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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 44528/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra un delitto di omicidio volontario commesso il 14/3/1995 e un altro delitto di omicidio volontario commesso in data 23/7/1982.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo carenza di motivazione e violazione di legge e sostenendo che i reati giudicati sono legati dal vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e, comunque, basato su motivo manifestamente infondato.

Il fatto che i due omicidi siano stati commessi nell'ambito di una associazione per delinquere di stampo mafioso - circostanza meramente affermata - non comporta affatto che essi siano riuniti dal vincolo della continuazione, soprattutto se tra il primo e il secondo è decorso un lasso di 15 anni.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra un delitto di omicidio volontario commesso il 14/3/1995 e un altro delitto di omicidio volontario commesso in data 23/7/1982. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo carenza di motivazione e violazione di legge e sostenendo che i reati giudicati sono legati dal vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e, comunque, basato su motivo manifestamente infondato. Il fatto che i due omicidi siano stati commessi nell'ambito di una associazione per delinquere di stampo mafioso - circostanza meramente affermata - non comporta affatto che essi siano riuniti dal vincolo della continuazione, soprattutto se tra il primo e il secondo è decorso un lasso di 15 anni. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 44528/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris