CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 47231/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 6/5/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello cautelare con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano l'ordinanza emessa il 6 maggio 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verona con la quale è stata rigettata la istanza proposta nel loro interesse di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere loro applicata con quella degli arresti domiciliari. 2. I ricorrenti con il comune atto di ricorso deducono violazione dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari non essendo stata considerata la persistenza delle stesse alla luce, innanzitutto, della ammissione degli addebiti da parte dei ricorrenti imputati. 3. Ritiene la Corte che nella specie si tratta di provvedimento non impugnabile per saltum e, pertanto, i ricorsi, qualificati quale appello cautelare ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., devono essere trasmessi al Tribunale di Venezia - competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. - secondo il condivisibile orientamento per il quale, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l'esistenza di una "voluntas impugnationis" e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. 1, n.33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257117). 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificati i ricorsi quali appelli ex art. 310 cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] nte estensore j [OSCURATO:PERSONA] o z i I .gi