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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28060/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis, primo e terzo comma, cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza e logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, là dove, diversamente, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.

Nello specifico, la Corte spiega chiaramente e succintamente le ragioni del suo convincimento, sottolineando che il riconoscimento dell'imputato non presenta alcun tipo di criticità, stante la capacità dei due agenti delle Forze dell'ordine di riconoscere l'imputato, già noto alle stesse per vicende pregresse; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis, primo e terzo comma, cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza e logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, là dove, diversamente, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. Nello specifico, la Corte spiega chiaramente e succintamente le ragioni del suo convincimento, sottolineando che il riconoscimento dell'imputato non presenta alcun tipo di criticità, stante la capacità dei due agenti delle Forze dell'ordine di riconoscere l'imputato, già noto alle stesse per vicende pregresse; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28060/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris