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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 1974

Cassazione n. 18498/2026

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i ufficio in ordine ai procedimenti relativi ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (procedimento n, 4045/2026 R.G.) E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30/1071958 (procedimento n. 4021/2026 R.G.) per la correzione degli errori materiali nei dispositivi relativi ai provvedimenti del 14/05/2026 emessi nei rispettivi procedimenti dalla [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Esaminati gli atti del procedimento n. 17905/2026 R.G., avente ad oggetto la correzione di errore materiale promossa di ufficio con riferimento ai due dispositivi del ruolo dell'udienza in camera di consiglio della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] Sezione penale, del 14 maggio 2026, dispositivi relativi ai seguenti procedimenti: 1) procedimento n. 4045/2026 R.G. - inerente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 13 dicembre 2024 - inserito al numero d'ordine 10 del ruolo dell'udienza suddetta; 2) procedimento n. 4021/2026 R.G.- inerente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 21 novembre 2025 - inserito al numero d'ordine 8 del ruolo dell'udienza suddetta; - Rilevato che, come ha tempestivamente segnalato il relatore in entrambi i procedimenti (Cons. [OSCURATO:PERSONA]), è emerso, all'atto della redazione delle motivazioni, che il dispositivo del provvedimento relativo al procedimento n. 4045/2026 R.G. - inerente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - inserito al n. 10 del suddetto ruolo e deciso con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto per prescrizione, è risultato, per un evidente disguido informatico, scritturato in modo anomalo, nel senso della inammissibilità del ricorso, così da sostituire il contenuto del dispositivo relativo al provvedimento inerente al procedimento n. 8 dello stesso ruolo - concernente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] -, procedimento deciso nel senso dell'inammissibilità del ricorso e invece risultato, a speculare causa del suddetto disguido tecnico, nel senso dell'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione; - Rilevata l'evidente natura materiale dell'errore determinativo della constatata inversione dei dispositivi, immediatamente contigui nel ruolo del suddetto relatore, rilievo confermato dalla chiara estraneità della statuizione estintiva all'oggetto e alle evenienze dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], considerata l'assenza, in quella impugnazione, di ogni questione relativa alla prescrizione, anche per la dirimente ragione che il reato oggetto di processo era assoggettato al regime dell'improcedibilità (regime antinomico a quello della prescrizione, in sede di impugnazione); questione di prescrizione invece specificamente dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso e corrispondentemente segnalata nella delibazione dello stesso; - [OSCURATO:PERSONA], quindi, che all'evidente disguido di natura materiale determinatosi nel corso del confezionamento telematico dei due dispositivi, debba procedersi al corrispondente emendamento, provvedendo alla relativa correzione de plano; 2 P.Q.MDeposC2ieri c' - C2 oggi Rornì, 2.2..

PlAr°, 2026-- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i ufficio in ordine ai procedimenti relativi ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (procedimento n, 4045/2026 R.G.) E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30/1071958 (procedimento n. 4021/2026 R.G.) per la correzione degli errori materiali nei dispositivi relativi ai provvedimenti del 14/05/2026 emessi nei rispettivi procedimenti dalla [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Esaminati gli atti del procedimento n. 17905/2026 R.G., avente ad oggetto la correzione di errore materiale promossa di ufficio con riferimento ai due dispositivi del ruolo dell'udienza in camera di consiglio della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] Sezione penale, del 14 maggio 2026, dispositivi relativi ai seguenti procedimenti: 1) procedimento n. 4045/2026 R.G. - inerente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 13 dicembre 2024 - inserito al numero d'ordine 10 del ruolo dell'udienza suddetta; 2) procedimento n. 4021/2026 R.G.- inerente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 21 novembre 2025 - inserito al numero d'ordine 8 del ruolo dell'udienza suddetta; - Rilevato che, come ha tempestivamente segnalato il relatore in entrambi i procedimenti (Cons. [OSCURATO:PERSONA]), è emerso, all'atto della redazione delle motivazioni, che il dispositivo del provvedimento relativo al procedimento n. 4045/2026 R.G. - inerente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - inserito al n. 10 del suddetto ruolo e deciso con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto per prescrizione, è risultato, per un evidente disguido informatico, scritturato in modo anomalo, nel senso della inammissibilità del ricorso, così da sostituire il contenuto del dispositivo relativo al provvedimento inerente al procedimento n. 8 dello stesso ruolo - concernente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] -, procedimento deciso nel senso dell'inammissibilità del ricorso e invece risultato, a speculare causa del suddetto disguido tecnico, nel senso dell'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione; - Rilevata l'evidente natura materiale dell'errore determinativo della constatata inversione dei dispositivi, immediatamente contigui nel ruolo del suddetto relatore, rilievo confermato dalla chiara estraneità della statuizione estintiva all'oggetto e alle evenienze dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], considerata l'assenza, in quella impugnazione, di ogni questione relativa alla prescrizione, anche per la dirimente ragione che il reato oggetto di processo era assoggettato al regime dell'improcedibilità (regime antinomico a quello della prescrizione, in sede di impugnazione); questione di prescrizione invece specificamente dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso e corrispondentemente segnalata nella delibazione dello stesso; - [OSCURATO:PERSONA], quindi, che all'evidente disguido di natura materiale determinatosi nel corso del confezionamento telematico dei due dispositivi, debba procedersi al corrispondente emendamento, provvedendo alla relativa correzione de plano; 2 P.Q.MDeposC2ieri c' - C2 oggi Rornì, 2.2.. PlAr°, 2026-- [OSCURATO:PERSONA]
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