CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08037/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE d'APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto la mancata motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi per la affermazione di responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile poiché secondo il costante insegnamento di questa Corte, è tale il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (cfr. Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 272969 — 01 per un'ampia esposizione sul punto). 3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, febbraio 024 [OSCURATO:PERSONA] gliere est. [OSCURATO:PERSONA] co [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE IL 2 2 FEB, 2024 [OSCURATO:PERSONA]