CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 27441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; (/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Firenze - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha rideterminato in due anni la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato e ha confermato nel resto la pronuncia in data 18 novembre 2014, con la quale il Tribunale di Arezzo ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione dell'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore per l'udienza del 22 febbraio 2022, celebrata dalla Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione dell'indeterminatezza del capo di imputazione. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale, indicata nell'art. 192 cod. proc. pen., e di norme processuali poste a pena di nullità, segnatamente dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 3. il primo motivo ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbite le rimanenti censure. 3.1. Risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che: - il decreto di citazione per il giudizio di appello, da celebrarsi il 27 novembre 2020, è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Arezzo, quali difensori di fiducia, ad entrambe in proprio nonché per l'imputato ex art. 157, comma 8- bis, cod. prod. pen.; per quanto qui importa, la notifica all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stata eseguita al suo indirizzo avvlaurabertini@cnfpecit; - nei confronti dell'imputato è stata pure disposta la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che non si è perfezionata (essendo risultato irreperibile); - all'udienza del 27 novembre 2020, celebrata con il rito camerale previsto dalla disciplina emergenziale dettata a seguito della pandemia da Covid-19 (per la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto pervenire memoria, eccependo la nullità della notifica all'imputato e rassegnando di essere l'unico difensore, peraltro di ufficio, dell'imputato), è stata disposta la rinnovazione della citazione dell'imputato poiché effettuata ex art. 157, comma 8 -bis, cit.presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], «difensore di ufficio erroneamente indicato come di fiducia» e presso «altro difensore già rinunciante»; ed è stata disposta la «rinnovazione della citazione dell'imputato» per l'udienza del 1° luglio 2021 e la «comunicazione alle altre parti»; - all'udienza del 10 luglio 2021, celebrata con rito camerale emergenziale (per cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore d'ufficio, aveva presentato le proprie conclusioni nel merito, «previa verifica dell'avvenuta notifica della citazione all'imputato») la Corte di appello ha dichiarato l'irreperibilità dell'imputato e ne ha disposto la citazione ex art. 159 cod. proc. pen., con rinvio al 22 febbraio 2022 (data in cui è stata poi resa la sentenza impugnata); tuttavia, il decreto di citazione e il detto provvedimento di rinvio risultano notificati il 2 luglio 2021 al seguente indirizzo di PEC [OSCURATO:EMAIL], e non a quello corretto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (del Foro di Arezzo) sopra indicato; - con la conseguenza che ricorre l'omessa notifica della citazione per il giudizio di appello per l'imputato, che integra una nullità assoluta ex art. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna altra considerazione. Poiché il tempo del commesso reato in contestazione è il 15 aprile 2010, è maturato il termine massimo di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.), non constandone alcuna sospensione; ragion per cui - in difetto di elementi che possano comportare una pronuncia assolutoria nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è es