CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 42784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Rilevato che con sentenza del 9.2.2023, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Gup del Tribunale di Taranto ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 81,110,416 cp, 216, comma 1 n. 2, 219,223 L.F., 5 e 8 d.lgs 74/2000. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così