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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 23033/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lo) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 14/1/2025 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 5, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi:- erronea applicazione dell'art. 5 contestato, in relazione all'art. 49, comma 2, cod. pen.

La Corte di appello avrebbe confermato la condanna nonostante la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di cui la ricorrente era legale rappresentante, non avesse generato redditi nel 2020, a causa di un sequestro preventivo finalizzato a confisca, come da pec inviata dall'amministratore giudiziario il 17/1/2025.

L'assenza di ricavi avrebbe determinato, dunque, il mancato superamento della soglia di punibilità, con conseguente impossibilità dell'evento dannoso; - manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello avrebbe confermato la condanna per l'anno di imposta 2020, utilizzando le medesime considerazioni per le quali l'imputata era stata invece assolta per il 2019.

Con riguardo ad entrambe le annualità, infatti, le dichiarazioni sarebbero state presentate tardivamente, nel 2025, e ne sarebbe stata operata una rilettura in grado di azzerarne e portarne sottosoglia i ricavi; ciò, tuttavia, sarebbe stato riconosciuto sufficiente per escludere il reato solo per il 2019, non per l'anno seguente.

Risulterebbe illogica, pertanto, la motivazione della Corte, che ancorerebbe la rilevanza penale della dichiarazione alla sua sola tardiva presentazione, pur in assenza di ricavi per la contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; le due censure, peraltro, possono essere trattate in modo congiunto, perché basate sul medesimo argomento secondo cui la società non avrebbe maturato ricavi per l'anno 2020 e, dunque, l'omessa dichiarazione ex art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000, non avrebbe prodotto alcuna offesa all'erario.

4. La Corte di appello, pronunciandosi sulla stessa questione, ha sviluppato una motivazione del tutto adeguata, ancorata ad oggettive emergenze dibattimentali e priva dell'illogicità manifesta denunciata con il secondo motivo; come tale, dunque, non censurabile.

4.1. In primo luogo, è stato evidenziato che il Tribunale aveva affermato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], quanto all'anno di imposta 2020, all'esito di una accurata ricostruzione (per via documentale e testimoniale) del volume di affari e dei costi sostenuti dalla società, questi ultimi integralmente riconosciuti per lo stesso anno e per il 2019 (a differenza di quanto avvenuto in sede di accertamento); di seguito, e proprio computando tali elementi attivi e passivi, era stato dunque riscontrato il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 in esame per il 2020, non anche per il 2019.

4.2. Muovendo da questo dato, la Corte di appello ha poi evidenziato che la presentazione, nel 2025, delle dichiarazioni fiscali per i 2 anni interessati non 2poteva incidere sulla valutazione della condotta omissiva (pacificamente) tenuta dalla ricorrente quanto al 2020, ormai consumata quale reato istantaneo che si perfeziona al momento della scadenza del termine per la presentazione.

A tale riguardo - e con rilievo decisivo per la definizione del ricorso - il Giudice del gravame ha sottolineato che la pec inviata dall'amministratore giudiziario il 17/1/2025, dunque prima della presentazione della dichiarazione, non dimostrava che la società non aveva maturato ricavi per l'anno 2020: in particolare, è stato rilevato che "il documento non riguarda l'anno di imposta 2020, ma fornisce indicazioni tecniche per dichiarazioni successive al sequestro".

Ancora con valutazione di merito, propria del solo giudizio di cognizione e preclusa alla Corte di legittimità, la sentenza ha poi precisato che la stessa pec non affermava che i ricavi 2020 non fossero stati percepiti, riguardando soltanto il trattamento contabile delle somme giacenti sui conti sequestrati.

Conclusivamente, dunque, è stato ribadito che i ricavi imputati al 2020 erano stati correttamente ricostruiti dal Tribunale, in via documentale (profilo, peraltro, che il ricorso non contesta affatto), e che l'assenza degli stessi nelle dichiarazioni depositate nel 2025 costituiva soltanto l'effetto di un'imputazione contabile postuma; questa, peraltro, a sua volta rappresentava l'effetto di un criterio prudenziale applicato dall'amministratore giudiziario, legato al rischio della (successiva) confisca delle somme sequestrate, così non incidendo affatto sul volume d'affari effettivo né sull'obbligo di presentare le dichiarazioni dovute.

4.3. A tale riguardo, inoltre, già il primo Giudice - integralmente richiamato dalla Corte di appello - aveva evidenziato le dichiarazioni rese dall'amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver espressamente invitato la ricorrente a presentare le dichiarazioni dovute, anche per gli anni di interesse, non rilevando al riguardo l'intervenuto sequestro delle quote sociali, "peraltro in una frazione di tempo molto limitata", in sé inidoneo ad incidere sugli adempimenti fiscali.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. a 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lo) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 14/1/2025 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi:- erronea applicazione dell'art. 5 contestato, in relazione all'art. 49, comma 2, cod. pen. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna nonostante la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di cui la ricorrente era legale rappresentante, non avesse generato redditi nel 2020, a causa di un sequestro preventivo finalizzato a confisca, come da pec inviata dall'amministratore giudiziario il 17/1/2025. L'assenza di ricavi avrebbe determinato, dunque, il mancato superamento della soglia di punibilità, con conseguente impossibilità dell'evento dannoso; - manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna per l'anno di imposta 2020, utilizzando le medesime considerazioni per le quali l'imputata era stata invece assolta per il 2019. Con riguardo ad entrambe le annualità, infatti, le dichiarazioni sarebbero state presentate tardivamente, nel 2025, e ne sarebbe stata operata una rilettura in grado di azzerarne e portarne sottosoglia i ricavi; ciò, tuttavia, sarebbe stato riconosciuto sufficiente per escludere il reato solo per il 2019, non per l'anno seguente. Risulterebbe illogica, pertanto, la motivazione della Corte, che ancorerebbe la rilevanza penale della dichiarazione alla sua sola tardiva presentazione, pur in assenza di ricavi per la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; le due censure, peraltro, possono essere trattate in modo congiunto, perché basate sul medesimo argomento secondo cui la società non avrebbe maturato ricavi per l'anno 2020 e, dunque, l'omessa dichiarazione ex art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, non avrebbe prodotto alcuna offesa all'erario. 4. La Corte di appello, pronunciandosi sulla stessa questione, ha sviluppato una motivazione del tutto adeguata, ancorata ad oggettive emergenze dibattimentali e priva dell'illogicità manifesta denunciata con il secondo motivo; come tale, dunque, non censurabile. 4.1. In primo luogo, è stato evidenziato che il Tribunale aveva affermato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], quanto all'anno di imposta 2020, all'esito di una accurata ricostruzione (per via documentale e testimoniale) del volume di affari e dei costi sostenuti dalla società, questi ultimi integralmente riconosciuti per lo stesso anno e per il 2019 (a differenza di quanto avvenuto in sede di accertamento); di seguito, e proprio computando tali elementi attivi e passivi, era stato dunque riscontrato il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 in esame per il 2020, non anche per il 2019. 4.2. Muovendo da questo dato, la Corte di appello ha poi evidenziato che la presentazione, nel 2025, delle dichiarazioni fiscali per i 2 anni interessati non 2poteva incidere sulla valutazione della condotta omissiva (pacificamente) tenuta dalla ricorrente quanto al 2020, ormai consumata quale reato istantaneo che si perfeziona al momento della scadenza del termine per la presentazione. A tale riguardo - e con rilievo decisivo per la definizione del ricorso - il Giudice del gravame ha sottolineato che la pec inviata dall'amministratore giudiziario il 17/1/2025, dunque prima della presentazione della dichiarazione, non dimostrava che la società non aveva maturato ricavi per l'anno 2020: in particolare, è stato rilevato che "il documento non riguarda l'anno di imposta 2020, ma fornisce indicazioni tecniche per dichiarazioni successive al sequestro". Ancora con valutazione di merito, propria del solo giudizio di cognizione e preclusa alla Corte di legittimità, la sentenza ha poi precisato che la stessa pec non affermava che i ricavi 2020 non fossero stati percepiti, riguardando soltanto il trattamento contabile delle somme giacenti sui conti sequestrati. Conclusivamente, dunque, è stato ribadito che i ricavi imputati al 2020 erano stati correttamente ricostruiti dal Tribunale, in via documentale (profilo, peraltro, che il ricorso non contesta affatto), e che l'assenza degli stessi nelle dichiarazioni depositate nel 2025 costituiva soltanto l'effetto di un'imputazione contabile postuma; questa, peraltro, a sua volta rappresentava l'effetto di un criterio prudenziale applicato dall'amministratore giudiziario, legato al rischio della (successiva) confisca delle somme sequestrate, così non incidendo affatto sul volume d'affari effettivo né sull'obbligo di presentare le dichiarazioni dovute. 4.3. A tale riguardo, inoltre, già il primo Giudice - integralmente richiamato dalla Corte di appello - aveva evidenziato le dichiarazioni rese dall'amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver espressamente invitato la ricorrente a presentare le dichiarazioni dovute, anche per gli anni di interesse, non rilevando al riguardo l'intervenuto sequestro delle quote sociali, "peraltro in una frazione di tempo molto limitata", in sé inidoneo ad incidere sugli adempimenti fiscali. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. a 3 P.Q.M
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