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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39857/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Milano in data 17.10.2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] in relazione a una serie di fatti di bancarotta, di cui al capo A), punti n. 1, n. 2 e n. 3, dell'imputazione, trattandosi di reati estinti per sopravvenuta prescrizione, assolvendo lo stesso imputato dai reato di cui al capo A), punto n. 2, limitatamente al prelievo di 5000,00 euro, perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha esplicitamente affermato che la causa estintiva del reato attiene ai pagamenti effettuati in favore della "[OSCURATO:SOCIETA]." e di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, difettando del tutto l'interesse dell'imputato a far valere un preteso difetto di specificità della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata, che ha fatto esplicito riferimento ai fatti di cui al capo A), n. 2, dell'imputazione, in cui sono ricompresi i pagamenti effettuati in favore della "[OSCURATO:SOCIETA]." e di [OSCURATO:PERSONA].

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Milano in data 17.10.2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] in relazione a una serie di fatti di bancarotta, di cui al capo A), punti n. 1, n. 2 e n. 3, dell'imputazione, trattandosi di reati estinti per sopravvenuta prescrizione, assolvendo lo stesso imputato dai reato di cui al capo A), punto n. 2, limitatamente al prelievo di 5000,00 euro, perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha esplicitamente affermato che la causa estintiva del reato attiene ai pagamenti effettuati in favore della "[OSCURATO:SOCIETA]." e di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, difettando del tutto l'interesse dell'imputato a far valere un preteso difetto di specificità della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata, che ha fatto esplicito riferimento ai fatti di cui al capo A), n. 2, dell'imputazione, in cui sono ricompresi i pagamenti effettuati in favore della "[OSCURATO:SOCIETA]." e di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 39857/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris