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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 19840/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10031-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ; - controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10031/2021 Numero sezionale 5407/2022 Numero di raccolta generale 19840/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 - intimati - avverso la sentenza n. 1910/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1910 del 5.10.2020 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri e accogliendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la domanda della lavoratrice, docente presso la scuola professionale gestita dalla società Arte estetica femminile di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo ottobre 2005 – agosto 2009, con inquadramento nel V° livello di cui al CCNL Aninsei/Assoscuola, e di condanna al pagamento di differenze retributive pari (secondo i nuovi conteggi richiesti dalla Corte territoriale all’originaria ricorrente, non contestati dalla controparte nei procedimenti di calcolo e nei parametri economici utilizzati) a complessivi euro 35.876,93 lordi ed accessori di legge;

2. la Corte territoriale, richiamata sinteticamente la giurisprudenza elaborata in materia di elementi distintivi tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo nell’ambito delle prestazioni di lavoro intellettuali e rilevata l’assenza di decisività del nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto (con particolare riguardo alla ricevuta per compensi sottoscritta dalla lavoratrice a titolo di “prestazione occasionale”), ha rilevato che gli elementi istruttori raccolti dimostravano l’inserimento stabile della lavoratrice nella struttura organizzativa della scuola e l’assoggettamento ad una forma, seppur attenuata, di eterodirezione, con riguardo al rispetto del periodo di lavoro (apertura e chiusura della scuola) e degli orari stabiliti soggetti all’approvazione della Provincia (dovendo, il docente, chiedere preventivo permesso ai titolari della scuola per potersi assentare);

3. per la cassazione della sentenza propone ricorso la società con cinque motivi; la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; Ric. 2021 n. 10031 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10031/2021 Numero sezionale 5407/2022 Numero di raccolta generale 19840/2022 Data pubblicazione 20/06/2022

4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 2094, 2222, 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, trascurato di verificare – quale elemento distintivo della subordinazione - il controllo intrinseco effettuato dal datore di lavoro, secondo le direttive dallo stesso impartite, nel caso di specie del tutto mancante;

2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. con riferimento agli artt. 2697 e 2735 cod.civ. ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare la ricevuta, con applicazione della ritenuta d’acconto, rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], da ritenere – come effettuato dal giudice di prime cure – prova legale di valore confessorio, essendosi limitata, la Corte, a ritenere che il nomen iuris attribuito dalle parti non è rilevante, non potendo assumere valore confessorio la sottoscrizione per ricevuta dei compensi corrisposti a titolo di prestazione occasionale;

3. con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. con riferimento agli artt. 2094, 2697 e 2729 cod.civ. ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato che la suddetta ricevuta doveva essere ritenuta quale presunzione grave, precisa e concordante, obbligando la controparte a provare il contrario con elementi certi;

4. con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. con riferimento agli artt. 2094 e 2697, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, ritenuto del tutto estraneo al caso sottoposto al suo esame l’elemento dell’assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, pertanto ha impostato la ricostruzione fattuale in maniera unidirezionale, travisando alcune risultanze istruttorie, la cui corretta valutazione avrebbe condotto a diversi risultati; la circostanza che i corsi si svolgessero da settembre a giugno non è criterio dirimente, trattandosi di dato comune a tutte le professioni; non è emerso che la lavoratrice Ric. 2021 n. 10031 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10031/2021 Numero sezionale 5407/2022 Numero di raccolta generale 19840/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 osservasse un orario fisso e nessun testimone è stato in grado di riferire l’orario della [OSCURATO:PERSONA]; neppure era dirimente l’accertato coordinamento della prestazione lavorativa, essendo compatibile con il lavoro autonomo, e nessun testimone ha riferito eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all’assenza sul lavoro;

5. con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 cod.proc.civ. ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la parte ricorrente, su sollecitazione della Corte territoriale, depositato conteggi alternativi che prevedevano alcuni titoli (festività e straordinari) non indicati dalla Corte;

6. i primi quattro motivi di ricorso, che per stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili;

7. va innanzitutto chiarito che una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, non può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall’erronea valutazione del materiale istruttorio;

8. al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 116 cod.proc.civ. e 2697 cod. civ. può porsi solo allorché sia allegato che il giudice di merito: abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; abbia invertito gli oneri probatori (Cass. n. 11892 del 2016; Cass.

S.U. n. 16598 del 2016; Cass.

S.U. n. 20867 del 2020);

9. in particolare, la violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018, Cass. n. 18092 del 2020), Ric. 2021 n. 10031 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10031/2021 Numero sezionale 5407/2022 Numero di raccolta generale 19840/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 mentre nella specie parte ricorrente lamenta la errata valutazione dei mezzi istruttori;

10. quanto alla denunciata violazione dell’art. 2094 cod.civ., la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v.

Cass. 27 luglio 2007, n. 16681; Cass. 23 giugno 2014, n. 14160);

11. questa Corte ha, inoltre, sottolineato (Cass. nn. 6224 e 20669 del 2004, da ultimo, Cass. n. 16720 del 2021) che il problema della qualificazione del rapporto può risultare complesso con riferimento agli insegnanti di istituti privati, ed ha ritenuto che, nelle situazioni incerte al confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, può risultare difficilmente applicabile al lavoro dell'insegnante il criterio dell'eterodirezione dell'attività, potendo più agevolmente propendersi per una valutazione complessiva degli indici sussidiari (indici che devono concorrere tra loro: inserimento nell'organizzazione, vincolo di orario, esclusività del rapporto, intensità della prestazione, inerenza al ciclo scolastico, alienità dei mezzi di produzione, retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato); con riguardo alla peculiarità di talune fattispecie, questa Corte ha, altresì, affermato (Cass. n. 4889 del 2002) che deve ritenersi decisiva la sottoposizione alle direttive generali e non specifiche; ed ha, inoltre, rilevato (Cass. n. 8028 del 2003) che è decisivo il mancato inserimento in un quadro organizzativo complessivo, nonostante il vincolo di presenza, di orario e di rispetto dei programmi;

12. in particolare, rilevanti indici sintomatici ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro di un insegnante come subordinato possono essere l'assoggettamento del lavoratore al potere di coordinamento e disciplinare del datore di lavoro, il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, la fissazione dell'orario di lavoro e degli orari delle attività ausiliarie da parte del datore di lavoro, l'obbligo del rispetto dei programmi di insegnamento ministeriali, mentre non risulta decisiva la Ric. 2021 n. 10031 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10031/2021 Numero sezionale 5407/2022 Numero di raccolta generale 19840/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 espressione formale della volontà contrattuale, riportata nella sottoscrizione di un modulo a stampa ove il rapporto veniva definito come autonomo (Cass. n. 9252 del 2010);

13. nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato gli elementi probatori raccolti applicando i criteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ricorrendo a tutti gli indici complementari e sussidiari, ossia l’inserimento stabile nella struttura organizzativa scolastica, vincolo di orario e inerenza al ciclo scolastico, anche con riguardo alla programmazione di ordine generale, alienità dei mezzi di produzione, obbligo di presenza e di preventiva richiesta in caso di assenza, e, pur valutando la ricevuta rilasciata dalla lavoratrice (peraltro, di cui la ricorrente non ha trascritto gli estremi né ha fornito specifiche indicazioni per il reperimento negli atti, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione), non ne ha rinvenuto il carattere decisivo;

14. le censure contenute nel ricorso, pertanto, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, si risolvono nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità;

15. il quinto motivo di ricorso è inammissibile, risultando – dalla sentenza impugnata – che la società non ha contestato i conteggi alternativi depositati (su indicazione della Corte territoriale) dalla lavoratrice ne' la ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata proposta in grado di appello (cfr. Cass. n. 4051 del 2011); inoltre, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dei conteggi, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.;

16. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; Ric. 2021 n. 10031 sez.

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17. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 10031 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10031-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ; - controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10031/2021 Numero sezionale 5407/2022 Numero di raccolta generale 19840/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 - intimati - avverso la sentenza n. 1910/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1910 del 5.10.2020 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri e accogliendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la domanda della lavoratrice, docente presso la scuola professionale gestita dalla società Arte estetica femminile di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo ottobre 2005 – agosto 2009, con inquadramento nel V° livello di cui al CCNL Aninsei/Assoscuola, e di condanna al pagamento di differenze retributive pari (secondo i nuovi conteggi richiesti dalla Corte territoriale all’originaria ricorrente, non contestati dalla controparte nei procedimenti di calcolo e nei parametri economici utilizzati) a complessivi euro 35.876,93 lordi ed accessori di legge; 2. la Corte territoriale, richiamata sinteticamente la giurisprudenza elaborata in materia di elementi distintivi tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo nell’ambito delle prestazioni di lavoro intellettuali e rilevata l’assenza di decisività del nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto (con particolare riguardo alla ricevuta per compensi sottoscritta dalla lavoratrice a titolo di “prestazione occasionale”), ha rilevato che gli elementi istruttori raccolti dimostravano l’inserimento stabile della lavoratrice nella struttura organizzativa della scuola e l’assoggettamento ad una forma, seppur attenuata, di eterodirezione, con riguardo al rispetto del periodo di lavoro (apertura e chiusura della scuola) e degli orari stabiliti soggetti all’approvazione della Provincia (dovendo, il docente, chiedere preventivo permesso ai titolari della scuola per potersi assentare); 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso la società con cinque motivi; la [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; Ric. 2021 n. 10031 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10031/2021 Numero sezionale 5407/2022 Numero di raccolta generale 19840/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 2094, 2222, 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, trascurato di verificare – quale elemento distintivo della subordinazione - il controllo intrinseco effettuato dal datore di lavoro, secondo le direttive dallo stesso impartite, nel caso di specie del tutto mancante; 2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. con riferimento agli artt. 2697 e 2735 cod.civ. ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare la ricevuta, con applicazione della ritenuta d’acconto, rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], da ritenere – come effettuato dal giudice di prime cure – prova legale di valore confessorio, essendosi limitata, la Corte, a ritenere che il nomen iuris attribuito dalle parti non è rilevante, non potendo assumere valore confessorio la sottoscrizione per ricevuta dei compensi corrisposti a titolo di prestazione occasionale; 3. con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. con riferimento agli artt. 2094, 2697 e 2729 cod.civ. ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato che la suddetta ricevuta doveva essere ritenuta quale presunzione grave, precisa e concordante, obbligando la controparte a provare il contrario con elementi certi; 4. con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. con riferimento agli artt. 2094 e 2697, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, ritenuto del tutto estraneo al caso sottoposto al suo esame l’elemento dell’assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, pertanto ha impostato la ricostruzione fattuale in maniera unidirezionale, travisando alcune risultanze istruttorie, la cui corretta valutazione avrebbe condotto a diversi risultati; la circostanza che i corsi si svolgessero da settembre a giugno non è criterio dirimente, trattandosi di dato comune a tutte le professioni; non è emerso che la lavoratrice Ric. 2021 n. 10031 sez. ML - ud. 24-05-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10031/2021 Numero sezionale 5407/2022 Numero di raccolta generale 19840/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 osservasse un orario fisso e nessun testimone è stato in grado di riferire l’orario della [OSCURATO:PERSONA]; neppure era dirimente l’accertato coordinamento della prestazione lavorativa, essendo compatibile con il lavoro autonomo, e nessun testimone ha riferito eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all’assenza sul lavoro; 5. con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 cod.proc.civ. ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la parte ricorrente, su sollecitazione della Corte territoriale, depositato conteggi alternativi che prevedevano alcuni titoli (festività e straordinari) non indicati dalla Corte; 6. i primi quattro motivi di ricorso, che per stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili; 7. va innanzitutto chiarito che una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, non può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall’erronea valutazione del materiale istruttorio; 8. al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 116 cod.proc.civ. e 2697 cod. civ. può porsi solo allorché sia allegato che il giudice di merito: abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; abbia invertito gli oneri probatori (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598 del 2016; Cass. S.U. n. 20867 del 2020); 9. in particolare, la violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018, Cass. n. 18092 del 2020), Ric. 2021 n. 10031 sez. ML - ud. 24-05-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10031/2021 Numero sezionale 5407/2022 Numero di raccolta generale 19840/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 mentre nella specie parte ricorrente lamenta la errata valutazione dei mezzi istruttori; 10. quanto alla denunciata violazione dell’art. 2094 cod.civ., la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. 27 luglio 2007, n. 16681; Cass. 23 giugno 2014, n. 14160); 11. questa Corte ha, inoltre, sottolineato (Cass. nn. 6224 e 20669 del 2004, da ultimo, Cass. n. 16720 del 2021) che il problema della qualificazione del rapporto può risultare complesso con riferimento agli insegnanti di istituti privati, ed ha ritenuto che, nelle situazioni incerte al confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, può risultare difficilmente applicabile al lavoro dell'insegnante il criterio dell'eterodirezione dell'attività, potendo più agevolmente propendersi per una valutazione complessiva degli indici sussidiari (indici che devono concorrere tra loro: inserimento nell'organizzazione, vincolo di orario, esclusività del rapporto, intensità della prestazione, inerenza al ciclo scolastico, alienità dei mezzi di produzione, retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato); con riguardo alla peculiarità di talune fattispecie, questa Corte ha, altresì, affermato (Cass. n. 4889 del 2002) che deve ritenersi decisiva la sottoposizione alle direttive generali e non specifiche; ed ha, inoltre, rilevato (Cass. n. 8028 del 2003) che è decisivo il mancato inserimento in un quadro organizzativo complessivo, nonostante il vincolo di presenza, di orario e di rispetto dei programmi; 12. in particolare, rilevanti indici sintomatici ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro di un insegnante come subordinato possono essere l'assoggettamento del lavoratore al potere di coordinamento e disciplinare del datore di lavoro, il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, la fissazione dell'orario di lavoro e degli orari delle attività ausiliarie da parte del datore di lavoro, l'obbligo del rispetto dei programmi di insegnamento ministeriali, mentre non risulta decisiva la Ric. 2021 n. 10031 sez. ML - ud. 24-05-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10031/2021 Numero sezionale 5407/2022 Numero di raccolta generale 19840/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 espressione formale della volontà contrattuale, riportata nella sottoscrizione di un modulo a stampa ove il rapporto veniva definito come autonomo (Cass. n. 9252 del 2010); 13. nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato gli elementi probatori raccolti applicando i criteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ricorrendo a tutti gli indici complementari e sussidiari, ossia l’inserimento stabile nella struttura organizzativa scolastica, vincolo di orario e inerenza al ciclo scolastico, anche con riguardo alla programmazione di ordine generale, alienità dei mezzi di produzione, obbligo di presenza e di preventiva richiesta in caso di assenza, e, pur valutando la ricevuta rilasciata dalla lavoratrice (peraltro, di cui la ricorrente non ha trascritto gli estremi né ha fornito specifiche indicazioni per il reperimento negli atti, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione), non ne ha rinvenuto il carattere decisivo; 14. le censure contenute nel ricorso, pertanto, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, si risolvono nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità; 15. il quinto motivo di ricorso è inammissibile, risultando – dalla sentenza impugnata – che la società non ha contestato i conteggi alternativi depositati (su indicazione della Corte territoriale) dalla lavoratrice ne' la ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata proposta in grado di appello (cfr. Cass. n. 4051 del 2011); inoltre, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dei conteggi, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.; 16. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; Ric. 2021 n. 10031 sez. ML - ud. 24-05-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10031/2021 Numero sezionale 5407/2022 Numero di raccolta generale 19840/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 17. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 10031 sez. ML - ud. 24-05-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
Sentenza Cassazione n. 19840/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris