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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36798/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati contestati ai ricorrenti, sono entrambi reiterativi di doglianze già presentate innanzi al giudice di merito e in questa sede puntualmente disattese con argomenti privi di vizi logici (si vedano le pagine 7-8 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza della condotta tipica e dell'elemento soggettivo del delitto di tentata estorsione); considerato in particolare che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai fatti trova piena spiegazione a pag. 8 della motivazione, ove si esplicitano le ragioni di fatto sulla base delle quali ritenere lo stesso pienamente coinvolto nei fatti; ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata per il calcolo della pena del primo ricorrente e pag. 9 con riferimento al secondo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati contestati ai ricorrenti, sono entrambi reiterativi di doglianze già presentate innanzi al giudice di merito e in questa sede puntualmente disattese con argomenti privi di vizi logici (si vedano le pagine 7-8 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza della condotta tipica e dell'elemento soggettivo del delitto di tentata estorsione); considerato in particolare che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai fatti trova piena spiegazione a pag. 8 della motivazione, ove si esplicitano le ragioni di fatto sulla base delle quali ritenere lo stesso pienamente coinvolto nei fatti; ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata per il calcolo della pena del primo ricorrente e pag. 9 con riferimento al secondo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob
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