CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 41724/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez. 1658/2025 CC – 20/11/2025 R.G.N. 28632/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe. la Corte di appello di Bologna ha rigettato il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza n. 1083 del 12/11/2024 emessa dal Tribunale di Rimini, che ha condannato il ricorrente – giudicato in assenza – alla pena di dieci anni e due mesi di reclusione ed euro 45.000 di multa per il delitto previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (in relazione alla detenzione di circa 518 grammi di cocaina, con percentuale di principio attivo pari al 73%). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41724/2025 Roma, lì, 30/12/2025 2. Il ricorrente impugna l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, deducendo, in un unico motivo di ricorso, violazione della legge processuale e vizio di motivazione, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La Corte di appello di Bologna avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti indici positivi tali da far ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della pendenza del processo, così violando il dettato dell’art. 175, comma 2.1 e 2-bis, cod. proc. pen. In particolare, sarebbero stati erroneamente interpretati come indici positivi della conoscenza della pendenza del processo il contegno di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’intervento della polizia giudiziaria (posto che egli si è dato alla fuga in un momento in cui nemmeno era radicato il procedimento penale); sarebbe stato attribuito erroneamente rilievo alla dichiarazione di latitanza (peraltro, dichiarata nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 296 cod. proc. pen.); sarebbe stato attribuito rilievo – in modo illogico e con travisamento dei fatti – al contegno di [OSCURATO:PERSONA] dopo la fuga (in relazione ai contatti intercorsi con la sua padrona di casa). Inoltre, per corroborare la propria interpretazione, la Corte di appello di Bologna avrebbe valorizzato alcuni precedenti giurisprudenziali (tanto della Corte di giustizia, quanto della Corte Edu, quanto, infine, di questa Corte), trascurando però la diversità dei casi esaminati in quelle decisioni. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, evidenziando come il ricorrente sia stato dichiarato latitante e rimarcando che egli non ha offerto prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e dell’impossibilità incolpevole di proporre tempestivamente appello. Sulla scorta di tali argomenti, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È necessario, preliminarmente, dare conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] – dichiarato latitante nel corso del procedimento e giudicato in assenza – è stato condannato dal Tribunale di Rimini alla pena di dieci anni e due mesi di reclusione e di 45.000 euro di multa, con sentenza emessa in data 13 settembre 2024. La sentenza non è stata tempestivamente impugnata ed è divenuta irrevocabile in data 12 novembre 2024. In data 16 dicembre 2024, viene notificato a [OSCURATO:PERSONA] un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, tra le quali figura la pena inflitta con la citata condanna. Solo in quel momento – si sostiene nel ricorso – [OSCURATO:PERSONA] viene a conoscenza del fatto che egli è stato condannato dal Tribunale di Rimini con sentenza del 13 settembre 2024. In data 14 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] formula istanza di restituzione nel termine per impugnare la citata sentenza, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1 e comma 2-bis, cod. proc. pen. 3. La Corte di appello di Bologna respinge la richiesta di restituzione nel termine, valorizzando una serie di elementi indicativi del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si è volontariamente sottratto al giudizio. È utile ripercorrere gli elementi valorizzati in sede di merito. 3.1. La Corte di appello ha evidenziato che: (i) in data 13 giugno 2022, la polizia giudiziaria ha effettuato un appostamento presso uno stabile che si ipotizzava frequentato da uno spacciatore di cittadinanza albanese; quel giorno, gli operatori di polizia giudiziaria notano giungere un uomo in monopattino, con una busta in mano; questi, alla vista del personale di polizia, lascia la busta (ove verrà rinvenuto mezzo chilogrammo di cocaina) e si dà alla fuga; gli operatori di polizia giudiziaria – quello stesso giorno – individuano il possibile alloggio del fuggitivo; entrano in contatto con la proprietaria (e accertano che questa ha ricevuto messaggi da tale “Bleri” – corrispondente al nome del ricorrente – che le raccomandava di non consentire che «gli sbirri» prendessero i suoi documenti) e, controllato l’alloggio, vi trovano altro stupefacente e materiale per il confezionamento di dosi, oltre al passaporto del ricorrente; gli operatori di polizia giudiziaria danno atto del fatto che la fotografia corrispondeva a quella dell’uomo da loro visto e datosi alla fuga; (ii) il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini – con ordinanza emessa in data 22 giugno 2022 – applica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, rimasta ineseguita per irreperibilità del destinatario del provvedimento; (iii) in data 17 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari emette decreto di latitanza (ritenendo indicative della volontà di sottrarsi alla misura cautelare «la dinamica dei fatti descritta nell’ordinanza impositiva (…)», valorizzando, in particolare, «la fuga dell’imputato, vistosi scoperto e la sua accertata irreperibilità già pochi giorni dopo la consumazione del reato»; (iv) il decreto di fissazione dell’udienza preliminare – fissata per il 13 giugno 2023 – è stato notificato al difensore di ufficio, nominato all’atto dell’emissione del decreto di latitanza; (v) il Giudice per l’udienza preliminare – all’udienza del 13 giugno 2023 – ha disposto ricerche di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non esservi elementi indicativi della sua conoscenza della pendenza del processo; sennonché, alla successiva udienza del 14 novembre 2023, il Giudice per l’udienza preliminare – valorizzando i medesimi indici considerati dal G.i.p. per l’emissione del decreto di latitanza (e la stessa esistenza di tale decreto) – ha disposto procedersi in assenza del ricorrente; (vi) nella successiva fase dibattimentale, il Tribunale ha confermato il giudizio di sussistenza di elementi per procedere in assenza dell’imputato; oltre agli elementi già valorizzati dal G.u.p., il Tribunale ha dato rilievo al fatto che una molteplicità di elementi – i messaggi inviati alla proprietaria dell’alloggio; il mancato rientro nell’alloggio dopo la fuga; la necessaria consapevolezza – da parte del fuggitivo – che la polizia aveva inevitabilmente trovato il suo passaporto, conseguentemente identificandolo; l’esistenza di un precedente arresto per detenzione di stupefacenti risalente al 2017 – dimostra in modo univoco che il ricorrente sapeva di essere stato identificato e che sarebbe stato inevitabilmente sottoposto a giudizio; sicché, la considerazione complessiva di tali dati di fatto e di tali comportamenti dell’imputato ha indotto il Tribunale a concludere che il ricorrente si sia volontariamente sottratto al giudizio. 3.2. La Corte di appello di Bologna – valutati i fatti sopra sintetizzati – ha dunque ritenuto: (i) da un lato, che sussistano indici positivi di conoscenza della pendenza del processo da parte del ricorrente; (ii) dall’altro lato, che sussistano chiari elementi indicativi della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi al giudizio e alla misura cautelare applicata nei suoi confronti; (iii) infine, che il ricorrente – nel formulare richiesta di restituzione nel termine – non abbia offerto la «prova contraria richiesta dall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.». Tale conclusione – secondo la Corte di appello – è conforme alle disposizioni processuali in materia di giudizio in assenza, anche ove esse siano interpretate alla luce della direttiva 2016/343 UE e alla luce delle previsioni dell’art. 6 Conv. Edu. Per corroborare le proprie conclusioni, la Corte di appello di Bologna ha evocato precedenti della giurisprudenza di legittimità (vengono citate Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279420 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 10376 del 20/02/2025, K., non mass.; Sez. 2, Sentenza n. 9109 del 09/01/2025, C., non mass.) e della giurisprudenza sovra-nazionale (viene citata CGUE, quarta sezione, sentenza 16 gennaio 2025, in causa C‑644/23, Stangalov; vengono altresì citate: Corte Edu, 4 dicembre 2001, caso Iavarazzo c. Italia; Corte Edu, 12 luglio 2007, caso Pititto c. Italia; Corte Edu, 5 settembre 2019, caso Rizzotto c. Italia). 4. Nel caso in esame, il ricorrente – allegando di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo – ha azionato il rimedio codificato dall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. 4.1. L’istituto in esame ha aree di interferenza con il rimedio straordinario della rescissione del giudicato, disciplinato dall’art. 629-bis cod. proc. pen. (destinato ad operare allorché l’interessato sia stato dichiarato assente «in mancanza dei presupposti di legge»). In giurisprudenza, si è evidenziato che si tratta di rimedi diversi per natura, ambito applicativo, "petitum", ed effetti conseguibili (Sez. 5, n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani, Rv. 287764 – 01), mettendo in discussione la stessa ammissibilità di una richiesta di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., che sia stata proposta in luogo di quella (ritenuta appropriata) di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 26679 del 22/05/2025, D., Rv. 288359 – 01; in senso conforme, con riferimento alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, Sez. 4, Sentenza n. 863 del 03/12/2021 Cc. (dep. 13/01/2022 ) Rv. 282566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 33647 del 08/07/2022 Cc. (dep. 13/09/2022 ) Rv. 283474 – 01; Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, De, Rv. 269665 – 01). 4.2. A ben vedere, il dato testuale delle disposizioni che vengono in rilievo non avvalora del tutto una simile impostazione. Infatti: (i) l’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede che si possa procedere in assenza «anche quando [il giudice] ritiene altrimenti provato che [l’imputato] ha effettiva conoscenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole»; (ii) l’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. dispone che l’imputato possa essere restituito nel termine per impugnare la sentenza, qualora provi «di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo (…)»; (iii) l’art. 629-bis cod. proc. pen. prevede che la rescissione del giudicato può essere chiesta qualora l’imputato provi di essere stato «dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen. (…)». 4.3. Vi è dunque un’area di interferenza tra il rimedio previsto dall’art. 629- bis e il rimedio previsto dall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (che si dà nel caso di un imputato dichiarato assente, ancorché non avesse «effettiva conoscenza della pendenza del processo»). In tale evenienza, stando al dato letterale proposto dalle due disposizioni che vengono ora in rilievo (artt. 175 e 629-bis cod. proc. pen.), la persona che alleghi di non avere avuto «effettiva conoscenza del processo» ha la possibilità di azionare tanto il rimedio della rescissione del giudicato (qualora coltivi l’obiettivo processuale più radicale di ottenere la revoca della sentenza), quanto il rimedio della richiesta di restituzione nel termine (qualora coltivi il più circoscritto obiettivo processuale di ottenere la mera possibilità di impugnare la sentenza pronunciata in sua assenza). Si tratta di rimedi che – almeno in parte – possono concorrere: la rescissione del giudicato è più circoscritta nei suoi presupposti, ma ha effetti più penetranti sulla sorte della sentenza emessa nei confronti della persona giudicata in assenza; per contro, la restituzione nel termine ha effetti meno dirompenti, consentendo solo il recupero della possibilità di impugnare la sentenza; tuttavia, essa è rimedio di carattere più generale quanto ai presupposti (essendo il perimetro degli stessi diverso, ma nel senso che esso è più ampio e tale da ricomprendere anche quelli che darebbero accesso alla rescissione del giudicato). Il dato positivo, dunque, disegna – fors’anche per un difetto di coordinamento tra i vari interventi riformatori che si sono succeduti dalla riforma del giudizio in assenza – un concorso di rimedi, non necessariamente da interpretare come alternativi tra loro (se non altro, per l’assenza di disposizioni di legge che sanciscano in modo esplicito sanzioni di inammissibilità). Nel caso in esame, come anticipato, il ricorrente deduce di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo e aziona pertanto – con richiesta ritenuta ammissibile dal Collegio – il rimedio della restituzione nel termine per impugnare. 4.4. A ciò si deve aggiungere un’altra osservazione che dimostra ulteriormente l’ammissibilità della richiesta avanzata nel caso concreto. Anche ove non si condividesse la ricostruzione che precede in ordine al “concorso di rimedi” (tra loro non necessariamente alternativi), la richiesta proposta dal ricorrente sarebbe comunque ammissibile. Infatti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato emesso un decreto di latitanza e il giudice di cognizione ha valutato anche detto presupposto tra quelli che hanno fondato la decisione di procedere in sua assenza. Siccome, l’ordinanza che ha accertato la sussistenza dei presupposti per procedere in assenza dell’imputato è stata emessa (in data 14 novembre 2023) successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, trova applicazione la attuale disciplina del giudizio in assenza; essa, all’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. indica la previa emissione di un decreto di latitanza tra i presupposti per procedere in assenza, «anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2» (ossia, anche al di fuori dei casi in cui il giudice ritenga altrimenti provato che l’interessato ha conoscenza del processo). Ne discende che – essendo stato [OSCURATO:PERSONA] dichiarato assente anche in ragione della sua dichiarata latitanza – si versa in un caso di assenza che, quantomeno dal punto di vista formale, è stata “ben dichiarata”. Ciò premesso, si osserva che l’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 prevede che le disposizioni dell'articolo 175 cod. proc. pen., come modificato dal citato decreto legislativo, si applicano ai casi – come quello in esame – in cui la sentenza è stata pronunciata in data successiva all’entrata in vigore della riforma. Ne discende la possibilità di applicare l’art. 175 cod. proc. pen. al caso di [OSCURATO:PERSONA] (posto che quest’ultimo allega di non avere avuto conoscenza effettiva della pendenza del processo, nonostante la, formalmente rituale, dichiarazione di assenza). Da quanto sopra discende che una piana lettura del dato testuale codificato dall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. impone di ritenere l’ammissibilità del rimedio azionato dal ricorrente nel caso di specie. 5. Occorre, a questo punto e alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 175 cod. proc. pen., verificare se – nonostante l’intervenuta dichiarazione di assenza – l’imputato non abbia avuto «effettiva conoscenza della pendenza del processo». Del resto, si tratta di eventualità esplicitamente considerata dalla disposizione qui in esame, sul cui dato letterale occorre soffermarsi. 5.1. L’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. pone enfasi sulla conoscenza della pendenza del processo: essa deve essere «effettiva»; il che – come si vedrà – significa che non possono ritenersi sufficienti mere presunzioni, né semplificazioni probatorie dalle quali inferire una volontà di sottrazione al processo. La necessità che l’imputato abbia «effettiva conoscenza della pendenza del processo» è il riflesso – sul piano della normazione di rango primario – di principi affermati dalla Carta costituzionale e da fonti sovranazionali. Limitando all’essenziale i riferimenti, si può qui ricordare che la Corte costituzionale ha rimarcato che «il diritto dell’imputato di presenziare al processo ha natura di diritto fondamentale, garantito dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, innanzitutto attraverso la pienezza del contraddittorio» (Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2023, considerato in diritto 10). [OSCURATO:PERSONA] ha più volte chiarito che l’obbligo di garantire all’imputato il diritto di essere presente nell’aula d’udienza è uno degli “elementi essenziali” dell’articolo 6 Conv. Edu (tra le altre, Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA], sentenza 18 ottobre 2006, caso Hermi c. Italia, §§ 58-59; Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA], sentenza 1 marzo 2006, caso Sejdovic c. Italia, §§ 81 e 84; Corte Edu, seconda sezione, sentenza 25 ottobre 2016, caso Arps c. Croazia, § 28, Corte Edu, prima sezione, sentenza 24 giugno 2005, caso Stoichkov c. Bulgaria, § 56). Sul piano del diritto dell’Unione europea, assumono rilievo l’art. 47 (diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) e l’art. 48 (Presunzione di innocenza e diritti di difesa) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e – con maggior grado di dettaglio – le previsioni della Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (e, in particolare, dei considerando 33, 35 e 39 e degli artt. 1, par. 1, lett. b), 8 e 9 della citata direttiva). La rilevanza costituzionale e la natura di diritto fondamentale del diritto di partecipazione effettiva al processo, rilevante anche per il diritto dell’Unione europea e per il sistema convenzionale, impongono evidentemente all’operatore del diritto di interpretare le fonti di rango primario anche alla luce delle fonti sovraordinate, tenendo conto anche della pertinente giurisprudenza sovranazionale, in una necessaria attività di interpretazione adeguatrice. 5.2. Chiarita la consistenza di diritto fondamentale del diritto a presenziare al processo (salve le eccezioni, di cui si dirà) occorre aggiungere che tale «effettiva conoscenza» non è da riferire alla generica consapevolezza della pendenza di un procedimento penale, bensì alla effettiva conoscenza della pendenza di un processo, con piena conoscenza della data, dell’ora e del luogo in cui verrà celebrato il giudizio. Per potere esercitare compiutamente il diritto fondamentale di partecipare al processo, è necessario che l’interessato «venga informato dello svolgimento di un'udienza di modo che non solo abbia conoscenza della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà l'udienza, ma abbia anche tempo sufficiente per preparare la sua difesa e recarsi in aula» (Corte Edu, terza sezione, sentenza 28 agosto 2019, caso [OSCURATO:PERSONA] c. Russia, § 65, che evidenzia che ciò risponde anche all’interesse dell’amministrazione della giustizia). Guardando al quadro del diritto UE, anche l’art. 8 della direttiva (UE) 2016/343 evoca in modo la necessità che l’interessato possa esercitare il diritto a partecipare al «processo». Anche sul piano del diritto interno, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina processuale dal decreto legislativo n. 150/2022, è chiarito che l’imputato deve essere consapevole della pendenza del «processo» e non, genericamente, della pendenza di un procedimento penale (cfr. artt. 420-bis, comma 2, 554-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Del resto – anche nel vigore della precedente formulazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. (che alludeva alla conoscenza del “procedimento”) – la giurisprudenza era giunta a conclusioni analoghe, affermando – anche in una prospettiva adeguatrice del diritto interno alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 – che «l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium"» (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01, con riferimento alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67). In conclusione: l’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. indica chiaramente quale debba essere l’oggetto della «effettiva conoscenza»: l’imputato deve avere effettiva conoscenza della «pendenza del processo», con conoscenza del contenuto dell’imputazione, della data, ora e luogo fissati per la celebrazione del giudizio. Sicché – e salvo quanto si dirà nel prosieguo – non è sufficiente la generica consapevolezza, da parte dell’interessato, di potere essere sottoposto ad un procedimento penale. 6. Il diritto fondamentale a presenziare al processo (e il diritto ad essere informato delle accuse, oltre che del luogo, data e ora della sua celebrazione, che costituisce il presupposto per l’esercizio di tale diritto fondamentale) è, evidentemente, un diritto rinunciabile. La rinuncia a partecipare al giudizio può essere espressa, oppure può essere tacita. Non si pongono particolari problemi in caso di rinuncia espressa (ipotesi che, comunque, qui non rileva). Problemi interpretativi si pongono, invece, quando si discuta di rinuncia tacita ad esercitare il diritto fondamentale a partecipare al processo. L’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. – nella attuale formulazione – prevede che si possa procedere in assenza dell’imputato quando il giudice ritiene provato che egli sia a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza sia dovuta ad una «scelta volontaria e consapevole». Il dato testuale rende chiaro che i due presupposti (conoscenza del processo, da un lato, consapevolezza e volontarietà della scelta di non parteciparvi, dall’altro lato) debbono coesistere. L’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. prevede altresì la possibilità di procedere in assenza dell’imputato quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. 7. Nel caso ora in esame, come già evidenziato sopra (al considerato in diritto 3.1), la Corte di appello ha attribuito rilievo ad elementi sintomatici della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della pendenza del processo e della sua volontà di sottrarsi alla sua celebrazione. Sicché la sua assenza dalla scena processuale sarebbe consapevole e volontaria. 7.1. Viene, anzitutto, in rilievo il valore attribuito alla dichiarazione di latitanza. È preliminarmente necessario evidenziare che il decreto di latitanza emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato emesso nel vigore della precedente formulazione dell’art. 296 cod. proc. pen. Come è noto, il testo dell’art. 296 cod. proc. pen. è stato modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, con l’introduzione di un periodo (nel corpo del secondo comma) che pone enfasi sulla necessità che la persona destinataria di una misura cautelare rimasta ineseguita abbia «effettiva conoscenza della misura» e che vi sia prova della sua «volontà di sottrarvisi». Tali requisiti – la cui introduzione intende rafforzare i presidi di garanzia per la persona sottoposta a procedimento penale – non figuravano nella formulazione del testo dell’art. 296 cod. proc. pen. che era in vigore al momento dell’emissione del decreto di latitanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che la previa emissione di un decreto di latitanza – tanto più se emesso nel vigore della precedente formulazione dell’art. 296 cod. proc. pen. – non può costituire, di per sé considerato, adeguato presupposto per ritenere che si possa procedere in assenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. (conf. Sez. 1, n. 17338 del 21/01/2021, Darif, Rv. 281218; Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017 Cobo, Rv. 270029; più di recente, Sez. 3, n. 28985 del 03/07/2025, N., non mass.). Del resto, già le Sezioni unite di questa Corte – nel vigore della precedente disiciplina – avevano escluso che la dichiarazione di latitanza potesse essere valorizzata, di per sé, quale indice di «certezza della pendenza del procedimento» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 – 01, considerato in diritto 10.1). Altri precedenti di questa Corte escludono – anche con riferimento alla disciplina in materia di processo in assenza attualmente vigente – che la dichiarazione di latitanza possa costituire «un indice legale di conoscenza una presunzione non altrimenti vincibile, facendo arretrare il sistema processuale al tempo in cui fu ritenuto concordemente inadeguato a garantire l'effettività del diritto alla partecipazione dell'imputato al processo»; in atri termini, permane «[l’]obbligo del giudice verificare la sussistenza di indici concreti da cui poter desumere che l'imputato latitante avesse avuto effettiva conoscenza della esistenza del processo e della citazione in giudizio» (così, Sez. 1, n. 2078 del 12/12/2023, dep. 2024, Pg, Rv. 285717 – 01, in motivazione e non massimata sul punto, al considerato in diritto 4.1.; contra, per la sufficienza del mero decreto di latitanza, ai fini della procedibilità in assenza, Sez. 2, n. 2343 del 24/11/2023, dep. 2024, Hoxha, non massimata). 7.2. Giova evidenziare che la conclusione appena rassegnata – sull’impossibilità di inferire dalla mera dichiarazione di latitanza la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per procedere in assenza – si pone in linea con la normativa convenzionale e con il diritto dell’Unione europea. 7.2.1. Al riguardo, è il caso di evidenziare che le Sezioni unite Ismail – nel giungere a tale approdo ermeneutico – valorizzano proprio la giurisprudenza della Corte Edu formatasi sull’art. 6 della Convenzione (parte della quale, peraltro, citata anche nel provvedimento impugnato); le Sezioni unite, infatti, ricordano come la Corte Edu abbia ritenuto garanzia insufficiente – per escludere la violazione del diritto fondamentale a partecipare al processo – l’emissione di un decreto di latitanza (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 – 01, considerato in diritto 10.1, evoca i casi Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA], sentenza 1 marzo 2006, caso Sejdovic c. Italia, § 87; Corte Edu, sentenza 12 febbraio 1985, caso Colozza c. Italia, § 28; Corte Edu, prima sezione, sentenza 5 settembre 2019, caso Rizzotto c. Italia, § 53). 7.2.2. Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea – in diverse sentenze – ritiene che il semplice fatto di essere stati dichiarati latitanti non consenta automaticamente di ritenere che vi sia stata una volontaria rinuncia a presenziare al processo. La Corte di giustizia (CGUE, Quarta sezione, sentenza 19 maggio 2022, causa C-569/20, Spetsializirana prokuratura) ha, infatti, evidenziato che, nei casi previsti dal considerando 39 della direttiva – relativi ai casi di fuga o latitanza – può essere consentito procedere anche in assenza dell’interessato (CGUE, Quarta sezione, sentenza 19 maggio 2022, causa C-569/20, cit., par. 44). Tuttavia, anche le persone datesi alla fuga o latitanti – quando non sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 8, par. 2, della direttiva – hanno diritto alle garanzie previste dall’art. 8, par. 4 (relative alla possibilità di impugnare la decisione e di essere informati di tale diritto ad ottenere un nuovo giudizio); secondo la Corte di giustizia, infatti, la direttiva osta «a una normativa nazionale che esclude il diritto a un nuovo processo per il solo motivo che l’interessato si è dato alla fuga e che le autorità non sono riuscite a rintracciarlo» (CGUE, Quarta sezione, sentenza 19 maggio 2022, causa C-569/20, cit., par. 46). In definitiva, alla luce degli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 la persona che – sussistendone le condizioni (tra le quali vengono evocate anche la fuga o la latitanza) – è stata giudicata e condannata in assenza «deve, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza». 8. La mera dichiarazione di latitanza non è condizione sufficiente per ritenere automaticamente che l’imputato avesse «effettiva conoscenza della pendenza del processo». Il che impone di concludere che – ove l’interessato sia stato giudicato in assenza – egli ha diritto ai rimedi previsti dall’art. 8, par. 4, della Direttiva (UE) 2016/343 (di cui, a seconda dei casi, sono espressione, sul piano del diritto interno, gli artt. 175, comma 2.1. e 629-bis cod. proc. pen.). Ciò purché non vi siano elementi per ritenere che egli si sia deliberatamente sottratto al giudizio. La Corte di giustizia ha infatti chiarito che il diritto alla riapertura del processo può – alla luce della direttiva – anche essere negato, purché «da indizi precisi e oggettivi risulti che [l’interessato] ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo» (CGUE, Quarta sezione, sentenza 19 maggio 2022, causa C-569/20, cit., par. 59). 9. Occorre dunque soffermarsi sulla nozione di «volontaria sottrazione» alla conoscenza della pendenza del processo. 9.1. Nel provvedimento impugnato si cita un precedente della Corte di giustizia dell’UE in cui si è ritenuto non incompatibile con il tenore della direttiva escludere il diritto ad un nuovo processo ai sensi dell’art. 8, par. 4, della direttiva nel caso in cui vi sia stata volontaria sottrazione alla celebrazione del giudizio; la Corte di appello di Bologna richiama, in particolare, un passaggio di una decisione, in cui la Corte di giustizia ha affermato che ricorre un’ipotesi di volontaria sottrazione alla celebrazione del giudizio quando «l’interessato si è deliberatamente sottratto all’azione giudiziaria dandosi alla fuga sebbene disponesse di informazioni che gli consentivano di sapere che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti, che risulti dalle circostanze del caso di specie che l’interessato si è dato alla fuga dopo aver compreso che sarebbe stato molto probabilmente citato in giudizio dinanzi a un tribunale» (CGUE, Quarta sezione, sentenza 16 gennaio 2025, causa C-644/23, Stangalov, par. 41). Detta decisione, peraltro, richiama – a sua volta – una decisione della Corte Edu che affermerebbe analogo principio (viene evocata Corte EDU, 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Bulgaria, § 48). 9.2. Valorizzando tali precedenti, la Corte di appello di Bologna ha ritenuto che gli elementi di fatto sopra riassunti al considerato in diritto 3.1. fossero dimostrativi in modo univoco della volontà del ricorrente di sottrarsi alla celebrazione del giudizio. 9.3. Prima di esaminare nel merito gli elementi valorizzati dalla Corte di appello di Bologna, occorre considerare i precedenti delle Corti sovranazionali valorizzati nella decisione impugnata. Tale esame consente infatti di constatare che essi sono relativi a casi diversi da quello in esame (talora, profondamente diversi). 9.3.1. Il precedente della Corte di giustizia valorizzato nel provvedimento impugnato è relativo infatti ad un caso diverso, in cui l’interessato aveva già comunicato alle autorità incaricate il proprio domicilio e aveva già ricevuto notifica di un «atto di imputazione preliminare»; considerate tali circostanze, la Corte di giustizia ha ritenuto che – ove l’atto di imputazione definitivo coincida (in fatto e in diritto) con l’imputazione preliminare già comunicata e ove la notifica del decreto di citazione a giudizio sia impossibile per essersi l’imputato reso irreperibile all’indirizzo preventivamente comunicato – può eventualmente qualificarsi tale comportamento come indicativo di volontaria sottrazione «all’azione della giustizia» (CGUE, Quarta sezione, sentenza 16 gennaio 2025, causa C-644/23, Stangalov, par. 39). Resta allora intatto il rilievo da attribuire al principio espresso dalla Corte di giustizia in una precedente decisione: «la rinuncia al diritto di comparire all’udienza deve risultare in modo inequivocabile ed essere accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità» (CGUE, Quarta sezione, sentenza 19 maggio 2022, causa C-569/20, Spetsializirana prokuratura, par. 52). L’accertamento del carattere “inequivocabile” della rinuncia a comparire al giudizio o della volontà di sottrarsi alla giustizia è, evidentemente, responsabilità dei giudici di cognizione. 9.3.2. Anche il precedente della Corte Edu richiamato dalla Corte di giustizia è diverso dal caso in esame, posto che, anche in quel caso, vi era già stato un contatto tra l’autorità giudiziaria e la persona accusata di un reato, che aveva anche comunicato il luogo presso il quale effettuare le comunicazioni giudiziarie (Corte EDU, 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Bulgaria, § 48). La Corte di appello di Bologna ha poi evocato – per corroborare le proprie conclusioni – due ulteriori precedenti della Corte Edu. Il caso Iavarazzo contro Italia e il caso Pititto contro Italia. Sennonché, dette sentenze non avvalorano le conclusioni che vi legge la Corte di appello. Nel caso Pititto, la Corte Edu ha riconosciuto la violazione dell’art. 6, §§ 1 e 3, Conv. Edu in un caso in cui l’interessato, dichiarato latitante e condannato in contumacia, aveva visto respingere la richiesta di restituzione nel termine per impugnare (cfr. Corte Edu, Seconda sezione, sentenza 12 giugno 2007, Pititto c. Italia, par. 65-73). Sicché l’evocazione di quel precedente non conforta le conclusioni raggiunte nel provvedimento impugnato. Anche il caso Iavarazzo è diverso da quello in esame. Senza diffondersi oltre il necessario, qui basti dire che – nel caso esaminato dalla Corte Edu – Iavarazzo lamentava l’esistenza di violazioni dell’art. 6 Conv. Edu per essere stato giudicato in contumacia essendone stata dichiarata la latitanza. Ciò posto, se è vero che in quella decisione la Corte Edu – nel dichiarare irricevibile il ricorso – ha affermato di poter interpretare la fuga davanti alla Polizia come volontà di sottrarsi alla giustizia, tale da legittimare la celebrazione di processi in assenza, è altrettanto vero che, in quello stesso caso, non era in discussione il fatto che, comunque, Iavarazzo fosse consapevole della effettiva pendenza di un procedimento a suo carico (posto che egli – pur in modo difforme dalle regole processuali – nominò un difensore di fiducia, con comunicazione inviata a mezzo telegramma alla Procura della Repubblica che stava conducendo le indagini; cfr. Corte Edu, Seconda sezione, sentenza 4 dicembre 2001, Iavarazzo c. Italia). Sicché resta immutato il valore delle affermazioni rese dalla Corte Edu nel caso Sejdovic: la rinuncia deve essere consapevole e informata; se all'imputato non vengono notificate personalmente le accuse a suo carico, la rinuncia a comparire e a difendersi non può essere dedotta dalla semplice qualità di latitante, fondata su una presunzione priva di sufficiente base fattuale; non spetta all'accusato provare che non intendeva sottrarsi alla giustizia, né che la sua assenza era dovuta a cause di forza maggiore (Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA], sentenza 1 marzo 2006, caso Sejdovic c. Italia, §§ 86- 87); la prova della volontà di sottrarsi al processo deve essere non equivoca (Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA], sentenza 1 marzo 2006, caso Sejdovic c. Italia, § 99). 9.3.3. In linea con le indicazioni della Corte di giustizia UE e della Corte Edu – sulla necessità che la volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo debba fondarsi su elementi non equivoci – si colloca anche la giurisprudenza di legittimità che, nella sentenza Ismail, pur dando atto dell’impossibilità di tipizzare in astratto le condotte interpretabili come non equivoche, sottolinea la necessità di non dilatare il perimetro applicativo della nozione di “volontaria sottrazione” in termini non sufficientemente selettivi; una simile scelta interpretativa, infatti, si risolverebbe in «una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279420 – 01, considerato in diritto 14). 10. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che la motivazione della Corte di appello sia viziata, per avere inferito dalla mera circostanza della fuga di [OSCURATO:PERSONA] alla vista degli operatori di polizia giudiziaria una non equivoca volontà di sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo. 10.1. Scrive la Corte di appello: «è evidente che il controllo di polizia del 13/06/2022 sarebbe esitato nell’arresto e nella adozione di una misura cautelare (…). La concatenazione causale tra il controllo, l’arresto e la misura era quindi prevedibile con matematica certezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] (…). Deve aggiungersi che altrettanto certo doveva apparire al [OSCURATO:PERSONA] l’inizio di un processo a suo carico per detenzione di stupefacenti (…) e, in relazione allo specifico ed indefettibile presupposto della identificazione dell’indagato (…), è sufficiente osservare che (…) fu sequestrato anche il passaporto del [OSCURATO:PERSONA] (…) e che è assai anomalo – meglio, inverosimile – che egli non si sia curato per circa due anni della sorte del proprio documento (…); è invece da ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] non abbia più osato far ritorno nell’appartamento (….) per l’unica ragione che egli sapeva che quel domicilio era stato individuato dalla Polizia». La Corte di appello aggiunge poi che «la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo quale presupposto della dichiarazione di assenza non richiede affatto che questo sia già pendente, né è necessario che la condotta dell’imputato resosi irreperibile sia precipuamente finalizzata a sottrarsi alla conoscenza del processo». Nemmeno – data la semplicità del fatto oggetto del giudizio – deve annettersi particolare rilievo alla «questione dell’ignoranza dell’esatto contenuto della vocatio in ius», posto che «il fatto di reato che prevedibilmente poteva essere contestato era assolutamente elementare e prevedibile da parte del [OSCURATO:PERSONA]». 10.2. Le scansioni motivazionali ricavano dimostrazione circa la non equivoca volontà di sottrazione al processo, procedendo – more geometrico – dal coinvolgimento in un fatto di rilievo penale, per inferirne la necessaria consapevolezza di essere stato identificato, cui segue la necessaria consapevolezza di essere destinatario di misura cautelare, cui segue la necessaria consapevolezza di essere inevitabilmente coinvolto in un processo penale, nell’ambito del quale il ricorrente avrebbe dovuto rispondere di accuse il cui contenuto gli era necessariamente noto. 10.3. Si tratta, come anticipato, di motivazione viziata (che, implicitamente, muove dal postulato della evidente responsabilità dell’imputato in relazione al reato oggetto di giudizio, aspetto questo potenzialmente contrastante con la presunzione di innocenza). Ciò premesso, si osserva che le condotte di [OSCURATO:PERSONA], valorizzate dalla Corte di appello nei termini sopra sintetizzati, non possono essere interpretate come indici necessariamente sintomatici della volontà non equivoca di sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo. [OSCURATO:PERSONA], per esempio, potrebbe avere ignorato che la polizia giudiziaria lo abbia identificato (non emergendo elementi che dimostrino che egli sapesse del sequestro del suo passaporto e dell’identificazione effettuata dagli operatori di polizia giudiziaria esaminando la fotografia). Anche la fuga e il mancato rientro nell’alloggio sino ad allora occupato è dato non univocamente indicativo della volontà di sottrarsi al giudizio per i fatti accaduti il 13 giugno 2022 (considerato che [OSCURATO:PERSONA], già condannato per reati in materia di stupefacenti, poteva anche temere che la precedente condanna potesse essere messa in esecuzione; ciò che spiegherebbe altrimenti – e non necessariamente con la volontà di sottrarsi a “questo” giudizio – la sua decisione di non fare ritorno nell’alloggio ove abitava). Si aggiunge – a corredo delle osservazioni sinora sviluppate – un’osservazione. Il caso in esame presenta alcune analogie con quello esaminato dalle Sezioni unite Ismail. In esso, il Procuratore generale ricorrente aveva sostenuto che «ai fini della conoscenza richiesta per procedere in absentia è sufficiente che la parte sappia che un procedimento penale potrà essere iniziato (…). Ciò dimostra che la qualità di persona sottoposta alle indagini non è affatto condizionata dalla iscrizione formale; occorre, invece, valutare se la assenza sia frutto di una scelta volontaria [il che, in quel caso, sarebbe stato dimostrato dal comportamento elusivo dell’interessato che aveva fornito false generalità, evidentemente per sottrarsi alla giustizia; n.d.e.]». Il Procuratore generale – nel caso Ismail – aveva anche evidenziato che «quando l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza nel tenersi informato vi sia la condizione di colpevole mancata conoscenza del processo». L’esito del caso Ismail dimostra che tali comportamenti elusivi (prima dell’avvio del procedimento) e/o negligenti (dopo l’avvio del procedimento) non sono stati ritenuti decisivi dalle Sezioni unite per ritenere che l’interessato si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. Il che pone la presente decisione in linea di coerenza con detta sentenza delle Sezioni unite. 10.4. Tornando all’oggetto di questo giudizio, si deve evidenziare che, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA]: non ha avuto contatti con l’autorità giudiziaria; non ha dichiarato o eletto domicilio; non ha avuto conoscenza di chi fosse il suo difensore, né ha avuto contatti con lui; non ha ricevuto notifica dell’imputazione; non ha avuto notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Emerge poi che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conoscenza del processo soltanto in data 16 dicembre 2024, allorché gli è stato notificato l’ordine di esecuzione della pena da eseguire. Essendo gli elementi valorizzati dal giudice di merito non adeguati a dimostrare la effettiva conoscenza della pendenza del processo o la inequivoca volontà di sottrarsi ad esso, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, restituendo [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. 10.5. Tale conclusione previene altresì violazioni del diritto convenzionale, posto che la Corte Edu ha affermato che vi è diniego di giustizia quando una persona condannata in absentia non può ottenere successivamente che un giudice, dopo averla sentita, si pronunci nuovamente sulla fondatezza dell’accusa in fatto e in diritto, sebbene non vi sia la prova che costui abbia rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi o che abbia avuto l’intenzione di sottrarsi alla giustizia (Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA], sentenza 1 marzo 2006, caso Sejdovic c. Italia, § 82). 10.6. Pur essendo stata posta in esecuzione la sentenza di condanna per cui è qui accordata la restituzione nel termine per proporre impugnazione, la presente sentenza non comporta la scarcerazione dell’imputato (quand’anche detenuto), posto che, dagli atti, emerge che, nei confronti del ricorrente, nel corso del procedimento, era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, che non risulta avere perso efficacia. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituisce [OSCURATO:PERSONA] nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1083 del 13 giugno 2024. Così deciso il 20/11/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]