CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato, perché commesso con violenza sulle cose; ritenuto che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse dell'imputato, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato infatti che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625 comma 1, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire più efficace difesa della stessa, come nel caso di specie, in cui l'imputato risulta aver asportato il dispositivo antitaccheggio apposto su due prodotti offerti in vendita (peraltro, danneggiando gli stessi prodotti: cfr. Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannailg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec