CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio a seguito di Sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, limitato al trattamento sanzionatorio, è stato condannato in ordine al reato ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 alla più mite pena (rispetto alla precedente) di anni uno e mesi tre di reclusione, ed euro 2000,00 di multa; rilevato che il ricorso risulta generico siccome non spiega gli elementi a sostegno della invocata insussistenza di responsabilità, peraltro trascurando il dato ineludibile per cui la Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio aveva esplicitamente dichiarato la irrevocabilità della pronunzia della corte di appello riguardo alla affermazione di penale responsabilità; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Cc4sigliere est [OSCURATO:PERSONA]