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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42903/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24709/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 18 ottobre 2017 con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna per un reato di cui mancano le prove, e per avere erroneamente negato le attenuanti generiche e una riduzione della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; il diniego delle attenuanti generiche e di una riduzione della pena è stato giustificato dai precedenti penali specifici; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24709/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 18 ottobre 2017 con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna per un reato di cui mancano le prove, e per avere erroneamente negato le attenuanti generiche e una riduzione della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; il diniego delle attenuanti generiche e di una riduzione della pena è stato giustificato dai precedenti penali specifici; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/20
Sentenza Cassazione n. 42903/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris