CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 51160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ric:orsi. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso, deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.Ritenuto in atto 1. La Corte di assise di appello di Roma, in funzione di giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento n. :18396 del 4 aprile 2022 della Quinta sezione della Corte di cassazione, ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ad anni due e mesi quattro di reclusione quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili del reato di cui al capo C), specificamente del reato di concorso, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di carabiniere in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di maresciallo e comandante interinale del medesimo Ufficio, nella falsificazione del verbale di arresto di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di attestare sia la resistenza posta in essere dall'arrestato presso i locali della Compagnia CC di [OSCURATO:PERSONA] per sottrarsi ai rilievi dattiloscopici e foto segnaletici, sia la circostanza che all'arresto avevano preso parte anche i carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il medesimo Ufficio; reato aggravato dalla natura fidefaciente dell'atto, dall'esser stato commesso con violazione dei doveri inerenti alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e al fine di procurare ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l'impunità per il delitto di omicidio preterintenzionale ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Reato commesso in Roma il 16 ottobre 2009. 2. La sentenza di annullamento ha posto il principio di diritto per i quale "il verbale di arresto, in quanto atto pubblico, attesta la veridicità di tutti i fatti in esso esposti, sicché il delitto di falsità ideologica ... può avere ad oggetto ogni circostanza in esso falsamente rappresentata, anche se non direttamente attinente alla funzione probatoria dell'atto - che è quella di documentare l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'arresto - o connessa alla sua natura di atto irripetibile". Sulla base di queste indicazioni la Corte di assise di appello ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono. 2.1. È pacifico che [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009, perché colto nelle adiacenze di via Lemonia in Roma nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto sostanza stupefacente ad [OSCURATO:PERSONA] e per la detenzione, a fini di cessione, di ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente scoperti all'atto della perquisizione personale e veicolare realizzate sul posto. È altresì provato, e non contestato negli atti di appello, che alla perquisizione presero parte anche i carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] - che si trovavano in servizio in abiti civili ed avevano immediatamente raggiunto i colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di pattuglia con l'autovettura di servizio - sùbito dopo il primo intervento a seguito dell'osservazione dello scambio droga/denaro, al pari del carabiniere Bazzicalupo, anch'egli in abiti civili. Effettuata la perquisizione personale e veicolare, tutti i menzionati carabinieri avevano fatto rientro in Caserma. Qui, il mar.11o [OSCURATO:PERSONA] aveva dato disposizione di eseguire, in sei, la perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Cucchi e per tale adempimento era stata richiesta la collaborazione del nn.11o [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla Stazione CC Quadrar°. 3. Successivamente alla perquisizione domiciliare, che dette esito negativo, i carabinieri [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accompagnarono, su disposizione del m.11o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] per i rilievi dattiloscopici e foto segnaletici, mentre gli altri operanti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Bazzicalupo - furono inviati alla [OSCURATO:PERSONA] per prelevare il kit necessario ad eseguire il narcotest sulle sostanze trovate nella disponibilità di Cucchi. Nella sala SPIS della [OSCURATO:PERSONA], ove Cucchi aveva rifiutato di sottoporsi ai rilievi identificativi, avvenne il pestaggio dello stesso ad opera dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. I rilievi infine non furono eseguiti perché il m.11o [OSCURATO:PERSONA], avvisato telefonicamente dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA] della resistenza di Cucchi, dispose il rientro della pattuglia in Caserma. Ivi giunti, [OSCURATO:PERSONA] rimase con Cucchi in sala di aspetto, mentre i carabinieri D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ebbero un colloquio, a porte chiuse, con il m.11o [OSCURATO:PERSONA]. Terminato detto colloquio, il carabiniere [OSCURATO:PERSONA] fu convocato dal nn.11o [OSCURATO:PERSONA], che gli chiese di firmare il verbale di arresto, ottenendone l'assenso. 4. Non è allora dubbio che, anche accordando preferenza alla prospettazione difensiva, che propone di individuare il momento e il luogo dell'arresto all'atto del rinvenimento della droga detenuta e ceduta da Cucchi nelle adiacenze della via Lemonia, i carabinieri D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presero parte all'arresto in flagranza e i loro nominativi avrebbero dovuto essere inseriti nel verbale di arresto. Peraltro, dal verbale si trae che l'arresto fu eseguito dopo che Mancini, sentito a sommarie informazioni, confermò l'acquisto di stupefacente e il narcotest comprovò che sia la sostanza ceduta che quella detenuta e rinvenuta all'esito della perquisizione veicolare appartenevano al genere delle droghe. In assenza di quelle conferme la restrizione precautelare sarebbe stata illegittimamente afflittiva. Il m.11o [OSCURATO:PERSONA], al momento in cui formò il verbale di arresto, era consapevole che i carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] erano stati impegnati nelle operazioni dell'arresto, come si trae anche dal memoriale di servizio di quella sera; ed infatti, tutti gli operanti, ivi compresi i due appena menzionati, ritornarono insieme nei locali della [OSCURATO:PERSONA] e anche questi due furono inviati per l'esecuzione della perquisizione domiciliare e poi, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], per le operazioni dei rilievi dattiloscopici e foto segnaletici. L'intento perseguito dal m.11o [OSCURATO:PERSONA] fu allora quello di occultare la presenza dei due carabinieri che si erano appena resi autori, nella sala SPIS della [OSCURATO:PERSONA], del pestaggio di Cucchi. 5. La validità di questa ricostruzione non è messa in dubbio dal fatto che i nominativi dei due carabinieri furono inseriti nel verbale di perquisizione domiciliare e nel memoriale di servizio: il primo, infatti, doveva essere sottoscritto dal m.11o [OSCURATO:PERSONA] e il secondo fu redatto quando ancora non si aveva consapevolezza di quale sarebbe stato lo sviluppo della loro dissennata condotta. L'urgenza di quella notte era solo quella di coprire all'esterno quanto avvenuto nella sala SPIS. 5.1. Quanto poi all'altra omissione, la mancata menzione della resistenza opposta da Cucchi all'esecuzione dei rilievi dattiloscopici e fotosegnaletici, è provato che il m.11o [OSCURATO:PERSONA] ne era a conoscenza al momento in cui redasse il verbale di arresto. Ne avrebbe dovuto far menzione perché dato rilevante ai fini della decisione sull'arresto che, al tempo, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. era obbligatorio salva la ricorrenza della circostanza di cui al comma 5 del medesimo articolo. Era dunque importante dare atto della resistenza opposta da Cucchi, seppure non integrante una ipotesi di reato, per apprezzare la ricorrenza della circostanza. 6. In riferimento all'elemento soggettivo in capo al m.11o [OSCURATO:PERSONA] deve prendersi atto, unitamente a quanto sino ad ora esposto, delle dichiarazioni del carabiniere [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito che, dopo il pestaggio di Cucchi e prima del rientro in caserma insieme a Cucchi e ai due colleghi autori della violenza, aveva chiamato il nn.11o [OSCURATO:PERSONA] per metterlo a parte del grave episodio. Quanto rivelato dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA] ha trovato conferma proprio negli accadimenti di quella notte, immediatamente successivi al pestaggio e alla telefonata al m.11o [OSCURATO:PERSONA], in specie nel fatto che, tornata in Caserma la squadra incaricata della identificazione di Cucchi, il m.11o [OSCURATO:PERSONA] convocò nel suo ufficio soltanto i due autori del pestaggio per un colloquio riservato a porte chiuse, terminato il quale convocò il carabiniere [OSCURATO:PERSONA] per la sottoscrizione del verbale. In riferimento alla posizione del carabiniere [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello ha rilevato che questi ebbe piena consapevolezza della falsità del verbale, tanto che esitò prima di firmare un atto che palesemente non conteneva proprio le informazioni che aveva fornito al m.11o [OSCURATO:PERSONA]. 7. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 8. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato più motivi. 8.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. - Non vi è in atti la prova che il ricorrente sapesse che i carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] avevano preso parte alle operazioni di arresto. La Corte territoriale ha travisato il contenuto del memoriale di servizio della Stazione CC Appia del 16 ottobre 2009, da cui, correttamente letto, si trae che i due menzionati carabinieri, che erano stati comandati dello svolgimento di indagini di polizia giudiziaria in abiti civili con servizio di o.c.p. dalle ore 00.00 alle ore 2.00, furono incaricati dell'incombente aggiuntivo, nella fascia oraria dalle ore 2.00 alle ore 4.00, ossia di coadiuvare i colleghi nei servizi inerenti all'arresto di Cucchi, e quindi non già dell'arresto, ma appunto della perquisizione domiciliare. È poi una mera congettura che il contestuale rientro in Caserma di tutti gli operanti sul territorio dovesse necessariamente far intuire al ricorrente che all'arresto avessero preso parte, attiva e significativa, tutti e cinque i militari. - Dalla istruttoria dibattimentale è emerso che i carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] giunsero sul luogo del fermo poco tempo dopo che era stato eseguito e che non svolsero alcun ruolo attivo. Era pertanto una scelta discrezionale, e non un atto doveroso, inserire i loro nomi nel verbale di arresto. La diversa interpretazione a cui è giunta la Corte territoriale ha integrato una elusione del principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento con rinvio. - Il dolo in capo al ricorrente è escluso dalla considerazione che i nomi dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] furono inseriti nel verbale di perquisizione domiciliare in danno di Cucchi e nel memoriale di servizio di quella notte. È una mera congettura della Corte territoriale che i nomi dei due carabinieri furono inseriti nel verbale di perquisizione domiciliare per il solo fatto che lo avrebbe dovuto sottoscrivere non già il ricorrente ma il rn.11o [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla Stazione CC. di Quadraro, e che questi, avendo operato in pattuglia consorziata, ossia composta da carabinieri di altre limitrofe stazioni, si sarebbe avveduto della omissione. Peraltro, il M.[OSCURATO:PERSONA], nella sua dichiarazione dibattimentale, ha dichiarato non solo di non aver sottoscritto ma di non aver mai visto il verbale di perquisizione, perché, giovane e ancora inesperto sottufficiale, aveva preferito che di tali operazioni se ne occupasse altra Stazione CC. Ed è altrettanto congetturale l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui l'inserimento dei nomi dei due carabinieri nel memoriale di servizio fu fatto perché altrimenti non avrebbero potuto percepire i compensi da lavoro straordinario, nella convinzione che tale atto era soltanto ad uso interno della gerarchia dell'Arma e non sarebbe stato mai portato alla conoscenza esterna. 8.2. Con il secondo motivo hanno ciledotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte territoriale, nell'affermare che il non aver fatto menzione nel verbale di arresto della resistenza opposta da Cuc:chi all'interno della Stazione CC Casilina ha significato una omissione rilevante in termini di falso ideologico dell'indicato verbale, ha disatteso l principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento secondo cui la funzione del verbale di arresto è quella di documentare, con validità probatoria, esclusivamente l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto coercitivo ma non anche le attività di indagine antecedenti, pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo. È processualmente certo che al momento in cui il pubblico ministero fu informato dell'avvenuto arresto in flag-anza, la resistenza di Cucchi al fotosegnalamento non si era ancora verificata. È altresì documentato che alle ore 2,05 il verbale di arresto era stato già completato e il suo integrale contenuto era stato già trasmesso all'Autorità competente. Il verbale di arresto fu quindi redatto e completato ben prima che avesse inizio il tentativo di fotosegnalamento di Cucchi. 8.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte territoriale non si è curata di riscontrare l'asserita attendibilità delle dichiarazioni del carabiniere [OSCURATO:PERSONA] per mezzo della individuazione dei necessari riscontri. Le dichiarazioni accusatorie del predetto sono rilevanti perché sulla loro base si è motivato in ordine alla consapevolezza in capo al ricorrente della resistenza opposta da Cucchi in occasione delle operazioni dattiloscopiche e alla presunta consapevolezza delle percosse subite da Cucchi presso la sala SPIS della caserma Casilina. È stato sostanzialmente trascurato che questi ha perpetrato una grave e articolata calunnia in danno del ricorrente, con l'attribuzione di un episodio che ha comportato l'iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito del cd. processo "Cucchi-ter". Soltanto le successive confessioni del mar. Labriola e le mails rinvenute dagli inquirenti ed intercorse tra costui e il col. Cavallo, nonché l'acquisizione dell'unico fax intercorso con la caserma Appia hanno consentito il successivo stralcio e l'archiviazione della posizione. La Corte territoriale ha omesso l'esame del motivo di appello con cui si deduceva che la tesi del carabiniere [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la sua relazione di servizio era stata sottratta e fatta sparire, era smentita da precise circostanze. E ha utilizzato in funzione di riscontro delle dichiarazioni del carabiniere [OSCURATO:PERSONA] le conversazioni tra i carabinieri D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggetto di intercettazione, dal contenuto falso perché costoro, sapendo di essere intercettati, fecero affermazioni al solo fine di precostituirsi una difesa. Oggetto di impugnazione sono anche l'ordinanza della Corte di assise e la decisione del giudice di rinvio circa la non necessità di audizione del perito grafologico che aveva attribuito alla mano del carabiniere [OSCURATO:PERSONA] la scrittura su un foglio che aveva preso il posto della relazione asseritamente fatta sparire, oltre che la decisione del giudice di primo grado di non acquisizione della memoria ex art. 121 cod. proc. pen. con allegata la perizia grafologica e l'ordinanza di diniego della rinnovazione istruttoria per dare luogo ad un accertamento peritale. 8.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di statuizioni civili. Il giudice del rinvio ha errato nel riconoscere alle parti civili, familiari di Cucchi, una pur ridotta provvisionale, dal momento che il risarcimento era stato chiesto in relazione al reato di calunnia di cui al capo E) nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria. Per tale reato, però, il m.11o [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto. L'instaurazione del processo contro gli agenti di polizia penitenziaria fu scelta del pubblico ministero e non è provato che abbia prodotto alcun danno patrimoniale alle parti civili. Quanto al danno morale, è stato liquidato non quale diretta conseguenza del reato di falso di cui al capo C), ma per il cd. depistaggio, oggetto specifico del processo cd. Cucchi-ter, a cui il nn.11o [OSCURATO:PERSONA] è rimasto estraneo. È poi contraddittorio quanto affermato in sentenza in ordine alla impossibilità di stabilire il pagamento di una provvisionale a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], siccome non può dirsi provata nemmeno parzialmente l'entità del danno causato, con la statuizione di condanna al pagamento della provvisionale a carico del m.11o [OSCURATO:PERSONA]. 9. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato più motivi. 9.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte territoriale ha disatteso il principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento, per il quale il verbale di arresto documenta, con validità probatoria, esclusivamente l'attività svolta in occasione dell'atto coercitivo ma non anche le attività di indagine precedenti e, a maggior ragione, quelle successive. Ha infatti stabilito che l'arresto di Cucchi fu effettuato solo quando fu confermato l'acquisto di sostanza stupefacente e il narcotest comprovò che quanto rinvenuto nel corso della perquisizione sul posto fosse stupefacente, e ha assegnato a tutte le attività esecutive poste in essere a seguito dell'arresto in senso stretto una funzione documentale che essi non necessariamente possiedono. Ciò premesso, occorre mettere in evidenza che i carabinieri D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giunsero in un momento successivo all'esecuzione dell'arresto in flagranza e coadiuvarono i loro colleghi nelle altre attività connesse all'arresto. Di qui la legittimità dell'esclusione dei loro nominativi dal verbale di arresto. La Corte territoriale è incorsa in manifesta illogicità nell'affermare che l'intenzione di chi redasse il verbale con la asserita omissione fosse quella di occultare la presenza dei due carabinieri in quel frangente, che poi aveva portato alla commissione di gravi delitti in danno di Cucchi, dal momento che i nominativi dei due carabinieri compaiono nei verbali di atti concomitanti e successivi, in particolare nel verbale di perquisizione domiciliare a casa Cucchi e nel memoriale di servizio, da cui risulta appunto che furono impegnati nelle attività correlate e successive. Non risponde poi al vero quanto rilevato dalla Corte di assise di appello, per giustificare la contraddizione relativa al contenuto del verbale di perquisizione, perché esso fu sottoscritto non dal m.11o [OSCURATO:PERSONA], appartenente ad altra Stazione CC ma operante in raccordo con la stazione CC Appia, ma dal m.11o [OSCURATO:PERSONA]. Quanto poi all'ulteriore profilo omissivo del verbale, la mancata indicazione delle resistenza opposta da Cucchi alle operazioni di fotosegnalamento presso i locali della SPIS della Compagnia CC del quartiere Casilino, è quanto meno apodittica l'affermazione della sentenza impugnata, per la quale il mero rifiuto di sottoporsi a tali accertamenti avrebbe dovuto essere evidenziato nel verbale di arresto, dato che i fatti in esame non erano in alcun modo collegati e il comportamento oppositivo di Cucchi non integrò alcun reato. 9.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Anche in punto di dolo in capo al ricorrente la Corte di appello ha violato il principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento. Il fatto da provare, ossia la consapevolezza della dolosa falsità dell'atto da sottoscrivere, è divenuta irragionevolmente la prova del dolo. Non è infatti detto in sentenza in base a quali diversi indizi sia stato possibile affermare che il ricorrente fu posto consapevolmente di fronte a condotte palesemente illegali compiute dal m.11o [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali avrebbe dovuto rifiutare di sottoscrivere il verbale. Quali dunque gli indici della riconoscibilità della ritenuta macroscopicità del falso per omissione? Non è stato dimostrato che il ricorrente lesse previamente il verbale e colse la intenzionalità dolosa della sua specifica redazione. Se il verbale fosse stato letto davvero dal ricorrente, non gli sarebbe sfuggito l'errore piuttosto eclatante relativo ai dati anagrafici dell'arresto nonché quello relativo all'ora dell'arresto e quello sulla effettiva esecuzione del fotosegnalannento allo SPIS. Né può affermarsi, come invece fatto dalla sentenza impugnata, che il ricorrente, che aveva appena denunciato il comportamento dei colleghi, avrebbe concorso al falso al fine di ottenere l'impunità per un reato da lui non commesso e di avvantaggiare coloro che aveva appena denunciato al superiore. 9.3. Con il terzo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in punto di determinazione della pena, dal momento che non sono esplicitate le ragioni sottese alla compiuta quantificazione con discostamento dal minimo edittale. 9.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di pena con specifico riferimento al giudizio di equivalenza tra le circostanze, invece che di prevalenza delle attenuanti, e per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. L'affermazione della sentenza, secondo cui il ricorrente avrebbe violato il suo dovere di denuncia, equivale ad attribuire una condotta non in addebito e quindi si sostanzia in una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 9.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte territoriale ha omesso di motivare in merito al rapporto causale tra le condotte di falso di cui al capo C) e il danno asseritamente prodotto in capo ai genitori e alla sorella di [OSCURATO:PERSONA]. 9.6. Con il sesto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione relativamente all'affermata responsabilità civile derivante dalla condotta di falsa testimonianza contestata al ricorrente e oggetto di assoluzione all'esito del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 384 cod. pen. La Corte territoriale ha trascurato che soltanto il reato è fonte di obbligo risarcitorio e che una condotta scriminata, siccome non è antigiuridica, non può produrre tale effetto. 9.7. Con il settimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'ulteriore condanna al pagamento in favore delle parti civili costituite, ad eccezione di Cittadinanza attiva onlus, delle spese di lite sostenute per il grado. 10. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni sottese alla richiesta di inammissibilità dei ricorsi.Considerato in diritto 1. I ricorsi dei due imputati non sono affetti da inammissibilità, anche in ragione del fatto che le doglianze di cui si compongono non possono dirsi manifestamente infondate. Questo preliminare rilievo comporta l'obbligo di prendere atto che il reato in contestazione, commesso il 16 ottobre 2009, è ormai estinto per prescrizione. Come affermato nella sentenza di annullamento con rinvio della Quinta sezione di questa Corte, tenuto conto dei periodi di sospensione relativi al grado di appello nel corso del quale fu disposto rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore e di quanto prescritto dall'artt. 83 d. I. n. 18 del 17 marzo 2020, conv. dalla I. n. 27 del 24 aprile 2020, il termine ultimo di prescrizione, computato anche l'aumento per effetto dell'atto interruttivo, è spirato al 25 luglio 2022. La rilevazione della causa di estinzione del reato non esime però da una puntuale definizione dell'area del penalmente rilevante, che risulta più ridotta rispetto alla descrizione di imputazione. 1.1. Il reato di falso in esame si sostanzia, secondo l'indicazione di imputazione, di due profili: l'omesso inserimento nel verbale di arresto del nominativo di altri due carabinieri che procedettero all'atto di polizia giudiziaria, i carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], e l'omessa menzione, sempre in quel verbale, della resistenza opposta dall'arrestato presso i locali della Compagnia CC di [OSCURATO:PERSONA] per sottrarsi ai rilievi dattiloscopici e foto segnaletici. Pur nell'articolazione in due tratti di condotta omissiva l'imputazione non ha fatto venir meno l'unitarietà dell'ipotizzato reato. La falsificazione è stata infatti commessa, in ipotesi d'imputazione, con omissioni contesi:1Jan e incidenti al momento della formazione del verbale ed ha avuto ad oggetto uno stesso atto, sicché bene hanno operato i giudici del merito a non ritenere che per ciascuna delle condotte omissive - che in origine erano peraltro superiori alle due residuate - si potesse configurare un autonomo e distinto reato. Le più omissioni, secondo il costrutto di accusa, hanno composto una unica condotta, diretta ad una falsa rappresentazione di quanto avvenuto con l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], funzionale ad una unitaria finalità. Conseguente allora la conclusione che si sia di fronte ad un solo reato di falso. 1.2. Tanto premesso, va rilevato che uno dei due tratti di condotta, quello della omessa attestazione della resistenza di [OSCURATO:PERSONA] ai rilievi segnaletici e dattiloscopici, non può ritenersi sussistente. Questa articolazione del falso per omissione non è configurabile, sicché il reato in contestazione vede ridursi il suo ambito alla sola omissione dei nominativi dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tra quanti procedettero all'arresto di Cucchi. La dedotta omissione non può essere penalmente rilevante quale modalità di falsificazione del verbale di arresto dal momento che afferisce ad un evento temporalmente successivo rispetto all'arresto già compiuto. L'arresto in flagranza è l'atto di polizia giudiziaria che priva il soggetto della propria libertà personale, facendo sì che venga posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il relativo verbale, pertanto, deve documentare le operazioni che sono state poste in essere con l'arresto del soggetto colto in flagranza di reato, dando atto dei presupposti e delle condizioni dell'arresto e degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'atto, secondo quanto stabilito per quest'ultimo aspetto dall'art. 115 disp. att. cod. proc. pen. e in generale dall'art. 357 cod. proc. pen. che al comma 3 richiama, per l'indicazione delle forme e delle modalità di verbalizzazione, il successivo art. 373 cod. proc. pen. La disposizione del comma 4 di tale ultimo articolo stabilisce che gli «atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale». Non vi sono dunque impedimenti normativi alla formazione del verbale di arresto in flagranza successivamente al compimento dell'atto, e coerentemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "l'arresto in flagranza di reato si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertà personale, dal quale decorre il termine per la richiesta di convalida di cui all'art. 390 cod. proc. pen., essendo irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato redatto in un momento successivo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, prima di procedere ad un arresto, può essere necessario compiere accertamenti sull'identità del soggetto e valutare le risultanze dell'attività di polizia, precisando, tuttavia, che tali esigenze investigative non possono determinare la completa privazione della libertà personale)" - Sez. 3, n. 41093 del 30/01/2018, Rv. 274070. V., in precedenza, Sez. 4, n. 21995 del 17/02/2009, Rv. 243980; Sez. 6, n. 6 del 18/10/1996, dep. 1997, Rv. 206505; Sez. 1, n. 5912 del 17/11/1995, Rv. 203166 -. Ma, seppure formato non contestualmente, il verbale deve essere redatto tenendo conto del suo tipico contenuto, che non può ampliarsi sino a ricomprendere in esso qualunque altra attività compiuta successivamente all'arresto e prima della confezione del verbale. In buona sostanza, dal tempo di redazione non può dipendere una diversità di contenuto, con conseguente arricchimento degli obblighi di documentazione ove la formazione del verbale sia temporalmente posticipata. Ciò non significa ovviamente che la polizia giudiziaria non sia tenuta a riferire al pubblico ministero quanto avvenuto dopo l'esecuzione dell'arresto in flagranza, ma l'obbligo di riferire ogni circostanza utile non deve sostanziarsi per necessità al momento della redazione del verbale di arresto, in modo tale da poter cogliere nell'omissione di alcuni riferimenti una incompletezza rilevabile sul piano della falsità per omissione. 2. Così ridefinito il fatto omissivo penalmente rilevante secondo la fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen., il reato ascritto, per le ragioni già esposte, deve essere dichiarato estinto per prescrizione. La rilevazione della causa estintiva comporta l'annullamento della sentenza agli effetti penali, ma non esime dall'esaminare i ricorsi ai fini delle valutazioni sulle connesse statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno. Per quanto di seguito si esporrà, i ricorsi degli imputat, limitatamente alle statuizioni civili, non meritano accoglimento. 2.1. La sentenza impugnata (fl. 17 ss.) ha messo in evidenza un dato di fatto di significativa importanza. L'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] fu disposto in ragione di due fatti: la cessione ad [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo di sostanza stupefacente, specificamente di "involucri di cellophane trasparenti ... in cambio di una banconota" (v. sentenza, fl. 20), e la detenzione nella autovettura nella sua disponibilità di altri quantitativi di sostanza stupefacente, di varia grandezza e presumibilmente del tipo hashish. Questi ulteriori quantitativi vennero rinvenuti all'esito della perquisizione dell'autovettura e della perquisizione personale che furono fatte sul posto ove i carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano osservato la cessione di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Non è dubbio, così si legge in sentenza, che al momento della perquisizione i due menzionati carabinieri erano stati raggiunti dai colleghi [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], oltre che dal giovanissimo collega Bazzicalupo. Questi fu l'ultimo a giungere e, come dallo stesso dichiarato, intervenne non appena stava per iniziare l'attività di perquisizione con già la presenza sul posto di [OSCURATO:PERSONA] e di D'[OSCURATO:PERSONA]. Costoro presero parte alla perquisizione, come precisato in sentenza (fl. 18) e insieme agli altri colleghi fecero poi rientro in Caserma per gli adempimenti successivi. [OSCURATO:PERSONA] i militari condussero [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, ha precisato la sentenza, il car. D'[OSCURATO:PERSONA] si pose alla guida dell'autovettura di Cucchi, su cui prese posto anche il car. Bazzicalupo. Già questo dettaglio potrebbe essere chiaro segno del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era certo in stato di libertà, perché altrimenti si sarebbe recato in Caserma conducendo la sua autovettura senza necessità che fosse presa in custodia dal car. D'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], potrebbe, dirsi, già in quel momento era stato privato della libertà personale e condotto in Caserma per gli ulteriori adempimenti, tra questi la redazione del verbale di arresto, ed accertamenti. La sentenza impugnata ha comunque ampiamente argomentato e ha rilevato, movendo proprio dalla lettura del verbale di arresto, che l'arresto fu formalmente dichiarato appena dopo l'assunzione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che era stato condotto in Caserma proprio per chiarire contenuto e modalità dello scambio oneroso avvenuto con [OSCURATO:PERSONA], e il risultato del narcotest su quanto appena prima sequestrato (fl. 21). La Corte di assise di appello ha in tal modo evidenziato che, sia che si faccia cadere l'arresto al momento dell'osservazione dello scambio di sostanza stupefacente e delle perquisizioni sia che si collochi l'arresto al momento del compimento degli accertamenti appena successivi, non è dubbio che i carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] vi parteciparono. Costoro presero parte alla perquisizione personale e dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], fecero rientro in Caserma con questi, oltre che con gli altri carabinieri che avevano sorpreso Cucchi nell'atto di cedere un quantitativo di sostanza stupefacente ad [OSCURATO:PERSONA], in tal modo interrompendo l'altro servizio a cui erano stati comandati, e pertanto furono tra quanti procedettero all'arresto in flagranza, appunto perché compartecipi nell'esecuzione di atti prodromici e direttamente collegati. 3. La sentenza impugnata ha ben motivato anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, quindi della consapevolezza e volontà dell'omissione, in capo ai due imputati. I carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] fecero rientro in Caserma insieme agli altri colleghi conducendo negli uffici anche [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Quella sera i due carabinieri erano stati incaricati dal m.11o [OSCURATO:PERSONA] di un compito diverso da quello di pattugliamento demandato ai carabinieri [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], specificamente del controllo del territorio in abiti borghesi per la repressione dei reati di spaccio. Seppure comandati ad un diverso servizio, fecero rientro in Caserma unitamente ai colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprio perché unitamente a costoro avevano proceduto all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], operazione questa che li aveva impegnati sì da non proseguire oltre nello svolgimento del precedente incombente. Il m.11o [OSCURATO:PERSONA], del resto, annotò nel memoriale di servizio di quella sera che i carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] erano stati impegnati nel servizio "inerente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per spaccio stupefacenti" (fl. 22). È pienamente logico, pertanto, l'assunto di sentenza che il m.11o [OSCURATO:PERSONA] ebbe piena consapevolezza che all'arresto avevano preso parte anche i carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] e le deduzioni di ricorso non sono in grado di scalfire la coerenza della deduzione a cui è giunta la Corte di assise di appello sulla base di dati oggettivi e inequivoci.Ma v'è di più. Il m.11o [OSCURATO:PERSONA], quando provvide a formare il verbale, era a conoscenza che i carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] si erano resi autori del pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] nella sala SPIS della Caserma CC Casilina. Sul punto la sentenza impugnata ha spiegato, in modo logico e coerente, come l'esame di attendibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non possa estendersi alla considerazione del complesso di dichiarazioni rese su tutta la vicenda. Quel che interessa è la ricostruzione dei fatti occorsi la sera dell'arresto e quanto accaduto successivamente è stato oggetto di altre dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] senza alcun legame di interferenza con quanto riferito in merito acili accadimenti nella sala SPIS e della comunicazione appena successiva al m.11o [OSCURATO:PERSONA] di quanto si era verificato. Il dichiarato del car. [OSCURATO:PERSONA]„ peraltro, ha trovato dati di riscontro nelle conversazioni intercorse, tempo dopo, tra i carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], il cui valore di riscontro non può essere svilito, come invece preteso dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], assumendo, per una mera congettura, che i due conversanti sapessero di essere intercettati e che quindi dissero cose non rispondenti al vero. La Corte di assise di appello ha comunque arricchito il novero dei riscontri con il richiamo alle deposizioni testimoniali del piantone Colicchio in servizio presso la Stazione CC di [OSCURATO:PERSONA]. Questi ha riferito che al momento della presa in consegna dell'arrestato [OSCURATO:PERSONA] l'appuntato scelto Nicolardi gli consegnò un biglietto con il numero di telefono cellulare personale del rn.11o [OSCURATO:PERSONA], con l'invito ad informare direttamente e personalmente il m.11o delle condizioni di salute dell'arrestato per l'ipotesi in cui fossero insorte complicanze. Si trattò, come argomentato in sentenza, di un accorgimento rivelatore del fatto che il nrullo [OSCURATO:PERSONA] sapeva della violenza patita dall'arrestato ad opera dei carabinieri in forza alla sua Stazione, proprio come dichiarato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Quanto all'elemento soggettivo in capo a quest'ultimo la sentenza impugnata ha parimenti correttamente e compiutamente argomentato. [OSCURATO:PERSONA] assistette al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA], avvertì telefonicamente il superiore m.11o [OSCURATO:PERSONA], quindi, arrivato in Caserma, assistette al fatto che i colleghi [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] furono chiamati ad un colloquio riservato con il m.11o [OSCURATO:PERSONA], a cui lui rimase estraneo. Non appena il colloquio riservato ebbe termine, fu convocato dal m.11o per la sottoscrizione del verbale di arresto. Ebbe quindi modo di leggere il verbale predisposto dal m.11o e non Mette non avvedersi della mancanza dei nomi dei due colleghi che avevano con lui operato e che si erano resi responsabili dell'aggressione fisica ai danni dell'arrestato. La prova di questa consapevolezza è tratta, con logicità di rilievo, dalla "timida esitazione" che l'imputato ebbe al momento in cui fu invitato dalla sottoscrizione del verbale (fl. 34). La motivazione sul punto è coerente e logica, completa e capace di dare conto della sussistenza del dolo generico. Il car. [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse il verbale di arresto nonostante l'incompletezza relativa ai nominativi di quanti avevano proceduto all'atto e specificamente all'assenza dei nominativi dei due colleghi che quella stessa sera si erano resi autori del pestaggio ai danni dell'arrestato. 4. La sussistenza del dolo generico richiesto per l'integrazione della fattispecie non può essere negata alla luce dei rilievi difensivi, riproposti con gli atti di ricorso, secondo cui l'omissione non potette essere voluta al fine di impedire, di ostacolare l'individuazione dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] come autori del pestaggio. Sui rilievi difensivi la Corte di assise di appello spiegando l'irrilevanza, ai fini dell'affermazione del dolo del falso omissivo, del fatto che il memoriale di servizio, redatto dallo stesso m.11o [OSCURATO:PERSONA], attestò il coinvolgimento dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], e della indicazione dei due come compartecipi alla perquisizione domiciliare che il m.11o [OSCURATO:PERSONA] dispose dopo che [OSCURATO:PERSONA] era stato condotto in Caserma. Si può anche addivenire alla conclusione che la complessiva operazione di occultamento della presenza dei due carabinieri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] fu tutt'altro che esente da difetti, che la mancata indicazione dei due nominativi nel verbale di arresto avrebbe dovuto essere accompagnata da ulteriori accorgimenti, ma ciò non può incidere sulle ragioni che sostengono, con coerenza e logicità ricostruttiva, l'affermazione del dolo generico. 5. La sentenza impugnata contiene la condanna generica dei due imputati al risarcimento del danno a favore sia dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] che degli agenti di polizia penitenziaria che, per lo sviamento delle prime indagini per gli ostacoli frapposti alla pronta individuazione dei carabinieri responsabili della morte di [OSCURATO:PERSONA], subirono la sottoposizione a processo. Le critiche dei ricorsi devono ora essere valutate facendo applicazione del principio per il quale "ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente" - (Conf.: sent. n. 9266/1994, Rv. 199071) Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Rv. 279625 -. Come indicato in sentenza, la falsificazione del verbale di arresto ha prodotto ai familiari di [OSCURATO:PERSONA] un danno, patrimoniale e morale, quale diretta conseguenza dell'instaurazione di un procedimento nei confronti degli appartenenti alla polizia penitenziaria. Il danno è consistito nello sviamento delle indagini, che fece perdere tempo e denaro. Parimenti, un danno è stato causato agli agenti di polizia penitenziaria che furono sottoposti a processo, che ricevettero un danno in diretta conseguenza della condotta di falso accertata, capace di ostacolare l'avvio di indagini nei confronti dei veri responsabili, al netto della erroneità dell'affermazione secondo cui l'assoluzione del car. [OSCURATO:PERSONA] dal reato di calunnia ai sensi dell'art. 384 cod. pen., e quindi di una esimente soggettiva, non impedisca la configurazione di un danno. Quel che qui interessa è infatti la relazione causale tra il danno della sottoposizione a processo e le condotte omissive di falsificazione del verbale di arresto, per nulla scririinate. Si osserva allora che, secondo quanto affermato da Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 270384, «ai fini della pronuncia di condanna generica ... non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994 - dep. 26/08/1994, Mondino ed altro, Rv. 199071)». Non possono dunque accogliersi le doglianze dei ricorsi in ordine alla carenza di prova sul legame causale tra il fatto di falso e le conseguenze dannose, perché tal tipo di accertamento sarà oggetto delle verifiche da compiersi nella sede propria, che è quella del giudizio civile. 5.1. La conclusione non muta pur assumendo in premessa altro orientamento interpretativo per il quale "ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell'an debeatur, essendo rinviata al separato giudizio civile soltanto la determinazione quantitativa del danno" (diff. Sez. 6, n. 9266 del 26/04/1994, Rv. 199071) - Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Rv. 279418 -. La sentenza impugnata, infatti, ha argomentato sulla sussistenza del danno entro i limiti della sufficienza, atteso che il parametro dell'apprezzamento della verifica del danno si attesta sull'ammissibilità di modalità sommarie di accertamento e di valutazioni probabilistiche. 5.2. In riferimento poi alla doglianza relativa alla condanna alla provvisionale è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di legittimità per il quale "non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" - Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 -. Il fatto poi dell'asserita irragionevolezza della mancata condanna al pagamento della provvisionale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], "in considerazione del ruolo svolto dall'imputato nella consumazione del falso" che impedirebbe di ritenere provata, anche solo parzialmente, l'entità del danno, non giova certo a far superare le ragioni che impediscono di delibare in merito alla condanna disposta nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 6. Dal mancato accoglimento dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti, nonostante l'annullamento senza rinvio agli effetti penali della condanna per estinzione del reato per prescrizione, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili, come da dispositivo. La rifusione delle spese non può essere disposta in favore anche di [OSCURATO:PERSONA] onlus che, come precisato dalla sentenza impugnata, ha visto il riconoscimento del suo diritto al risarcimento del danno soltanto a carico di imputati che sono rimasti estranei al giudizio per cui ora v'è pronuncia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme le statuizioni ci