CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 03386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21969/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. VITELLI 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3468/2018 depositata il23/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Roma, lamentando che l’impianto elettrico esistente nell’immobile venduto loro dalle controparti non fosse conforme alle normative in tema di sicurezza vigenti al momento della vendita. Chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento della somma necessaria alla regolarizzazione dell’impianto, oltre al risarcimento dei danni. Ritualmente costituitisi, la Cantore ed il Bernabei rilevavano che la specifica garanzia per gli impianti non era stata prevista nel preliminare e, inserita dal notaio nel corpo del definitivo, non aveva determinato un incremento di prezzo. Con sentenza n. 11021/2012, il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando i convenuti al pagamento dell’importo di € 2.800,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. Contro la suddetta decisione appellavano i soccombenti. Si costituivano altresì la Bruni ed il Tonoli. La Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione, con sentenza n. 3468 del 23 maggio 2018. Il giudice di secondo grado affermava che, provata la non conformità dell’impianto elettrico alla normativa, sarebbe stata comunque insufficiente la presenza dell’interruttore differenziale. Inoltre, il costo per lo spostamento dei punti luce e dei frutti, interruttori, deviatori e ganci al soffitto sarebbe spettato agli appellanti, trattandosi di componenti dell’impianto elettrico. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria, ex art. 380 bis .1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima doglianza, la Cantore ed il Bernabei assumono la violazione dell’art. 5 comma 8° D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto provata la non conformità dell’impianto, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e di una perizia di parte, in contrasto con la norma predetta, che considerava sufficiente, ai fini dell’adeguamento di manufatti già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 47/1990, l’installazione di un interruttore differenziale. In ogni caso, non sarebbe stata richiesta l’esecuzione di interventi invasivi, ritenuti invece necessari per adeguare l’impianto oggetto di causa. 1.a) La seconda censura si appunta sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la mancata delibazione dell’art. 5 comma 8° D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 a vrebbe attinto l’intera motivazione, viziandola di nullità. I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati. 2) I ricorrenti lamentano la violazione di una norma che, al momento della stipula del contratto inter partes, il 10 aprile 2008, non era più in vigore. Infatti, il D.P.R. n. 447/1991 ( D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2007, n. 17, la quale ha disposto (con l'art. 3, comma 1°) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica6 dicembre 1991, n. 447". 2.a) Era invece vigente l’art. 13 del D.M. n. 37/2008 –poi abrogato dall'art. 35, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 - il quale stabiliva “ I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile”. I venditori erano dunque obbligati a fornire la certificazione di conformità o, in mancanza, a provvedere alle spese di regolarizzazione degli impianti. 2.b) Resta da aggiungere che, i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014). Il mancato esame, nel senso voluto dai ricorrenti, di una norma non potrebbe dunque, in ogni caso, dare luogo ad una nullità della sentenza impugnata. 3) La terza lagnanza è volta a denunciare la violazione degli artt.112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la Corte romana avrebbe omesso di pronunziarsi sulla mancata detrazione del costo del quadro elettrico con interruttore differenziale, di cui l’impianto era dotato. Inoltre, la pronunzia di appello avrebbe posto a base del decisum un dato di fatto –la non conformità delle componenti dell’impianto elettrico –mai allegato dagli attori e non ricavabile da alcuna fonte di prova. Il suddetto motivo è inammissibile. 3.a) Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nelricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte dicassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza delricorso, ilricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi. (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 20 21 ; Sez. 3 , n. 41205 del 22dicembre 20 21 ). I ricorrenti non hanno allegato di aver specificamente richiesto nel giudizio di merito che nei costi addebitati non fosse computato il quadro elettrico con l’interruttore differenziale; in mancanza di detta allegazione, deve ritenersi l’inammissibilità per novità del motivo. 3.b) Non è neppure esatto che la Corte distrettuale abbia posto a fondamento della decisione un dato – la non conformità dell’impianto – né dedotto né provato. Afferma infatti la sentenza impugnata: “Dall’attività istruttoria esperita nel giudizio di primo grado (relazione tecnica, prova per testi) è risultato che l’impianto elettrico presente nell’immobile acquistato dai signori Bruni e Tonoli non è conforme alla normativa e, pertanto, non certificabile". 4) Attraverso il quarto rilievo, la Cantore ed il Bernabei prospettano l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e la violazione dell’art. 92 comma 2° c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe respinto la domanda subordinata di compensazione delle spese di lite - avanzata alla luce del fatto che il primo giudice aveva integralmente rigettato la domanda risarcitoria delle controparti, affermando la non ricorrenza di un’ipotesi di soccombenza reciproca - che invece avrebbe potuto operare anche nel caso di accoglimento parziale di una sola delle domande cumulativamente proposte. Il motivo è infondato. 4.a) In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92 comma 2° c.p.c. (Sez. U, n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. U, n. 27172 del 15 settembre 2022). 4.b) Peraltro, la scelta di tener conto del limitato accoglimento della domanda quale ragione di compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del medesimo giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (cfr.Cass. Sez. Unite, 15 luglio 2005, n. 14989; Sez. 6-3, n. 11329 del 26 aprile 2019). La memoria depositata dai ricorrenti è meramente ripetitiva dei motivi svolti col ricorso. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrent i alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrent i , come liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.875,00 (mille/ottocentosettantacinque) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di co