CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con tre sentenze irrevocabili, relative a delitti di ricettazione commesso in Palermo il 10 aprile 2015, rapina aggravata, commesso in Palermo in data 1 agosto 2015, rapina aggravata, tentata rapina aggravata, furto, lesioni commessi in Palermo tra il 2010 ed il 2014. Ritenuto che il motivo unico proposto (omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.), rappresenta doglianza manifestamente infondata perché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà della motivazione che non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato e che, comunque, prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con le tre sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata (cfr. pag. 3 dell'ordinanza), tenuto conto del riscontrato ampio lasso di tempo che intercorre tra l'ultimo dei reati di cui alla sentenza indicata alla lettera c) (2014) e il reato di ricettazione, risalente al 2015, nonché quello di rapina aggravata posto ìn essere nel mese di agosto del 2015. Considerato, inoltre, che viene evidenziato nell'ordinanza impugnata il diverso comportamento posto in essere in occasione della rapina del mese di agosto del 2015 (trattandosi di rapina impropria), rispetto a quelle giudicate e già oggetto, in sede di merito, di unificazione ex art. 81 cod. pen., rimarcando peraltro che il primo di tali ultimi reati risale al 2010, quindi in epoca di molto risalente rispetto alle più recenti condotte.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere esten