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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 31329/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35767-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580; - intimato - avverso il decreto 2900/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 30/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 26 febbraio 2014 dinanzi alla Corte di appello di Perugia, a seguito di riassunzione per essersi la Corte di appello di Roma dichiarata incompetente, [OSCURATO:PERSONA] ROSSIN chiedeva, ai sensi della legge n. 89 del 2001, la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento dell'indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo introdotto davanti al TAR Lazio il 01.12.1997 e definito con sentenza n. 5300 depositata il 15.06.2011.

Con decreto n. 3514 del 30.10.2018, la Corte territoriale rigettava la domanda per improponibilità ai sensi dell'art. 54 d.l. n. 112 del 2008 (come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dal d.lgs. 2/7/2010 n. 104 con decorrenza dal 16 settembre 2010), per essere stata la domanda di indennizzo proposta dopo il 16.09.2010 senza che nel giudizio amministrativo presupposto fosse stata formulata istanza di prelievo.

Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia propone ricorso per cassazione il Rossin, fondato su un unico motivo.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva disposta con ordinanza interlocutoria n. 3620/2020 la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato, adempimento che veniva espletato dal ricorrente, rimasta intimata l'Amministrazione.

In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Atteso che: Ric. 2018 n. 35767 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -2- r\k,11( - con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 10 e 11 disp. prel. cod. civ., degli artt. 5 c.p.c. e 2 d.lgs. n. 104 del 2010, per essere stata applicata la normativa di cui all'art. 54 d.l. n. 112/2008 ai giudizi amministrativi - costituenti giudizio presupposto ai fini della domanda di equa riparazione - iniziati prima della sua entrata in vigore, ponendo a tal fine anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. 25/06/2008 n. 112, nella parte in cui subordina la possibilità di chiedere l'equa riparazione alla presentazione di istanza di prelievo.

Il motivo è fondato e con esso il ricorso.

Nelle more del presente giudizio di legittimità, infatti, è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, secondo comma, del d.l. n. 112/2008 e successive modifiche.

In proposito è opportuno evidenziare che - ancorché il dispositivo della suddetta sentenza della Corte costituzionale faccia testuale riferimento soltanto all'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 - la motivazione della stessa sentenza non lascia dubbi sul fatto che la declaratoria di illegittimità costituzionale investe il nucleo originario dell'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e non soltanto le aggiunte e modificazioni apportate al testo della disposizione dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (per un precedente in cui questa Corte ha ritenuto caducato dalla Corte costituzionale l'articolo 54, secondo comma, d.l. 112/2008, nell'ambito di un giudizio di equa riparazione introdotto nel 2009, nel quale tale articolo era quindi applicabile nel testo anteriore alle modifiche Ric. 2018 n. 35767 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -3- recate dal decreto legislativo n. 104/2010, vedi Cass., Sez.

II, ord. n. 21504/19).

La Corte costituzionale ha infatti ritenuto in contrasto con la Carta EDU, e quindi con la Costituzione, la previsione stessa della subordinazione della proponibilità della domanda ex lege "Pinto" alla circostanza che nel giudizio amministrativo presupposte fosse stata presentata una istanza di prelievo. [OSCURATO:PERSONA], nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se "effettivi" e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte EDU, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, nel testo antecedente alla modifica di cui al d.lgs. n. 104 del 2010 - che avesse avuto come effetto quello di opporsi all'ammissibilità dei ricorsi ex lege "Pinto" (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un'istanza di prelievo - avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.

Ha altresì rammentato che, più di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU aveva affrontato il problema dell'effettività del rimedio nazionale ex lege n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 104 del 2010, aveva conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata Ric. 2018 n. 35767 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -4- eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della "legge Pinto" con la disposizione stessa, non potesse essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 13 della CEDU.

Ciò soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevedeva alcuna condizione volta a garantire l'esame dell'istanza di prelievo.

Per l'effetto, la Corte costituzionale ha ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto con la «costante giurisprudenza della Corte EDU», atteso che l'istanza di prelievo, cui fa riferimento l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla legge n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte «può» segnalare al giudice l'urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell'istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU (art. 6 par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell'art. 117, primo comma, Cost., impone quindi l'accoglimento dei motivi di ricorso, la cui ratio decidendi risiede proprio nell'applicazione di tale norma.

Alla cassazione consegue il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione.

Ric. 2018 n. 35767 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -5- Giova peraltro precisare che il giudice di rinvio dovrà tenere conto che il processo presupposto — come rilevato dallo stesso decreto impugnato (pag. 1, terzultimo rigo del decreto) — è stato definito, nel grado, prima del 31 ottobre 2016, con la conseguenza che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima sarebbe rilevante nel presente giudizio.

La Corte costituzionale ha infatti chiarito, nella stessa sentenza n. 34 del 2019, che la disciplina intertemporale dettata dall'art. 1, comma 777, lettere a), b) ed m), della legge n. 208 del 2015 impone di distinguere tra i processi che siano stati definiti, nel grado, entro il 31 ottobre 2016 e quelli che a tale data fossero ancora pendenti.

Solo per questi ultimi gli effetti (di improponibilità) derivanti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, possono ritenersi "sterilizzati", giacché per i medesimi l'ammissibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di processi amministrativi risulta ora condizionata dalla intervenuta proposizione del «rimedio preventivo» dell'istanza di prelievo «almeno sei mesi prima» della scadenza del termine di ragionevole durata del processo. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha infatti sottolineato come il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (introdotto, insieme al comma 2-ter dello stesso articolo, dall'articolo 1, comma 777, lettera m), della legge n. 208 del 2015) ne implichi chiaramente l'applicabilità (solo) pro futuro, chiarendo che una tale condizione — riscritta ora nei più incisivi termini di un onere di diligenza posto a carico della parte chiamata a cooperare con il giudice al fine di evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo — non può che riferirsi a processi ancora pendenti, la cui ragionevole durata si protragga per il tempo necessario a consentire alle parti di proporre l'istanza di prelievo nel termine introdotto dalla legge n. 208 del 2015.

Il che, appunto, spiega perché, ai sensi del successivo comma 2-ter dello stesso art. 6 della legge n. 89 del 2001, la così riformulata condizione di proponibilità si applichi (solo) nei processi Ric. 2018 n. 35767 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -6- amministrativi che eccedano (nel grado) il rispettivo termine di ragionevole durata al 31 ottobre 2016, in data, quindi, di oltre sei mesi successiva a quella (1° gennaio 2016) di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015.

In conclusione, il nuovo art. 1-ter della legge n. 89 del 2001 si applica in relazione a processi presupposti ancora pendenti (nel grado) alla data del 31 ottobre 2016, mentre quelli già definiti a tale data — come quello di specie - ricadono, ratione temporis, sotto la previgente disciplina della improponibilità, dettata dall'articolo 54, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, e successive modificazioni, caducata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 2019.

Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P .

Q .

M .

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35767-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580; - intimato - avverso il decreto 2900/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 30/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 26 febbraio 2014 dinanzi alla Corte di appello di Perugia, a seguito di riassunzione per essersi la Corte di appello di Roma dichiarata incompetente, [OSCURATO:PERSONA] ROSSIN chiedeva, ai sensi della legge n. 89 del 2001, la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento dell'indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo introdotto davanti al TAR Lazio il 01.12.1997 e definito con sentenza n. 5300 depositata il 15.06.2011. Con decreto n. 3514 del 30.10.2018, la Corte territoriale rigettava la domanda per improponibilità ai sensi dell'art. 54 d.l. n. 112 del 2008 (come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dal d.lgs. 2/7/2010 n. 104 con decorrenza dal 16 settembre 2010), per essere stata la domanda di indennizzo proposta dopo il 16.09.2010 senza che nel giudizio amministrativo presupposto fosse stata formulata istanza di prelievo. Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia propone ricorso per cassazione il Rossin, fondato su un unico motivo. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva disposta con ordinanza interlocutoria n. 3620/2020 la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato, adempimento che veniva espletato dal ricorrente, rimasta intimata l'Amministrazione. In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Atteso che: Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -2- r\k,11( - con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 10 e 11 disp. prel. cod. civ., degli artt. 5 c.p.c. e 2 d.lgs. n. 104 del 2010, per essere stata applicata la normativa di cui all'art. 54 d.l. n. 112/2008 ai giudizi amministrativi - costituenti giudizio presupposto ai fini della domanda di equa riparazione - iniziati prima della sua entrata in vigore, ponendo a tal fine anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. 25/06/2008 n. 112, nella parte in cui subordina la possibilità di chiedere l'equa riparazione alla presentazione di istanza di prelievo. Il motivo è fondato e con esso il ricorso. Nelle more del presente giudizio di legittimità, infatti, è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, secondo comma, del d.l. n. 112/2008 e successive modifiche. In proposito è opportuno evidenziare che - ancorché il dispositivo della suddetta sentenza della Corte costituzionale faccia testuale riferimento soltanto all'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 - la motivazione della stessa sentenza non lascia dubbi sul fatto che la declaratoria di illegittimità costituzionale investe il nucleo originario dell'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e non soltanto le aggiunte e modificazioni apportate al testo della disposizione dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (per un precedente in cui questa Corte ha ritenuto caducato dalla Corte costituzionale l'articolo 54, secondo comma, d.l. 112/2008, nell'ambito di un giudizio di equa riparazione introdotto nel 2009, nel quale tale articolo era quindi applicabile nel testo anteriore alle modifiche Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -3- recate dal decreto legislativo n. 104/2010, vedi Cass., Sez. II, ord. n. 21504/19). La Corte costituzionale ha infatti ritenuto in contrasto con la Carta EDU, e quindi con la Costituzione, la previsione stessa della subordinazione della proponibilità della domanda ex lege "Pinto" alla circostanza che nel giudizio amministrativo presupposte fosse stata presentata una istanza di prelievo. [OSCURATO:PERSONA], nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se "effettivi" e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte EDU, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, nel testo antecedente alla modifica di cui al d.lgs. n. 104 del 2010 - che avesse avuto come effetto quello di opporsi all'ammissibilità dei ricorsi ex lege "Pinto" (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un'istanza di prelievo - avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente. Ha altresì rammentato che, più di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU aveva affrontato il problema dell'effettività del rimedio nazionale ex lege n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 104 del 2010, aveva conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -4- eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della "legge Pinto" con la disposizione stessa, non potesse essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 13 della CEDU. Ciò soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevedeva alcuna condizione volta a garantire l'esame dell'istanza di prelievo. Per l'effetto, la Corte costituzionale ha ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto con la «costante giurisprudenza della Corte EDU», atteso che l'istanza di prelievo, cui fa riferimento l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla legge n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte «può» segnalare al giudice l'urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata. La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell'istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU (art. 6 par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell'art. 117, primo comma, Cost., impone quindi l'accoglimento dei motivi di ricorso, la cui ratio decidendi risiede proprio nell'applicazione di tale norma. Alla cassazione consegue il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione. Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -5- Giova peraltro precisare che il giudice di rinvio dovrà tenere conto che il processo presupposto — come rilevato dallo stesso decreto impugnato (pag. 1, terzultimo rigo del decreto) — è stato definito, nel grado, prima del 31 ottobre 2016, con la conseguenza che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima sarebbe rilevante nel presente giudizio. La Corte costituzionale ha infatti chiarito, nella stessa sentenza n. 34 del 2019, che la disciplina intertemporale dettata dall'art. 1, comma 777, lettere a), b) ed m), della legge n. 208 del 2015 impone di distinguere tra i processi che siano stati definiti, nel grado, entro il 31 ottobre 2016 e quelli che a tale data fossero ancora pendenti. Solo per questi ultimi gli effetti (di improponibilità) derivanti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, possono ritenersi "sterilizzati", giacché per i medesimi l'ammissibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di processi amministrativi risulta ora condizionata dalla intervenuta proposizione del «rimedio preventivo» dell'istanza di prelievo «almeno sei mesi prima» della scadenza del termine di ragionevole durata del processo. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha infatti sottolineato come il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (introdotto, insieme al comma 2-ter dello stesso articolo, dall'articolo 1, comma 777, lettera m), della legge n. 208 del 2015) ne implichi chiaramente l'applicabilità (solo) pro futuro, chiarendo che una tale condizione — riscritta ora nei più incisivi termini di un onere di diligenza posto a carico della parte chiamata a cooperare con il giudice al fine di evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo — non può che riferirsi a processi ancora pendenti, la cui ragionevole durata si protragga per il tempo necessario a consentire alle parti di proporre l'istanza di prelievo nel termine introdotto dalla legge n. 208 del 2015. Il che, appunto, spiega perché, ai sensi del successivo comma 2-ter dello stesso art. 6 della legge n. 89 del 2001, la così riformulata condizione di proponibilità si applichi (solo) nei processi Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -6- amministrativi che eccedano (nel grado) il rispettivo termine di ragionevole durata al 31 ottobre 2016, in data, quindi, di oltre sei mesi successiva a quella (1° gennaio 2016) di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. In conclusione, il nuovo art. 1-ter della legge n. 89 del 2001 si applica in relazione a processi presupposti ancora pendenti (nel grado) alla data del 31 ottobre 2016, mentre quelli già definiti a tale data — come quello di specie - ricadono, ratione temporis, sotto la previgente disciplina della improponibilità, dettata dall'articolo 54, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, e successive modificazioni, caducata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 2019. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione. Così deci
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