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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 agosto 1990

Cassazione n. 34706/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/08/1990 avverso la sentenza del 14/02/2025 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la richiesta di applicazione pena avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due diverse cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina al prezzo di 50 euro e altra a titolo gra- tuito, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.200 di multa e disposto, al- tresì, oltre che la confisca e distruzione dello stupefacente e del materiale atto al confezionamento, la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 bis e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad unico motivo con cui si deduce, cumulativamente, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla confisca del denaro rinvenuto nella dispo- nibilità dell'imputato, di cui 280 euro sulla sua persona e 9.960 all'interno di un calzino dell'armadio della sua camera da letto oltre 280 euro all'interno di un bor- sello posto dietro il televisore.

Rileva la difesa che l'imputato, nel corso dell'inter- rogatorio, ha riferito che il denaro apparteneva alla sua fidanzata che si trovava in Marocco al momento del fatto, dichiarazioni che venivano poi confermate dalla fidanzata, [OSCURATO:PERSONA] la quale dimostrava di essere titolare delle somme, mediante produzione di copia del proprio contratto di lavoro, sottoscritto nel 2021 oltre che di diversi vaglia e buste paga relative ai mesi di giugno - settembre 2024 da cui si evinceva la riscossione in contanti di somme di denaro, a titolo di retribuzione, per complessivi 8.615,14 euro.

Contesta la difesa gli argomenti spesi dal decidente secondo cui il denaro guadagnato dalla donna sarebbe stato utilizzato per il paga- mento del canone di locazione dell'appartamento.

Assume la difesa che alla luce della intervenuta riqualificazione di tutti i capi di imputazione nella fattispecie di cui all'art. 73, co 5 d.P.R. n. 309/1990 potrebbe procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso o nella disponibilità dell'imputato solo in presenza di un preciso nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata.

Prendendo per buone le dichiarazioni rese dagli acquirenti si avrebbe che l'imputato avrebbe ri- cavato dalla cessione soltanto cento euro e in mancanza di un comprovato colle- gamento tra le ulteriori somme sottoposte a sequestro non potrebbe procedersi alla confisca.

Il riferimento poi alla "fiorente attività di spaccio si scontra con le sole tre ipotesi contestate nell'imputazione.

3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Si dà atto nella sentenza che in esito alla convalida dell'arresto l'imputato ha chiesto di definire la propria posizione mediante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e che "il difensore ha chiesto la restituzione della somma in sequestro a [OSCURATO:PERSONA] che, ascoltata in udienza, ha formalizzato tale richiesta producendo documentazione a sostegno.

Il P.M. ha chiesto il rigetto dell'istanza e la confisca del denaro". [OSCURATO:PERSONA] applicata la richiesta come formalizzata dalle parti, disponeva la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 bis e 85 bis d.P.R. n. 309/1990.

Con motivazione che non appare né illogica né contraddittoria il giudice ha valutato le dichiarazioni e le allegazioni di [OSCURATO:PERSONA] convivente dell'imputato, che al momento dell'arresto si trovava in Marocco, inidonee a dimostrare la titola- rità delle somme sequestrate in capo alla stessa.

E' stato rilevato che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia prodotto contratto di lavoro risalente al 2021 e buste paga da giugno a settembre 2024 da cui si evince la corresponsione in contanti della somma di euro 8.615,14, la stessa ha, tuttavia, dichiarato di avere pagato sempre personal- mente il canone di locazione dell'appartamento che condivide con il ricorrente pari a 550,00 euro mensili, escluse utenze e spese condominiali, sempre da lei pagate, e di avere smesso di lavorare da ottobre 2024.

Il giudice ha, dunque, ritenuto che le somme di cui è stata ritenuta acclarata la ricezione in contanti siano state con- sumate per il pagamento dei sette mesi di locazione e spese per utenze e condo- minio nonché le spese alimentari oltre che per il viaggio in Marocco.

E' stato, inoltre, posto l'accento su quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio allorquando lo stesso ha dichiarato di avere commesso il fatto per procurarsi i mezzi di sostentamento, essendo disoccupato.

Al netto della circostanza che nella misura in cui il ricorrente assume che le somme di denaro confiscate appartengono alla [OSCURATO:PERSONA], lo stesso non avrebbe inte- resse a chiederne la restituzione, non può non rilevarsi, che le ragioni di doglianza sviluppate nella esposizione del ricorso attengono al vizio di motivazione con rife- rimento al vizio di correlazione tra le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] e l'intera somma di denaro sequestrata.

Sul punto il decidente ha motivato la confisca ritenendo ravvisabili le condi- zioni previste dall'art. 240 bis cod. pen. - espressamente richiamato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990 con riferimento alle condotte sanzionate ai sensi dell'art.73 - in base al quale, in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è disposta la confisca «del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per inter- posta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito[....]».

Né rileva l'argomento speso dalla difesa secondo cui i fatti sarebbero stati riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.

P. R. 309/1990 atteso che per effetto della modifica dell'art. 85 bis d.P.R. cit. giusto dl. 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, la confisca per sproporzione, ivi contemplata, è stata estesa a tutte le fattispecie previste dall'art. 73, e, dunque anche a quella di cui all'art. 73, comma 5.

La norma come novellata era in vigore sia alla data di commissione del fatto (15 gennaio 2025) che a quella di emissione della sentenza impugnata (14 febbraio 2025).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 4 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] )gliera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/08/1990 avverso la sentenza del 14/02/2025 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la richiesta di applicazione pena avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due diverse cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina al prezzo di 50 euro e altra a titolo gra- tuito, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.200 di multa e disposto, al- tresì, oltre che la confisca e distruzione dello stupefacente e del materiale atto al confezionamento, la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 bis e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad unico motivo con cui si deduce, cumulativamente, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla confisca del denaro rinvenuto nella dispo- nibilità dell'imputato, di cui 280 euro sulla sua persona e 9.960 all'interno di un calzino dell'armadio della sua camera da letto oltre 280 euro all'interno di un bor- sello posto dietro il televisore. Rileva la difesa che l'imputato, nel corso dell'inter- rogatorio, ha riferito che il denaro apparteneva alla sua fidanzata che si trovava in Marocco al momento del fatto, dichiarazioni che venivano poi confermate dalla fidanzata, [OSCURATO:PERSONA] la quale dimostrava di essere titolare delle somme, mediante produzione di copia del proprio contratto di lavoro, sottoscritto nel 2021 oltre che di diversi vaglia e buste paga relative ai mesi di giugno - settembre 2024 da cui si evinceva la riscossione in contanti di somme di denaro, a titolo di retribuzione, per complessivi 8.615,14 euro. Contesta la difesa gli argomenti spesi dal decidente secondo cui il denaro guadagnato dalla donna sarebbe stato utilizzato per il paga- mento del canone di locazione dell'appartamento. Assume la difesa che alla luce della intervenuta riqualificazione di tutti i capi di imputazione nella fattispecie di cui all'art. 73, co 5 d.P.R. n. 309/1990 potrebbe procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso o nella disponibilità dell'imputato solo in presenza di un preciso nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata. Prendendo per buone le dichiarazioni rese dagli acquirenti si avrebbe che l'imputato avrebbe ri- cavato dalla cessione soltanto cento euro e in mancanza di un comprovato colle- gamento tra le ulteriori somme sottoposte a sequestro non potrebbe procedersi alla confisca. Il riferimento poi alla "fiorente attività di spaccio si scontra con le sole tre ipotesi contestate nell'imputazione. 3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Si dà atto nella sentenza che in esito alla convalida dell'arresto l'imputato ha chiesto di definire la propria posizione mediante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e che "il difensore ha chiesto la restituzione della somma in sequestro a [OSCURATO:PERSONA] che, ascoltata in udienza, ha formalizzato tale richiesta producendo documentazione a sostegno. Il P.M. ha chiesto il rigetto dell'istanza e la confisca del denaro". [OSCURATO:PERSONA] applicata la richiesta come formalizzata dalle parti, disponeva la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 240 bis e 85 bis d.P.R. n. 309/1990. Con motivazione che non appare né illogica né contraddittoria il giudice ha valutato le dichiarazioni e le allegazioni di [OSCURATO:PERSONA] convivente dell'imputato, che al momento dell'arresto si trovava in Marocco, inidonee a dimostrare la titola- rità delle somme sequestrate in capo alla stessa. E' stato rilevato che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia prodotto contratto di lavoro risalente al 2021 e buste paga da giugno a settembre 2024 da cui si evince la corresponsione in contanti della somma di euro 8.615,14, la stessa ha, tuttavia, dichiarato di avere pagato sempre personal- mente il canone di locazione dell'appartamento che condivide con il ricorrente pari a 550,00 euro mensili, escluse utenze e spese condominiali, sempre da lei pagate, e di avere smesso di lavorare da ottobre 2024. Il giudice ha, dunque, ritenuto che le somme di cui è stata ritenuta acclarata la ricezione in contanti siano state con- sumate per il pagamento dei sette mesi di locazione e spese per utenze e condo- minio nonché le spese alimentari oltre che per il viaggio in Marocco. E' stato, inoltre, posto l'accento su quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio allorquando lo stesso ha dichiarato di avere commesso il fatto per procurarsi i mezzi di sostentamento, essendo disoccupato. Al netto della circostanza che nella misura in cui il ricorrente assume che le somme di denaro confiscate appartengono alla [OSCURATO:PERSONA], lo stesso non avrebbe inte- resse a chiederne la restituzione, non può non rilevarsi, che le ragioni di doglianza sviluppate nella esposizione del ricorso attengono al vizio di motivazione con rife- rimento al vizio di correlazione tra le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] e l'intera somma di denaro sequestrata. Sul punto il decidente ha motivato la confisca ritenendo ravvisabili le condi- zioni previste dall'art. 240 bis cod. pen. - espressamente richiamato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990 con riferimento alle condotte sanzionate ai sensi dell'art.73 - in base al quale, in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è disposta la confisca «del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per inter- posta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito[....]». Né rileva l'argomento speso dalla difesa secondo cui i fatti sarebbero stati riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d. P. R. 309/1990 atteso che per effetto della modifica dell'art. 85 bis d.P.R. cit. giusto dl. 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, la confisca per sproporzione, ivi contemplata, è stata estesa a tutte le fattispecie previste dall'art. 73, e, dunque anche a quella di cui all'art. 73, comma 5. La norma come novellata era in vigore sia alla data di commissione del fatto (15 gennaio 2025) che a quella di emissione della sentenza impugnata (14 febbraio 2025). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 4 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] )gliera
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