSONA] era Paese incluso nella c.d. black list (fiscalità privilegiata).

2. La CTR scrive che, secondo quanto avrebbe sostenuto questa Corte, “deve ritenersi che la verifica e l’avviso di contestazione siano stati tardivamente emessi con conseguente decadenza … non può trovare applicazione il raddoppio dei termini di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 472/1997, essendo venuto meno il riferimento espresso e mancando una espressa previsione di persistenza dell’applicazione della normativa prevista per i paesi a fiscalità privilegiata” (sent.

CTR, p.

III e s.).

3. Sembra opportuno chiarire che il giudizio attiene, pacificamente, ad un atto di contestazione, pertanto un provvedimento di irrogazione di sanzioni per una violazione formale, l’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi dei capitali detenuti all’estero, in Paese dalla fiscalità privilegiata (cfr. art. 4, comma 1, Dl. 167 del 1990), e perciò incluso nella c.d. black list all’epoca degli anni d’imposta in contestazione.

La norma di riferimento è pertanto l’art. 12, comma 2 ter, del Dl. n. 78 del 2009, come conv.

3.1. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, questa Corte ha già da tempo avuto modo di chiarire, condivisibilmente, che “la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva.

Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2”, Cass. sez.

V, 14.11.2019, n. 29632.

Nel caso di specie, pertanto, non applicandosi la previsione legale di cui all’art. 12, comma 2, del Dl. n. 78 del 2009, operava il raddoppio dei termini utili per la notificazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni, e non è maturata alcuna decadenza o prescrizione.

3.2. Quanto poi all’argomento che lo Stato di [OSCURATO:PERSONA] è uscito dalla black list a seguito della stipula di Convenzione con l’Italia, sembra sufficiente osservare che il Patto internazionale è stato stipulato il 13 giugno del 2012, e le sue previsioni sono entrate in vigore per effetto della legge di ratifica n. 88 del 2013.

Poiché questo giudizio riguarda gli anni dal 2008 al 2012, non è interessato dall’indicata modifica normativa.

4. In definitiva il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., questa Corte di legittimità può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente.

5. In materia di spese processuali può confermarsene la compensazione con riferimento ai gradi di merito, tenuto conto della peculiarità e parziale novità delle questioni proposte, mentre quelle del giudizio di cassazione sono liquidate in dispositivo.

La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Conferma la compensazione delle spese dei gradi di merito del processo, e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Vicenza, che ha indicato recapito Pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 974, pronunciata dalla Commissione Tributaria del Veneto il 13.7.2021, e pubblicata il 28.7.2021; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Irpef 2009 - Atto di recupero sanzioni - Raddoppio dei termini -Art. 12, comma 2 ter , Dl 78/2009. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’atto di contestazione n. T65COGF00001, relativo agli anni dal 2008 al 2012, contestando l’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi dei capitali detenuti all’estero, in Paese incluso nella c.d. black list ([OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto irrogativo di sanzioni, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, proponendo critiche procedimentali e di merito denunciando, tra l’altro, la decadenza/prescrizione a carico dell’Amministrazione finanziaria e l’infondatezza della pretesa perché, a seguito di Convenzione intervenuta con lo Stato italiano, [OSCURATO:PERSONA] non è più Paese dalla fiscalità privilegiata. La CTP rigettava il suo ricorso. 3. Il contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, riproponendo i propri argomenti. La CTR riformava la pronuncia della CTP, riteneva che non operasse il raddoppio dei termini di accertamento, ed era pertanto maturata la decadenza/prescrizione nei confronti dell’Ente impositore. In conseguenza, annullava l’atto di irrogazione delle sanzioni. 4. Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un articolato strumento d’impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso, ed ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 12, commi 2 e 2 bis, del Dl n. 78 del 2009, e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che non operasse il raddoppio dei termini di notifica dell’atto irrogativo di sanzioni e perché in relazione agli anni in contestazione, [OSCURATO:PERSONA] era Paese incluso nella c.d. black list (fiscalità privilegiata). 2. La CTR scrive che, secondo quanto avrebbe sostenuto questa Corte, “deve ritenersi che la verifica e l’avviso di contestazione siano stati tardivamente emessi con conseguente decadenza … non può trovare applicazione il raddoppio dei termini di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 472/1997, essendo venuto meno il riferimento espresso e mancando una espressa previsione di persistenza dell’applicazione della normativa prevista per i paesi a fiscalità privilegiata” (sent. CTR, p. III e s.). 3. Sembra opportuno chiarire che il giudizio attiene, pacificamente, ad un atto di contestazione, pertanto un provvedimento di irrogazione di sanzioni per una violazione formale, l’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi dei capitali detenuti all’estero, in Paese dalla fiscalità privilegiata (cfr. art. 4, comma 1, Dl. 167 del 1990), e perciò incluso nella c.d. black list all’epoca degli anni d’imposta in contestazione. La norma di riferimento è pertanto l’art. 12, comma 2 ter, del Dl. n. 78 del 2009, come conv. 3.1. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, questa Corte ha già da tempo avuto modo di chiarire, condivisibilmente, che “la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2”, Cass. sez. V, 14.11.2019, n. 29632. Nel caso di specie, pertanto, non applicandosi la previsione legale di cui all’art. 12, comma 2, del Dl. n. 78 del 2009, operava il raddoppio dei termini utili per la notificazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni, e non è maturata alcuna decadenza o prescrizione. 3.2. Quanto poi all’argomento che lo Stato di [OSCURATO:PERSONA] è uscito dalla black list a seguito della stipula di Convenzione con l’Italia, sembra sufficiente osservare che il Patto internazionale è stato stipulato il 13 giugno del 2012, e le sue previsioni sono entrate in vigore per effetto della legge di ratifica n. 88 del 2013. Poiché questo giudizio riguarda gli anni dal 2008 al 2012, non è interessato dall’indicata modifica normativa. 4. In definitiva il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., questa Corte di legittimità può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente. 5. In materia di spese processuali può confermarsene la compensazione con riferimento ai gradi di merito, tenuto conto della peculiarità e parziale novità delle questioni proposte, mentre quelle del giudizio di cassazione sono liquidate in dispositivo. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Conferma la compensazione delle spese dei gradi di merito del processo, e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore
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