CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21919/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/:..^~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la conversione del ricorso in reclamo ex art. 35-bis, comma 4, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Siracusa ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di declassamento dall'[OSCURATO:PERSONA] da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha rimesso gli atti a questa Corte, ritenendo che il caso di specie non attenesse a diritti soggettivi, per cui l'impugnazione andava qualificata come ricorso per cassazione. 4. Gli atti vanno restituiti al Tribunale di sorveglianza di Catania per competenza funzionale, dovendo essere qualificata l'impugnazione come reclamo al medesimo Tribunale, come richiesto anche dal P.g. presso questa Corte con requisitoria scritta e dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con memoria scritta. 5. L'art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., invero, stabilisce che il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'art. 35-bis Ord. pen. sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni previste dallo stesso ordinamento e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. Ciò posto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda Sez. 1, n. 46718 del 3/11/2021, Crisci), la classificazione di un detenuto ovvero la sua assegnazione ad un determinato circuito penitenziario, trova fondamento sia nell'art. 14 Ord. pen., secondo cui il raggruppamento dei detenuti nelle sezioni è stabilito in relazione alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche, sia nell'art. 32, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento penitenziario), il quale prevede l'assegnazione dei detenuti ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le cautele per coloro i quali, con i loro comportamenti, facciano temere per l'incolumità propria o dei compagni, a tutela /12) A da possibili aggressioni o sopraffazioni. Dunque, attraverso la previsione di un regime penitenziario differenziato, l'ordinamento prevede la realizzazione di differenti percorsi trattamentali per detenuti ritenuti portatori di differenti esigenze sul piano rieducativo, in particolare in rapporto al differente grado di pericolosità che li caratterizza. Tanto premesso, i provvedimenti in materia di classificazione, ovvero di assegnazione del detenuto ad un determinato circuito carcerario diverso da quello ordinario o della c.d. media sicurezza o, comunque, di mantenimento in detto circuito, possono essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ove siano adottati in violazione dei criteri sulla destinazione dei detenuti, fissati in via generale ed astratta dall'Amministrazione, risolvendosi in una lesione del diritto soggettivo al trattamento "comune". (Sez. 1, n. 43858 del 30/09/2019, Marino, Rv. 277147; Sez. 1, n. 16911 del 21/12/2017, dep. 2018, Fabiano, Rv. 272704). P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così deciso i