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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 1946

Cassazione n. 03435/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15323/2021proposto da: Comune di Potenza ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : GRNMR.L \ 83T02G942T), con sede in Potenza, alla [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, gi u sta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Ente, presso cui elettivamente do mi cilia, alla [OSCURATO:PERSONA] -Palazzo della Mobilità; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , con sede legale alla [OSCURATO:PERSONA] pagamento Tari _ produzione imballaggi – Smaltimento rifiuti in proprio Vaglia sn, in Matera – cap 75100, in persona del legale rappresentante, NICASTRO Giovanni (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , nato il 29.03.1946 a Montescaglioso (MT) e residente alla [OSCURATO:PERSONA] n.31 - bis, in Matera – cap 75100, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale posta su foglio a parte , e d elettivamente domiciliata presso il suo s tudio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9 in Matera; -controricorrente – -avverso la sente nza n. 15 1 / 1 / 20 20 emessa dalla C TR Basilicata il 01/12/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Potenza avverso avviso di pagamento in materia di Tari per l’anno 2016.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che la stessa aveva dimostrato la produzione in via esclusiva di imballaggi terziari ed il conseguente avvio allo smaltimento in proprio con ditte del settore.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Potenza sulla base di due motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 d.lgs. n. 507/1993 e 7 d.lgs. n. 22/1997, la motivazione insufficiente, erronea ed illogica su punti decisivi della controversia ed il travisamento dei fatti, nonché l’erronea interpretazione delle risultanze acquisite agli atti del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la contribuente non aveva offerto la prova documentale relativa alla natura di“rifiuti speciali” dei rifiuti da essa prodotti e all’avvio al recupero degli stessi.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Avuto riguardo al vizio di violazione di legge, con il motivo in esame, il ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da p arte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza.

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistamdelle censure sollevate dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa odelle circostanze ritenute rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti

1.2. Avuto riguardo al dedotto vizio motivazionale, anche a voler prescindere dalla circostanza della irrilevanza, alla stregua dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., della insufficienza, della erroneità e della illogicità della motivazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (cfr., di recente, Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022).

Del resto, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Il ricorrente si limita a sostenere che la contribuente non avrebbe offerto la prova documentale relativa alla natura di “rifiuti speciali” dei rifiuti da essa prodotti e all’avvio al recupero degli stessi, nonostante la CTR abbia inequivocamente affermato che la stessa aveva dimostrato la produzione in via esclusiva di imballaggi terziari ed il conseguente avvio allo smaltimento in proprio con ditte del settore.

In conclusione, va ribadito il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; conf.

Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione e mancata applicazione del principio generale, in tema di onere della prova in materia tributaria, secondo cui spetta al contribuente dimostrare i fatti che legittimano l’esenzione del tributo (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)”, per non aver la CTR considerato che la contribuente non aveva fornito alcun concreto elemento di prova circa il ricorrere delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione.

2.1. Anche a voler prescindere dalla palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4) c.p.c., non avendo il ricorrente indicato le norme di diritto su cui si fonderebbe il motivo, lo stesso incorre nelle stesse censure di inammissibilità evidenziate nell’analisi del primo motivo.

In ogni caso, laCTR non ha violazione il principio di ripartizione dell’onere della prova, avendo correttamente posto lo stesso a carico della contribuente ed avendo ritenuto che quest’ultima lo avesse ampiamente assolto.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna ilricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.100,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap, con attribuzione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene antistatario; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15323/2021proposto da: Comune di Potenza ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : GRNMR.L \ 83T02G942T), con sede in Potenza, alla [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, gi u sta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Ente, presso cui elettivamente do mi cilia, alla [OSCURATO:PERSONA] -Palazzo della Mobilità; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , con sede legale alla [OSCURATO:PERSONA] pagamento Tari _ produzione imballaggi – Smaltimento rifiuti in proprio Vaglia sn, in Matera – cap 75100, in persona del legale rappresentante, NICASTRO Giovanni (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , nato il 29.03.1946 a Montescaglioso (MT) e residente alla [OSCURATO:PERSONA] n.31 - bis, in Matera – cap 75100, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale posta su foglio a parte , e d elettivamente domiciliata presso il suo s tudio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9 in Matera; -controricorrente – -avverso la sente nza n. 15 1 / 1 / 20 20 emessa dalla C TR Basilicata il 01/12/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Potenza avverso avviso di pagamento in materia di Tari per l’anno 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che la stessa aveva dimostrato la produzione in via esclusiva di imballaggi terziari ed il conseguente avvio allo smaltimento in proprio con ditte del settore. 5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Potenza sulla base di due motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 d.lgs. n. 507/1993 e 7 d.lgs. n. 22/1997, la motivazione insufficiente, erronea ed illogica su punti decisivi della controversia ed il travisamento dei fatti, nonché l’erronea interpretazione delle risultanze acquisite agli atti del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la contribuente non aveva offerto la prova documentale relativa alla natura di“rifiuti speciali” dei rifiuti da essa prodotti e all’avvio al recupero degli stessi. 1.1. Il motivo è inammissibile. Avuto riguardo al vizio di violazione di legge, con il motivo in esame, il ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da p arte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistamdelle censure sollevate dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa odelle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti 1.2. Avuto riguardo al dedotto vizio motivazionale, anche a voler prescindere dalla circostanza della irrilevanza, alla stregua dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., della insufficienza, della erroneità e della illogicità della motivazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (cfr., di recente, Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022). Del resto, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Il ricorrente si limita a sostenere che la contribuente non avrebbe offerto la prova documentale relativa alla natura di “rifiuti speciali” dei rifiuti da essa prodotti e all’avvio al recupero degli stessi, nonostante la CTR abbia inequivocamente affermato che la stessa aveva dimostrato la produzione in via esclusiva di imballaggi terziari ed il conseguente avvio allo smaltimento in proprio con ditte del settore. In conclusione, va ribadito il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021). 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione e mancata applicazione del principio generale, in tema di onere della prova in materia tributaria, secondo cui spetta al contribuente dimostrare i fatti che legittimano l’esenzione del tributo (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)”, per non aver la CTR considerato che la contribuente non aveva fornito alcun concreto elemento di prova circa il ricorrere delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione. 2.1. Anche a voler prescindere dalla palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4) c.p.c., non avendo il ricorrente indicato le norme di diritto su cui si fonderebbe il motivo, lo stesso incorre nelle stesse censure di inammissibilità evidenziate nell’analisi del primo motivo. In ogni caso, laCTR non ha violazione il principio di ripartizione dell’onere della prova, avendo correttamente posto lo stesso a carico della contribuente ed avendo ritenuto che quest’ultima lo avesse ampiamente assolto. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna ilricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.100,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap, con attribuzione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene antistatario; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello pr
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