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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17133/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione assunta in data 11/04/2024 dal Giudice monocratico del Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per essersi posto alla guida di una autovettura senza esser munito di patente di guida, in quanto revocatagli, essendo egli sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di Carini per anni tre, a decorrere dal 08/09/2016.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi (con il primo motivo si denuncia vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, risultante dagli atti dell'istruttoria dibattimentale; con il secondo motivo, si lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata o erronea applicazione dell'art. 62- bis cod. pen.)

3. L'impugnazione è inammissibile.

3.1. Per ciò che attiene alla prima doglianza, essa è fattuale e contestativa.

La difesa, infatti, contestando il profilo della titolarità dell'autovettura in capo al ricorrente, sostanzialmente invoca una vera e propria rilettura degli atti, ad opera di questa Corte.

Trattasi, con tutta evidenza, di una operazione che esula dal perimetro valutativo riservato al giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia, logica e priva di spunti di contraddittorietà (la Corte territoriale, sul punto, ha dato atto del fatto che l'imputato venne sorpreso alla guida dell'autovettura, ad opera di un [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri, al quale egli era ben noto).

3.2. Nemmeno l'ulteriore doglianza può superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volta a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che tendente a provocare una rivalutazione nel merito, ad opera di questa Corte.

Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, viene sottolineato come non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto alla concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche (si sottolinea, peraltro, la presenza a carico del soggetto di gravi pregiudizi penali e il fatto che egli non abbia mai manifestato alcuna forma di resipiscenza).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la motivazione risulti esaustiva e priva di profili di incoerenza e che la sentenza impugnata sia destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, non venendo scalfita dalle aspecifiche e confutative critiche difensive.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione assunta in data 11/04/2024 dal Giudice monocratico del Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per essersi posto alla guida di una autovettura senza esser munito di patente di guida, in quanto revocatagli, essendo egli sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di Carini per anni tre, a decorrere dal 08/09/2016. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi (con il primo motivo si denuncia vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, risultante dagli atti dell'istruttoria dibattimentale; con il secondo motivo, si lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata o erronea applicazione dell'art. 62- bis cod. pen.) 3. L'impugnazione è inammissibile. 3.1. Per ciò che attiene alla prima doglianza, essa è fattuale e contestativa. La difesa, infatti, contestando il profilo della titolarità dell'autovettura in capo al ricorrente, sostanzialmente invoca una vera e propria rilettura degli atti, ad opera di questa Corte. Trattasi, con tutta evidenza, di una operazione che esula dal perimetro valutativo riservato al giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia, logica e priva di spunti di contraddittorietà (la Corte territoriale, sul punto, ha dato atto del fatto che l'imputato venne sorpreso alla guida dell'autovettura, ad opera di un [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri, al quale egli era ben noto). 3.2. Nemmeno l'ulteriore doglianza può superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volta a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che tendente a provocare una rivalutazione nel merito, ad opera di questa Corte. Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, viene sottolineato come non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto alla concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche (si sottolinea, peraltro, la presenza a carico del soggetto di gravi pregiudizi penali e il fatto che egli non abbia mai manifestato alcuna forma di resipiscenza). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la motivazione risulti esaustiva e priva di profili di incoerenza e che la sentenza impugnata sia destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, non venendo scalfita dalle aspecifiche e confutative critiche difensive. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 0
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