CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14670/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.189/2023depositata il 14/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 8611/2024Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 14670/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali in favore della societàcontroricorrente, che vanno liquidate come in dispositivo; che non siprovvede sulle spese nei confronti dell’Inps in quanto non ha svolto difese. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/05/2026Carla Ponterio