Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40519/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di furto in abitazione pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il ricono- scimento della circostanza aggravante della minorata difesa ex art 61 comma 1 n 5 c.p., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici logici (pag. 4 della sentenza); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il tratta- mento sanzionatorio e lamenta la mancata concessione delle circostanze atte- nuanti in misura prevalente rispetto alle aggravanti, è inammissibile, in quanto genericamente formulato.

D'altronde, le statuizioni relative al giudizio di compa- razione tra opposte circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazio- ne, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irro- gata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il nsiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di furto in abitazione pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il ricono- scimento della circostanza aggravante della minorata difesa ex art 61 comma 1 n 5 c.p., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici logici (pag. 4 della sentenza); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il tratta- mento sanzionatorio e lamenta la mancata concessione delle circostanze atte- nuanti in misura prevalente rispetto alle aggravanti, è inammissibile, in quanto genericamente formulato. D'altronde, le statuizioni relative al giudizio di compa- razione tra opposte circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazio- ne, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irro- gata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il nsiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40519/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris