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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00952/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Catania ha respinto la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati sub 1), 2) e 3) dell’istanza. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che si lamenta, ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione; che tuttavia il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici il giudice dell’esecuzione ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti illeciti di rapina aggravata, oltre che di associazione mafiosa, si connotavano per diverse modalità di esecuzione, per diversità di concorrenti e per l’assenza di elementi univoci per preordinata programmazione; che nel provvedimento si è specificamente motivato sui profili inerenti alla distanza temporale tra i fatti non ricompresi nella continuazione e sono stati esaminati in maniera adeguata (anche con riferimento al periodo di militanza nell’associazione mafiosa) i contenuti delle sentenze specie riguardo le modalità del fatto; che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di tutte queste differenti condotte e si lamenta un’errata valutazione degli elementi acquisiti, tuttavia proponendo argomenti di merito, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità; Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Catania ha respinto la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati sub 1), 2) e 3) dell’istanza. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che si lamenta, ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione; che tuttavia il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici il giudice dell’esecuzione ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti illeciti di rapina aggravata, oltre che di associazione mafiosa, si connotavano per diverse modalità di esecuzione, per diversità di concorrenti e per l’assenza di elementi univoci per preordinata programmazione; che nel provvedimento si è specificamente motivato sui profili inerenti alla distanza temporale tra i fatti non ricompresi nella continuazione e sono stati esaminati in maniera adeguata (anche con riferimento al periodo di militanza nell’associazione mafiosa) i contenuti delle sentenze specie riguardo le modalità del fatto; che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di tutte queste differenti condotte e si lamenta un’errata valutazione degli elementi acquisiti, tuttavia proponendo argomenti di merito, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità; Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00952/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris