CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-ROMAGNA - [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sedein Bologna, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, rappresentata e difesa dallaprof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura specialein calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del18 marzo 2026,– controricorrente/ricorrente in via incidentale –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Emilia-Romagna – sez. n. 6 – n. 1823/2016, depositata il30 giugno 2016;Numero registro generale 3894/2017Numero sezionale 5106/2026Numero di raccolta generale 21547/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21 maggio 2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere;uditi per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato IgnazioPeluso, e per la [OSCURATO:SOCIETA]. il prof. avv. [OSCURATO:PERSONA];- rilevato che:1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale dell’Emilia-Romagna – Ufficio grandi Contribuenti notificava, in data 27agosto 2012, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. avvisi di accertamentonn. TGB03B300122/Q2012, TGB03B300125/2012,TGB03B300126/2012 e TGB03B300127/2012, con i qualiveniva contestata, ai fini IRAP, per le annualità 2007, 2008,2009 e 2010, l’indebita deduzione dei benefici relativi al c.d.cuneo fiscale e contributivo, in violazione dell’art. 11, comma1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446.1.1. La ATC impugnava i predetti avvisi di accertamentodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna laquale, con sentenza n. 1059/2014, depositata il 18 luglio2014, rigettava il ricorso, compensando le spese.1.2. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la CommissioneTributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n.2276/2015, depositata in data 6 novembre 2015, rigettaval’appello della contribuente.1.3. Nelle more, a seguito della sentenza della C.T.P. diBologna n. 1059/2014, l’Agenzia delle Entrate procedeva allanotifica di n. 4 intimazioni di pagamento (per gli anni dal 2007al 2010) a titolo di riscossione frazionata dell’imposta IRAP inR.G. N. 3894/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3894/2017Numero sezionale 5106/2026Numero di raccolta generale 21547/2026Data pubblicazione 24/06/2026pendenza di giudizio ex art. 68, comma 1, d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] PasseggeriEmilia-Romagna - [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di coobbligataex artt. 173 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 2506-quaterc.c., in quanto società beneficiaria di operazione di scissionedalla [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento al ramo d’azienda cuil’imposta IRAP in oggetto si riferiva.2. Avverso tali intimazioni di pagamento la [OSCURATO:SOCIETA]proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bologna la quale, con sentenza n. 608/2015,depositata il 18 maggio 2015, lo rigettava, condannando laricorrente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la CommissioneTributaria Regionale dell’Emilia-Romagna – sez. n. 6, consentenza n. 1823/2016, depositata il 30 giugno 2016,accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata,annullava gli avvisi di intimazione di pagamento in questione,compensando le spese di lite.4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 1° febbraio 2017).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale proponealtresì ricorso incidentale sulla base di quattro motivi.Con decreto presidenziale del 26 febbraio 2026 è stataquindi fissata per la discussione l’udienza pubblica del 21maggio 2026.Le parti hanno depositato memoria.All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha conclusochiedendo la declaratoria di cessazione della materia delcontendere.R.G. N. 3894/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3894/2017Numero sezionale 5106/2026Numero di raccolta generale 21547/2026Data pubblicazione 24/06/2026Sono comparsi per la ricorrente Agenzia delle Entratel’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], e per la controricorrenteil prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso come daverbale in atti.La Corte si è riservata per la decisione.- considerato che:1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia delcontendere e l’estinzione del giudizio, in quanto gli avvisi diaccertamento emessi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., che sonoalla base delle intimazioni di pagamento nei confronti dellaTPER, sono stati annullati in forza di sentenza della Corte diGiustizia Tributaria Emilia-Romagna, a seguito di rinvio daparte della di questa Corte con ord. n. 35800/2023 del 22dicembre 2023, e di successiva sentenza della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna n.1097/2024 del 25 novembre 2024, divenuta definitiva il 10febbraio 2025.L’Ufficio pertanto ha proceduto allo sgravio delle intimazionidi pagamento impugnate.Spese compensate. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere.Spese compensate.Così deciso in Roma, 21 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 3894/2017 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]