CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 46079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 28/9/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 11/2/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sotto un duplice profilo. Osserva, invero, per un verso che le conclusioni del Pubblico Ministero sono state comunicate solo in data 26/9/2022, dunque, appena due giorni prima dell'udienza, in tal modo privando la difesa di espletare una corretta disamina e controdeduzione rispetto alle conclusioni rassegnate dalla pubblica accusa. Sotto diverso profilo eccepisce la nullità della sentenza, in quanto la Corte territoriale non ha tenuto conto delle conclusioni scritte inviate dal difensore via pec in data 26/9/2022, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, nullità che è stata tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Rileva in proposito il difensore che la motivazione - limitandosi ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione del titolo di reato - è apparente e che, peraltro, non ha considerato la richiesta di riqualificare il fatto nel reato di furto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, avuto modo di affermare che nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art.182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art. 182 cod. proc. pen. (Sezione 4, n. 21066 del 5/5/2022, 0., Rv. 283316 - 01). Ed invero, poiché nel giudizio cartolare introdotto dal D.L. n. 137 del 2020 alla presenza delle parti si sostituisce la comunicazione telematica degli atti, osserva il Collegio che, quando tale comunicazione è omessa, la parte non può eccepire la nullità, per cui l'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. non può operare; quando, invece, la comunicazione è avvenuta, il contraddittorio cartolare è garantito, per cui - in presenza di una nullità generale a regime intermedio - la parte che la rileva deve eccepirla con memoria scritta prima del compimento dell'atto nullo. Nel caso di specie, dunque, il difensore, avendo avuto notizia dell'avvenuto deposito delle conclusioni, era in condizione di eccepire la nullità ed avrebbe dovuto farlo chiedendo il rinvio dell'udienza a una data successiva, in modo da essere rimesso in termini per poter replicare. Non avendolo fatto, è decaduto dall'eccezione, ai sensi dell'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. 1.1.1 In relazione al secondo profilo, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l'interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero. Ne consegue che, qualora la memoria trasmessa dal difensore sia meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell'atto di appello - e si tratti, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell'esame dell'impugnazione - non è ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte (Sezione 2, n. 30232 del 16/5/2023, Naccarato, Rv. 284802 - 01; Sezione 6, n. 44424 del 30/9/2022, Manca, Rv. 284004 - 01). Va, altresì, chiarito che è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale e la pretesa nullità (Sezione 1, n. 26536 del 24/6/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01) e che, nel caso di specie, la mancata allegazione della memoria e comunque la mancata indicazione del suo contenuto non consente al Collegio di verificarne la rilevanza ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di difesa. Né a diversa conclusione può giungersi in considerazione dell'omessa attestazione, in sentenza, della trasmissione di un atto privo, in realtà, di un concreto contenuto difensivo valutabile, trattandosi, al più, di una mera irregolarità inidonea a viziare il provvedimento (Sezione 6, n. 44424/2022 cit.). 1.2 II secondo motivo è inammissibile. La sentenza di appello a pagina 5 ha evidenziato che il titolo di reato (art. 648, comma primo, cod. pen.) è ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, successivamente, il d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia) ha esteso l'ambito di applicabilità della causa di non punibilità di cui si discute ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione (tra i quali rientra, appunto, la ricettazione), indipendentemente dal massimo edittale. Orbene, trattandosi di istituto sostanziale di favore, inquadrabile tra le cause di non punibilità, trova applicazione l'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. alle nuove figure delittuose ricavabili quoad poenam ha effetto retroattivo relativamente ai procedimenti pendenti per reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella, cioè fino al 29/12/2022. Premessa, dunque, la astratta applicabilità della causa di non punibilità al reato per cui si procede, si osserva che questa Corte ha avuto modo di affermare che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art.129 cod. proc. pen. Ciò in una fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello, proprio come nel caso di specie (Sezione 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh, Rv. 280707 - 01; Sezioni Unite, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 01), con la precisazione che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sezione 4, n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev; Sezione 3, n. 25301 del 11/5/2023, Guccione; Sezione 2, n. 31777 del 28/4/2023, Casu; Sezione 2, 29/3/2023, Rifici; Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160- 01; Sezione 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02). Nel caso oggetto di scrutinio, nell'atto di appello la questione, appena accennata, è posta in termini del tutto apodittici e generici, di talché la richiesta deve essere considerata alla stregua di una sollecitazione ai poteri officiosi del giudice, quanto al rilievo di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Tanto implica che la doglianza esposta nel ricorso per cassazione debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nel caso di specie, invece, il ricorso neppure afferma - e men che mai spiega l'esistenza dei relativi presupposti legali, mentre, per contro, emerge la presenza di plurimi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, che non si conciliano con la non abitualità delle condotte, richiesta dal citato art. 131-bis cod. pen. per l'esclusione della punibilità. Quanto alla invocata riqualificazione del fatto nel reato di furto, si osserva che la stessa è esclusa dal complessivo percorso logico argomentativo seguito dai giudici dell'appello. Si osserva in proposito che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sezione 3, n. 3239 del 4/10/2022, T., Rv. 284061 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma