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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2021

Cassazione n. 39545/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania

2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania

3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (BS) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, sezione riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, escluso il pericolo di recidiva per la risalenza nel tempo dei fatti di causa (anni 2017 e 2018) e omessa la valutazione del quadro indiziario, rigettava la richiesta di applicazione della misura custodiale in carcere nei confronti -fra gli altri- di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati loro rispettivamente contestati di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico e di plurime cessioni di rilevanti quantitativi di cocaina, i primi due, e di plurime cessioni di quantitativi di cocaina 1.( terzo. te.

Sull'appello del 9.A4., il quale invece evidenziava tanto la gravità degli indizi di colpevolezza quanto la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento del gravame, ritenuta la sussistenza di un obiettivo e inconfutabile quadro gravemente indiziario, applicava: - la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -arrestati in possesso di 13 kg. di cocaina e di euro 272.000 in contanti, resisi irreperibili dopo l'affievolimento di una precedente misura carceraria e la condanna a pena detentiva- attesa la loro comprovata partecipazione a un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, diretto da Asilani e Zherka, e l'inadeguatezza di ogni altro presidio cautelare meno grave; - quella degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] -ancora arrestato in flagranza di reato di detenzione di 100 gr. di cocaina il 5 novembre 2018- in considerazione dell'allarmante e attuale intensità del pericolo di recidiva, desunto dalla professionalità dimostrata nella sua pluriennale esperienza e dai rapporti sia con una platea di stabili acquirenti che con esponenti di spicco di associazioni dedite al narcotraffico.

Il Tribunale disattendeva altresì le eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità dell'udienza camerale per essere stato il relativo avviso notificato presso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul duplice rilievo che, per un verso, l'unica associazione criminale dedita al narcotraffico, riconducibile a fornitori olandesi e capeggiata da Asilani e Zherka, si era costituita e operava a Brescia e ad essa si era poi unito il gruppo di Parma, cui appartenevano gli indagati, e per altro verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari di un ordine di esecuzione della pena inflitta con una precedente sentenza di condanna, si erano resi irreperibili ed erano tuttora vanamente ricercati.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ribadendo l'eccezione di nullità dell'udienza camerale e dell'ordinanza di appello per essere stato il relativo avviso notificato presso il difensore, pure in assenza di adeguate ricerche degli indagati sul territorio italiano.

3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], reiterando l'eccezione d'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Parma - ove l'indagato aveva realizzato le condotte di cessione di cocaina - e denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere i giudici di appello operato una valutazione meramente assertiva circa la presenza attuale e concreta del pericolo di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, con i quali i difensori degli indagati reiterano le eccezioni preliminari di incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia ([OSCURATO:PERSONA]) e di nullità dell'udienza e dell'ordinanza di appello per l'asserita invalidità della notifica del relativo avviso ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sono manifestamente infondati, oltre che genericamente ripetitivi delle doglianze già avanzate e motivatamente disattese dai giudici dell'appello cautelare con un apparato argomentativo ancorato a solide basi fattuali, perciò insindacabile in sede di legittimità.

Ed invero, il Tribunale, da un lato, alla stregua dell'imponente materiale indiziario acquisito, ha affermato che le operazioni di fornitura, detenzione e cessione dei rilevanti quantitativi di cocaina facevano capo a unica associazione criminale dedita al narcotraffico, riconducibile a fornitori olandesi e capeggiata da Asilani e Zherka, che si era costituita e operava a Brescia e alla quale si era unito e faceva riferimento il gruppo parmense, cui appartenevano gli indagati.

Dall'altro, ha rilevato che la notifica dell'avviso di udienza presso il difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era giustificata dalla circostanza risultante in atti che essi, in quanto destinatari di un ordine di esecuzione della pena detentiva inflitta con una precedente sentenza di condanna, si erano resi irreperibili ed erano a tal fine tuttora vanamente ricercati.

2. Parimenti privo di pregio è il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in punto di effettiva concretezza e attualità del pericolo di recidivanza.

Nell'ordinanza impugnata, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e dell'apprezzamento di proporzionalità e di esclusiva adeguatezza della misura indicata, sono stati valorizzati, con motivazione diffusa e logicamente congrua, perciò insindacabile in sede di legittimità, i dati fattuali attinenti alla continuità, sistematicità, professionalità dell'attività di spaccio di cocaina svolta dall'imputato -ancora arrestato in flagranza di reato di detenzione di 100 gr. di cocaina il 5 novembre 2018- nella sua pluriennale esperienza di rapporti con una vasta platea di stabili acquirenti e di esponenti di spicco di associazioni dedite al narcotraffico.

L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, oltre ad essere coerente con il quadro normativo di riferimento, risulta basato su un solido e articolato apprezzamento fattuale, rispetto al quale non è consentito alla Corte di legittimità di estendere il perimetro del controllo di legittimità.

3. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare ciascuno a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (BS) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, sezione riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, escluso il pericolo di recidiva per la risalenza nel tempo dei fatti di causa (anni 2017 e 2018) e omessa la valutazione del quadro indiziario, rigettava la richiesta di applicazione della misura custodiale in carcere nei confronti -fra gli altri- di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati loro rispettivamente contestati di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico e di plurime cessioni di rilevanti quantitativi di cocaina, i primi due, e di plurime cessioni di quantitativi di cocaina 1.( terzo. te. Sull'appello del 9.A4., il quale invece evidenziava tanto la gravità degli indizi di colpevolezza quanto la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento del gravame, ritenuta la sussistenza di un obiettivo e inconfutabile quadro gravemente indiziario, applicava: - la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -arrestati in possesso di 13 kg. di cocaina e di euro 272.000 in contanti, resisi irreperibili dopo l'affievolimento di una precedente misura carceraria e la condanna a pena detentiva- attesa la loro comprovata partecipazione a un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, diretto da Asilani e Zherka, e l'inadeguatezza di ogni altro presidio cautelare meno grave; - quella degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] -ancora arrestato in flagranza di reato di detenzione di 100 gr. di cocaina il 5 novembre 2018- in considerazione dell'allarmante e attuale intensità del pericolo di recidiva, desunto dalla professionalità dimostrata nella sua pluriennale esperienza e dai rapporti sia con una platea di stabili acquirenti che con esponenti di spicco di associazioni dedite al narcotraffico. Il Tribunale disattendeva altresì le eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità dell'udienza camerale per essere stato il relativo avviso notificato presso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul duplice rilievo che, per un verso, l'unica associazione criminale dedita al narcotraffico, riconducibile a fornitori olandesi e capeggiata da Asilani e Zherka, si era costituita e operava a Brescia e ad essa si era poi unito il gruppo di Parma, cui appartenevano gli indagati, e per altro verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari di un ordine di esecuzione della pena inflitta con una precedente sentenza di condanna, si erano resi irreperibili ed erano tuttora vanamente ricercati. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ribadendo l'eccezione di nullità dell'udienza camerale e dell'ordinanza di appello per essere stato il relativo avviso notificato presso il difensore, pure in assenza di adeguate ricerche degli indagati sul territorio italiano. 3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], reiterando l'eccezione d'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Parma - ove l'indagato aveva realizzato le condotte di cessione di cocaina - e denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere i giudici di appello operato una valutazione meramente assertiva circa la presenza attuale e concreta del pericolo di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, con i quali i difensori degli indagati reiterano le eccezioni preliminari di incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia ([OSCURATO:PERSONA]) e di nullità dell'udienza e dell'ordinanza di appello per l'asserita invalidità della notifica del relativo avviso ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sono manifestamente infondati, oltre che genericamente ripetitivi delle doglianze già avanzate e motivatamente disattese dai giudici dell'appello cautelare con un apparato argomentativo ancorato a solide basi fattuali, perciò insindacabile in sede di legittimità. Ed invero, il Tribunale, da un lato, alla stregua dell'imponente materiale indiziario acquisito, ha affermato che le operazioni di fornitura, detenzione e cessione dei rilevanti quantitativi di cocaina facevano capo a unica associazione criminale dedita al narcotraffico, riconducibile a fornitori olandesi e capeggiata da Asilani e Zherka, che si era costituita e operava a Brescia e alla quale si era unito e faceva riferimento il gruppo parmense, cui appartenevano gli indagati. Dall'altro, ha rilevato che la notifica dell'avviso di udienza presso il difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era giustificata dalla circostanza risultante in atti che essi, in quanto destinatari di un ordine di esecuzione della pena detentiva inflitta con una precedente sentenza di condanna, si erano resi irreperibili ed erano a tal fine tuttora vanamente ricercati. 2. Parimenti privo di pregio è il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in punto di effettiva concretezza e attualità del pericolo di recidivanza. Nell'ordinanza impugnata, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e dell'apprezzamento di proporzionalità e di esclusiva adeguatezza della misura indicata, sono stati valorizzati, con motivazione diffusa e logicamente congrua, perciò insindacabile in sede di legittimità, i dati fattuali attinenti alla continuità, sistematicità, professionalità dell'attività di spaccio di cocaina svolta dall'imputato -ancora arrestato in flagranza di reato di detenzione di 100 gr. di cocaina il 5 novembre 2018- nella sua pluriennale esperienza di rapporti con una vasta platea di stabili acquirenti e di esponenti di spicco di associazioni dedite al narcotraffico. L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, oltre ad essere coerente con il quadro normativo di riferimento, risulta basato su un solido e articolato apprezzamento fattuale, rispetto al quale non è consentito alla Corte di legittimità di estendere il perimetro del controllo di legittimità. 3. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare ciascuno a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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