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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 19554/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23467-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica, rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art.86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante “ pro tempore ” , [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] SABATINI, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensori, rappresentata e difesa da gli A vvocat i Mauro SFERRAZZA, Vincenzo STUMPO e Massimo [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Avversola sentenza n. 252 /20 2 2 d ella Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], depositatain data 0 4/ 04/2022; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Pignoramento presso terzi - Difetto di contraddittorio nei confronti del terzo pignorato - Provvedimento ex art. 383, co. 3, c.p.c.

R.G.N.23467/2022 Cron.

Rep.

Ud.28/02/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 252/22, del 4 aprile 2022, della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1392/15, del 2 novembre 2015, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], in relazione a cinque procedure di esecuzione mobiliare presso terzi promosse dal Pellicanò sulla base di altrettanti atti di precetto, notificati tra il 26 e il 28 settembre 2011.

2. Riferi sce , in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver proceduto ad atti di pignoramento presso terzi, nella specie la società [OSCURATO:PERSONA], per riscuotere coattivamente un credito verso l’[OSCURATO:PERSONA], nascente da titoli giudiziari (sentenze rese dal giudice del lavoro del Tribunale reggino), credito relativo a “rimborso spese generali”, che, sebbene ad esso dovute ai sensi dell’art. 15 del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, non gli erano state corrisposte, diversamente dai compensi.

Proposta opposizione dall’[OSCURATO:PERSONA], deducendo l’applicabilità alle procedure esecutive suddette della disposizione di cui all’art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza di sospensione.

Instaurata la fase di merito, la proposta opposizione –inquadrata dall’adito Tribunale nella previsione normativa di cui all’art. 615 cod. proc. civ. –veniva accolta.

Esperito gravame dall’opposto, il giudice di appello lo rigettava, condividendo la conclusione raggiunta in prime cure, secondo cui la norma suddetta è destinata a trovare applicazione anche alle procedure esecutive in corso, salvo che “prima della sua entrata in vigore”, non siano “stati notificati sia il titolo esecutivo che il precetto”.

In forza, dunque, di detta norma –che ha aggiunto il comma 35-quinquies al testo dell’art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 – la notificazione del titolo esecutivo, nonché la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali, è stata subordinata alla condizione dello spirare del termine di centoventi giorni, decorrente dalla ricezione di una richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti.

Nella specie, poiché gli atti di precetto risultavano notificati dopo l’entrata in vigore della disposizione “de qua”, essi – secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata –avrebbero dovuto essere preceduti da tale richiesta, la mancanza della quale ha determinato l’improcedibilità delle procedure esecutive. 3.Avverso la sentenza della Corte reggina ha proposto ricorso per cassazione il Pellicanò, sulla base – come detto – di due motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, degli artt. 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 111 Cost., nonché nullità della sentenza, per motivazione apparente, ex art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., oltre che per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 615 e 618 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto – in dichiarata adesione ad un principio già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 3, ord. 14 febbraio 2022, n. 4688) – che l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, trovi applicazione anche in relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente alla sua entrata in vigore.

Reputa il ricorrente tale interpretazione “illegittima, contraria ai principi comunitari in materia di giusto processo, certezza del diritto ed affidamento, oltre che errata ed immotivata”, censurando, altresì, la decisione assunta dai giudici di merito,per avere – su tali basi – “accolto l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] per motivi diversi da quelli formulati”, ciò “in evidente violazione anche del principio delladomanda”.

Sebbene, come detto, la decisione impugnata richiami un arresto di questa Corte, esso –a giudizio del ricorrente – “appare «ictu oculi», sorprendente ed imbarazzante nel contempo, per la perentorietà della conclusione assunta in netto contrasto con le ragioni addotte in motivazione a sostegno” della stessa.

Sarebbe stata, infatti, effettuata “una discutibile operazione di «interpretazione autentica»” di una norma – il già citato art. 35 del d.l. n. 223 del 2006 –“a distanza di oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore”, sostituendosi questo giudice di legittimità “in modo improprio al legislatore, e dettando una soluzione del tutto contraria alla lettera della legge, nonché ai principi generali dell’ordinamento in materia di «retroattività»”, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Infatti, l’interpretazione della norma sopravvenuta, fatta propria anche dalla sentenza impugnata, sarebbe stata operata “senza alcun rispetto del dato testuale normativo”, giacché, in base ad esso, il processo esecutivo “viene inibito dall’omessa comunicazione”, allorché risulti già avvenuta –prima dell’entrata in vigore della norma – la “notificazione del titolo esecutivo” e (non, dunque, “o”) la “promozione di azioni esecutive”.

Il tutto, poi, non senza considerare che la norma in esame “limita inequivocabilmente l’applicazione della legge «anche alle cause in corso al momento dell’entrata in vigore», escludendo, quindi, quelle già definite con sentenza passata in giudicato”.

Di conseguenza, “la norma non poteva trovare applicazione nelle fattispecie in lite nelle quali le sentenze –titolo esecutivo – sono state emesse e notificate prima dell’entrata in vigore di essa”, e ciò non avendo “effetto retroattivo”, in applicazione del “principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione del « tempus regit actum»”.

D’altra parte, l’interpretazione censurata sarebbe pure in contrasto con la “ratio legis”, che è quella “di assegnare all’Ente previdenziale un termine più ampio”, rispetto sia alla previsione codicistica che alla preesistente disposizione di cui all’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella specie, però, essendo l’[OSCURATO:PERSONA] “la parte, sia pur parzialmente, inadempiente, non avendo corrisposto, nei termini, l’intera somma dovuta per legge”, non potrebbe “certo beneficiare di un doppio termine”, aggiungendosi a quello già decorso, per effetto del citato art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, quello ulteriore di 120 giorni, previsto dalla norma in esame, “e ciò a tutto danno del creditore”. 3.2.Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, in relazione all’art. 443 cod. proc. civ., nonché difetto assoluto di motivazione.

Si censura la sentenza impugnata per aver interpretato la norma sopravvenuta come “condizione di procedibilità” dell’avvio di azione esecutiva, confondendo la nozione di “procedibilità” con quella di “proponibilità” (ricorrendo, nella specie, una “condizione” e non un “presupposto” dell’azione esecutiva), dato che solo quest’ultima “rende nulli gli atti del processo ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.

Per contro, l’improcedibilità avrebbe potuto dare “luogo alla sospensione del giudizio con concessione all’attore di un termine per la presentazione dell’istanza omessa”, e ciò ai sensi dell’art. 443 cod. proc. civ.

Orbene, poiché “la norma nulla dice circa la esatta natura della condizione prevista”, ciò “ha giustificato l’opzione da parte del Giudice in favore della «improcedibilità», essendo notoriamente riservata alla legge ex art. 111 Cost. (riserva assoluta) la previsione di specifiche cause di improponibilità”; tuttavia, seppur in presenza di una causa di improcedibilità e non d’improponibilità, la Corte reggina “ha disposto l’annullamento del procedimento senza alcuna distinzione tra le due diverse figure”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Il ricorrenteha presentato memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

8. In relazione al presente ricorso, questo Collegio deve pronunciarsi a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.8.1.

Deve, infatti, rilevarsi –sulla base degli atti del presente giudizio di legittimità –il difetto di contraddittorio, sin dal primo grado del giudizio ex art. 615 cod. proc. civ. , nei confronti del terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA], il cui nominativo risulta dal ricorso per cassazione.

In adesione, pertanto, alla più recente –ma ormai costante – giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme, tra molte altre,Cass.

Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01), deve ribadirsi che “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzopignorato”.

A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di un soggetto, il terzo pignorato appunto, che avrebbe dovuto prendervi parte, deve cassarsi la sentenza impugnata, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa al giudice del primo grado, e quindi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche della società [OSCURATO:PERSONA], illegittimamente pretermesso nei gradidi merito.

P.Q.

M .

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, per l’integrazione del contraddittorio e la decisione del merito, oltre che per la liquidazione delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23467-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica, rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art.86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante “ pro tempore ” , [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] SABATINI, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensori, rappresentata e difesa da gli A vvocat i Mauro SFERRAZZA, Vincenzo STUMPO e Massimo [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Avversola sentenza n. 252 /20 2 2 d ella Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], depositatain data 0 4/ 04/2022; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Pignoramento presso terzi - Difetto di contraddittorio nei confronti del terzo pignorato - Provvedimento ex art. 383, co. 3, c.p.c. R.G.N.23467/2022 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 252/22, del 4 aprile 2022, della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1392/15, del 2 novembre 2015, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], in relazione a cinque procedure di esecuzione mobiliare presso terzi promosse dal Pellicanò sulla base di altrettanti atti di precetto, notificati tra il 26 e il 28 settembre 2011. 2. Riferi sce , in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver proceduto ad atti di pignoramento presso terzi, nella specie la società [OSCURATO:PERSONA], per riscuotere coattivamente un credito verso l’[OSCURATO:PERSONA], nascente da titoli giudiziari (sentenze rese dal giudice del lavoro del Tribunale reggino), credito relativo a “rimborso spese generali”, che, sebbene ad esso dovute ai sensi dell’art. 15 del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, non gli erano state corrisposte, diversamente dai compensi. Proposta opposizione dall’[OSCURATO:PERSONA], deducendo l’applicabilità alle procedure esecutive suddette della disposizione di cui all’art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza di sospensione. Instaurata la fase di merito, la proposta opposizione –inquadrata dall’adito Tribunale nella previsione normativa di cui all’art. 615 cod. proc. civ. –veniva accolta. Esperito gravame dall’opposto, il giudice di appello lo rigettava, condividendo la conclusione raggiunta in prime cure, secondo cui la norma suddetta è destinata a trovare applicazione anche alle procedure esecutive in corso, salvo che “prima della sua entrata in vigore”, non siano “stati notificati sia il titolo esecutivo che il precetto”. In forza, dunque, di detta norma –che ha aggiunto il comma 35-quinquies al testo dell’art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 – la notificazione del titolo esecutivo, nonché la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali, è stata subordinata alla condizione dello spirare del termine di centoventi giorni, decorrente dalla ricezione di una richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti. Nella specie, poiché gli atti di precetto risultavano notificati dopo l’entrata in vigore della disposizione “de qua”, essi – secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata –avrebbero dovuto essere preceduti da tale richiesta, la mancanza della quale ha determinato l’improcedibilità delle procedure esecutive. 3.Avverso la sentenza della Corte reggina ha proposto ricorso per cassazione il Pellicanò, sulla base – come detto – di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, degli artt. 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 111 Cost., nonché nullità della sentenza, per motivazione apparente, ex art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., oltre che per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 615 e 618 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto – in dichiarata adesione ad un principio già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 3, ord. 14 febbraio 2022, n. 4688) – che l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, trovi applicazione anche in relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente alla sua entrata in vigore. Reputa il ricorrente tale interpretazione “illegittima, contraria ai principi comunitari in materia di giusto processo, certezza del diritto ed affidamento, oltre che errata ed immotivata”, censurando, altresì, la decisione assunta dai giudici di merito,per avere – su tali basi – “accolto l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] per motivi diversi da quelli formulati”, ciò “in evidente violazione anche del principio delladomanda”. Sebbene, come detto, la decisione impugnata richiami un arresto di questa Corte, esso –a giudizio del ricorrente – “appare «ictu oculi», sorprendente ed imbarazzante nel contempo, per la perentorietà della conclusione assunta in netto contrasto con le ragioni addotte in motivazione a sostegno” della stessa. Sarebbe stata, infatti, effettuata “una discutibile operazione di «interpretazione autentica»” di una norma – il già citato art. 35 del d.l. n. 223 del 2006 –“a distanza di oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore”, sostituendosi questo giudice di legittimità “in modo improprio al legislatore, e dettando una soluzione del tutto contraria alla lettera della legge, nonché ai principi generali dell’ordinamento in materia di «retroattività»”, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Infatti, l’interpretazione della norma sopravvenuta, fatta propria anche dalla sentenza impugnata, sarebbe stata operata “senza alcun rispetto del dato testuale normativo”, giacché, in base ad esso, il processo esecutivo “viene inibito dall’omessa comunicazione”, allorché risulti già avvenuta –prima dell’entrata in vigore della norma – la “notificazione del titolo esecutivo” e (non, dunque, “o”) la “promozione di azioni esecutive”. Il tutto, poi, non senza considerare che la norma in esame “limita inequivocabilmente l’applicazione della legge «anche alle cause in corso al momento dell’entrata in vigore», escludendo, quindi, quelle già definite con sentenza passata in giudicato”. Di conseguenza, “la norma non poteva trovare applicazione nelle fattispecie in lite nelle quali le sentenze –titolo esecutivo – sono state emesse e notificate prima dell’entrata in vigore di essa”, e ciò non avendo “effetto retroattivo”, in applicazione del “principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione del « tempus regit actum»”. D’altra parte, l’interpretazione censurata sarebbe pure in contrasto con la “ratio legis”, che è quella “di assegnare all’Ente previdenziale un termine più ampio”, rispetto sia alla previsione codicistica che alla preesistente disposizione di cui all’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nella specie, però, essendo l’[OSCURATO:PERSONA] “la parte, sia pur parzialmente, inadempiente, non avendo corrisposto, nei termini, l’intera somma dovuta per legge”, non potrebbe “certo beneficiare di un doppio termine”, aggiungendosi a quello già decorso, per effetto del citato art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, quello ulteriore di 120 giorni, previsto dalla norma in esame, “e ciò a tutto danno del creditore”. 3.2.Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, in relazione all’art. 443 cod. proc. civ., nonché difetto assoluto di motivazione. Si censura la sentenza impugnata per aver interpretato la norma sopravvenuta come “condizione di procedibilità” dell’avvio di azione esecutiva, confondendo la nozione di “procedibilità” con quella di “proponibilità” (ricorrendo, nella specie, una “condizione” e non un “presupposto” dell’azione esecutiva), dato che solo quest’ultima “rende nulli gli atti del processo ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. Per contro, l’improcedibilità avrebbe potuto dare “luogo alla sospensione del giudizio con concessione all’attore di un termine per la presentazione dell’istanza omessa”, e ciò ai sensi dell’art. 443 cod. proc. civ. Orbene, poiché “la norma nulla dice circa la esatta natura della condizione prevista”, ciò “ha giustificato l’opzione da parte del Giudice in favore della «improcedibilità», essendo notoriamente riservata alla legge ex art. 111 Cost. (riserva assoluta) la previsione di specifiche cause di improponibilità”; tuttavia, seppur in presenza di una causa di improcedibilità e non d’improponibilità, la Corte reggina “ha disposto l’annullamento del procedimento senza alcuna distinzione tra le due diverse figure”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il ricorrenteha presentato memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. In relazione al presente ricorso, questo Collegio deve pronunciarsi a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.8.1. Deve, infatti, rilevarsi –sulla base degli atti del presente giudizio di legittimità –il difetto di contraddittorio, sin dal primo grado del giudizio ex art. 615 cod. proc. civ. , nei confronti del terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA], il cui nominativo risulta dal ricorso per cassazione. In adesione, pertanto, alla più recente –ma ormai costante – giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme, tra molte altre,Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01), deve ribadirsi che “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzopignorato”. A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di un soggetto, il terzo pignorato appunto, che avrebbe dovuto prendervi parte, deve cassarsi la sentenza impugnata, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa al giudice del primo grado, e quindi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche della società [OSCURATO:PERSONA], illegittimamente pretermesso nei gradidi merito. P.Q. M . La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, per l’integrazione del contraddittorio e la decisione del merito, oltre che per la liquidazione delle sp
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